CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 28761/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23430/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5784/2023,depositata i l 14/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo dichiarare responsabile, quale amministratore del Condominio di via Albavilla n. 67 in Roma, dell’inoperatività della polizza assicurativa contro gli incendi, stipulata con l’[OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al fabbricato condominiale, per omesso pagamento del premio annuale di rinnovo; omissione che aveva comportato la perdita del diritto all ’ indennizzo assicurativo per i danni subiti da esso attore in conseguenza di un incendio, verificatosi il 10 giugno 2007, che aveva coinvol to il suo appartamento. [OSCURATO:PERSONA] chiese, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, che, relativamente a quelli indennizzabili secondo la polizza assicurativa, quantificò in euro 74.500,00, o, in subordine, in euro 65.000,00, facendo riferimento all’atto di accertamento conservativo del 2 agosto 2007 con cui l’indennizzo veniva bonariamente concordato con il perito dell’Axa; chiese, altresì, che gli fossero risarcititi il danno per il mancato godimento dell’immobile e i danni non patrimoniali, morale e biologico. 1.1. – [OSCURATO:PERSONA] contestò la fondatezza della pretesa attorea e chiese, ed ottenne, di chiamare in causa l’[OSCURATO:SOCIETA]. (sostenendo che il ritardato pagamento non incideva sull’operatività della polizza), nonché la precedente amministratrice, [OSCURATO:PERSONA] (per non averlo informato delle scadenze); quest’ultima chiamò a sua volta in giudizio la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2. – L ’ adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 23573/2011, rigettò la domanda attorea, reputando insussistente la responsabilità del convenuto. 2. –Avverso tale decisione venne interposto gravame sia dal [OSCURATO:PERSONA] (in via principale), che dal Gentili (in via incidentale), che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 2 maggio 2018, accolse parzialmente e in riforma della decisione di primo grado: a) ritenne il Gentili responsabile del mancato pagamento da parte della società [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. dell’indennizzo assicurativo in favore del [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’incendio verificatosi il 10 giugno 2007 nell’appartamento di sua proprietà per mancato tempestivo pagamento del premio relativo al contratto di assicurazione stipulato dal Condominio; b) rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Gentili per carenza di prova certa in ordine all’ammontare del danno. 3. –Per la cassazione di tale sentenza proposero ricorso sia il [OSCURATO:PERSONA] (in via principale, sulla base di cinque motivi), che il Gentili (in via incidentale, sulla base di tredici motivi); questa Corte, Terza Sezione civile, con ordinanza n. 2831 del 5 febbraio 2021, accolse il ricorso principale e dichiarò inammissibile quello incidentale. 3.1. – In particolare, quanto all ’ accoglimento del ricorso principale, questa Corte ritenne che la decisione della Corte territoriale sul difetto di prova del danno patito dall’attore – «pur avendo nell’impugnata sentenza dato atto della sussistenza di un “accertamento conservativo del danno sottoscritto in data 2.8.2007 dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente al geom. [OSCURATO:PERSONA], quale perito dell’assicurazione”» - fosse sorretta da una “motivazione intrinsecamente ed irredimibilmente illogica e giuridicamente erronea”. Ciò in considerazione del fatto che “del danno non patrimoniale richiesto e del danno patrimoniale futuro … la determinazione non può che rispondere a una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” e dell ’ assenza di una tale valutazione non veniva data spiegazione alcuna, né in relazione ai “tipi di danno per i quali essa è indefettibilmente necessaria”, né «con riferimento al danno patrimoniale, e perché non si sia inteso a quest’ultimo riguardo ritenuto possibile prendere in considerazione il suindicato “accertamento conservativo del danno”». 4. –[OSCURATO:PERSONA] provvedeva, quindi, alla riassunzione del giudizio che – nel contraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA], Antonella salsa e [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. – veniva deciso dalla Corte di appello di Roma con sentenza resa pubblica il 14 settembre 2023, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il Gentili al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 65.000,00, oltre accessori e spese dell’intero giudizio. 4.