CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 05869/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; O5869- [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 20555/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29512/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del 10 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Napoli nord aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione ed C 200,00 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione ed C 160,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando due motivi di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e l'inosservanza della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen., valorizzando la non occasionalità della condotta delittuosa, ed argomentato circa la misura della pena irrogata dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere