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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 1995

Cassazione n. 27350/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/11/1995 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 22 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 15 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la ritenuta continuazione, rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 166,00 di multa e confermava nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628, comma 2, 61, n. 11 ter, c.p.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, n. 5, 69 e 133 cod.pen.; nell'esposizione dei motivi, il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva ritenuto meritevole l'imputato di un trattamento sanzionatorio maggiormente in linea con le circostanze fattuali.

Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure precluse e, comunque, manifestamente infondate.

Infatti, deve essere ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01); nel caso in esame, il ricorso non specifica per quale ragione le concesse attenuanti generiche dovessero essere concesse in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, con conseguente inammissibilità dello stesso per mancanza di specificità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/11/1995 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 22 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 15 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la ritenuta continuazione, rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 166,00 di multa e confermava nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628, comma 2, 61, n. 11 ter, c.p. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, n. 5, 69 e 133 cod.pen.; nell'esposizione dei motivi, il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva ritenuto meritevole l'imputato di un trattamento sanzionatorio maggiormente in linea con le circostanze fattuali. Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure precluse e, comunque, manifestamente infondate. Infatti, deve essere ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01); nel caso in esame, il ricorso non specifica per quale ragione le concesse attenuanti generiche dovessero essere concesse in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, con conseguente inammissibilità dello stesso per mancanza di specificità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. R
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