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) la pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale del Gentili, resa dalla Corte di cassazione, aveva “determinato il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d’appello relativo alla sua responsabilità per i fatti causa”, così da rendere il thema decidendum attinente soltanto “al quantum della pretesa risarcitoria”, da valutarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., “secondo il dictum della Corte di Cassazione”; b ) in riferimento al richiesto danno patrimoniale, andava attribuito “particolare rilievo all’accertamento conservativo del danno sottoscritto in data 2.8.2007 da [OSCURATO:PERSONA] e dal perito, geom. [OSCURATO:PERSONA], incaricato dall’assicurazione a stimare i danni”; b.1) accertamento costituente atto di “constatazione e valutazione dei danni che le parti (di regola, come nel caso di specie, il perito dell’assicurazione e il danneggiato) effettuano e che prescinde dall’accertamento degli obblighi contrattuali”, non realizzando una transazione, bensì fissando “un elemento di integrazione dell’eventuale transazione (danno indennizzabile), salvo a stabilire se sussiste il diritto dell’assicurato all’indennizzo”; c) nella specie, con il predetto atto conservativo le parti avevano «concordato l’importo del danno in euro 65.000,00, “ivi compreso ogni e qualsiasi risarcimento, compenso e spese, come da stima dettagliata dei danni”», subordinandolo “alla ratifica ed approvazione della società assicuratrice e al controllo della regolarità amministrativa e contrattuale”, posto che “al momento del sinistro non risultava corrisposto il premio, a cui è seguita la contestazione di [OSCURATO:PERSONA]”; d) l’atto conservativo non costituiva “riconoscimento di debito”, ma poteva “logicamente presumersi che la compagnia assicuratrice [ne] avrebbe liquidato l’importo …, in quanto i danni erano stati precedentemente stimati dal perito di sua fiducia in euro 75.000,00 ed era stato ritenuto congruo l’importo di euro 65.000,00 da [OSCURATO:PERSONA], evidentemente in un’ottica transattiva”; e ) non spettava all ’ attore la somma di euro 10.000,00, richiesta “per il mancato godimento dell’appartamento per la durata strettamente necessaria al ripristino del fabbricato, calcolata dal [OSCURATO:PERSONA] in 5 mesi”, essendo la somma accettata a titolo di indennizzo comprensiva di “ogni e qualsiasi risarcimento, compenso e spese” e, dunque, “in un’ottica transattiva”, tale da far presumere “che la compagnia assicuratrice avrebbe liquidato ulteriori importi, oltre a quelli di cui all’atto conservativo”; e.1) in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto all’onere di “dimostrare che [l’atto conservativo del 2 agosto 2007] non comprendesse anche il danno per il mancato godimento dell’immobile”, emergendo lo “spirito transattivo” di detto atto “anche dalla circostanza che il perito dell’assicurazione aveva quantificato in euro 75.000,00 la somma da corrispondere, donde, nell’accettare la somma inferiore di euro 65.000,00 … [OSCURATO:PERSONA] ben sapeva che stava rinunciando alla maggior somma … che forse avrebbe potuto ottenere, ritenendo evidentemente conveniente ottenere rapidamente l’importo inferiore …, così evitando ogni contesa in relazione ad un potenziale dissenso”; f) non spettava all’attore la somma di euro 56.000,00 a titolo di spese per ripristino dell’immobile e ciò, anzitutto, perché pretesa formulata solo con l’atto di riassunzione e, comunque, “ad abundantiam”, “perché avrebbe determinato una duplicazione del danno risarcibile, atteso che l’importo di euro 65.000,00 va proprio a coprire le spese necessarie per il ripristino dell’immobile”; g) infine, non spettava al [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni non patrimoniali per difetto di specifica e tempestiva allegazione con l’originario atto di citazione. 5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrere [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 132, 277, 384 c.p.c., 1226, 1720 c.c. e 111, sesto comma, Cost., per non aver la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, effettuato la valutazione equitativa del danno secondo quanto richiesto dall’ordinanza n. 2831/2021 della Corte di cassazione, mancando non solo di ponderare “tutti gli elementi emersi in giudizio ed in relazione all’effettività della lesione, nonché al principio dell’assenza di arricchimento”, ma dichiarando “espressamente di non voler neanche prendere in considerazione gli argomenti in fatto ed in diritto esposti ritualmente” da esso Gentili “nella sua comparsa di costituzione e risposta”, adducendone l’ininfluenza “perché addotti allo scopo di discutere l’an debeature, cioè, materia ormai coperta dal giudicato”. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe mancato di esaminare, in violazione anche dell’art. 384 c.p.c., “quattro prospettazioni rifiutate a priori, tutte potenzialmente rilevanti non solo per determinare l’an debeatur, non più in discussione, ma anche il quantum”: a) “la circostanza della gratuità dell’incarico di amministratore del condominio, da valutarsi ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.”; b ) “la circostanza che l ’ indennizzo effettivamente erogabile da parte dell’assicurazione (il danno lamentato) avrebbe dovuto esserlo in funzione della concreta copertura assicurativa e, cioè, nell’ambito dell’oggetto della polizza, indipendentemente da quanto concordato con il perito nell’accertamento conservativo del 2.8.2007, in modo da rispettare il principio di effettività e di non arricchimento enunciati dalla Suprema Corte”; c) “la circostanza per cui l’incendio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato aggravato dalla presenza di una scala interna di collegamento tra l’appartamento all’int. 10 e quello soprastante all’int. 11, entrambi in causa, circostanza non comunicata all’[OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che, in base all’art. 5 delle condizioni di contratto, la compagnia avrebbe potuto ridurre l’indennizzo fino ad escluderlo totalmente, con evidente effetto sul danno lamentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”; d) “la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un beneficio fiscale pari a euro 5.025,24, con la conseguenza che riconoscere l’intero importo a favore del resistente comporterebbe una duplicazione degli introiti ed un arricchimento ingiustificato”. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2727, 2728 c.c. e 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale “quantificato equitativamente il danno sulla sola base di un argomento presuntivo … privo dei requisiti della gravità e della precisione”, richiesti dall’art. 2729 c.c., giacché sarebbe partita “da un dato certo (accertamento conservativo del 2.8.2007)” per poi giungere “ad un dato incerto (probabile pagamento dell’indennizzo) ritenendo che, solo su quella base, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto l’importo ed in quella misura”, mancando di considerare, però, “che, tra i due dati, ve ne è un altro (e cioè la liquidazione) del tutto incerto”. 3. –I due motivi di ricorso – da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi – sono in parte inammissibili e in parte infondati. In primo luogo, la Corte territoriale ha correttamente escluso che potessero essere scrutinate le doglianze relative all’an debeatur, ossia al profilo della responsabilità del Gentili, ormai capo di sentenza passato in giudicato all’esito del giudizio di legittimità definito da questa Corte con l’ ord inanza n. 2831/2021 , che ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto d a l medesimoGentili, vertente (anche) in punto di responsabilità per il verificatosi sinistro. Di qui, pertanto, l’estraneità rispetto al thema decidendum della circostanza dedotta con il primo motivo sub a ), attenendo proprio al profilo della responsabilità dell’amministratore. Quanto ai restanti profili di doglianza [ sub b ), c ) e d )] , il giudice di appello non è affatto incorso in una violazione dell’art.384 c.p.c., ma si è mantenuto nell’alveo del decisum d i questa Corte con la citata ordinanza n. 2831/2021 e, segnatamente, dei principi, con esso enunciati , in tema di liquidazione equitativa del danno patrimoniale, che – come posto in risalto dalla pronuncia rescindente – presuppone un ’ impossibilità o difficoltà nella prova del pregiudizio e, dunque, ad essa non può farsi ricorso se invece fosse possibile quantificare il pregiudizio patito nel suo esatto ammontare. Il ricorrente, invece, prospetta le ragioni di censura nell’ottica distorta di un danno da potersi provare esattamente e come tale da doversi liquidare nelle sue specifiche componenti o voci, in ciò negando, però, la stessa configurabilità di una liquidazione equitativa, su cui, invece, si basa propriamente la decisione assunta da questa Corte con l’ordinanza n. 2831/2021. Invero, l’impianto argomentativo del ricorso non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, ai fini di una liquidazione equitativa, ha dato rilievo allo spirito transattivo dell’atto conservativo del 2 agosto 2007, motivando altresì sul contenuto dello stesso, tanto da eccettuarne alcune voci di danno (cfr. sintesi al § 4.1. dei “Fatti di causa”, cui si rinvia integralmente). La Corte territoriale, quindi, ha fatto buon governo della liquidazione secondo equità nell’ambito di una assicurazione contro i danni, ascrivendo eminente rilievo al citato atto conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato (con tale atto “riconosciuto e concordato”), che, pur non realizzandouna transazione, ha comunque la funzione di fissare un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il quantum del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato (Cass. n. 12880/2003; Cass. n. 19998/2011). Nella specie, il giudice del rinvio ha assunto l’atto conservativo ad elemento cardine della liquidazione equitativa ed è giunto alla quantificazione del risarcimento in forza di una complessiva valutazione della portata di detto atto che, proprio nell’ottica della norma di cui all’art. 1226 c.c. (richiamata dall’art.2056 c.c.), non è affatto inficiata dalla mancata “ratifica ed approvazione della società assicuratrice”. Quanto, infine, al profilo di censura con il quale si lamenta la violazione dei principi in tema di prova presuntiva, occorre anzitutto rammentare che in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020). Non è, invece, ammessa la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass.n. 9054/2022). Il ricorrente non prospetta affatto un vizio di sussunzione, ma si limita a dedurre che il giudice non abbia attribuito agli elementi offerti il valore presuntivo che egli auspica, sollecitando così un nuovo giudizio sull’idoneità degli indizi. Ne consegue l’inammissibilità della censura. 4. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazionedi dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteri