CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13, ROMA,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MASSIMOPALLINI-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 5029/2021Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 11773/2026Data pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 254/2020pubblicata il 17/08/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame principale propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la Società) nella controversia con l’INPS, ed haaccolto il gravame incidentale dell’istituto previdenziale.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto allaregolarizzazione contributiva a seguito del rapporto di lavoro subordinatointercorso tra la Società e [OSCURATO:PERSONA], formalmente qualificato dalleparti quale rapporto di lavoro intermittente.3. Il Tribunale di Firenze accertò la natura subordinata del rapportointercorso tra le parti, in luogo del rapporto di lavoro intermittente tra loroformalizzato, con la condanna alla regolarizzazione contributiva a fartempo dal 1°/05/2012.4. La Corte territoriale ha rigettato il gravame principale proposto dallaSocietà, confermando la qualificazione del rapporto intercorso tra le partiin termini di subordinazione. In accoglimento del gravame incidentaleproposto dall’INPS, ha retrodatato la decorrenza della regolarizzazionecontributiva al 9/12/2010, ossia al momento della formale assunzionedella Drovandi con contratto di lavoro intermittente.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Società, con ricorso affidato asei motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.Numero registro generale 5029/2021Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 11773/2026Data pubblicazione 29/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.33, 34 e 40del d.lgs. n.276/2003, e deduce la «piena legittimità del contratto dilavoro intermittente intercorso tra le parti».2. La Corte territoriale, così come già il giudice di prime cure, non si èarrestata al nomen juris del rapporto formalizzato tra le parti (contratto dilavoro intermittente ex art.34 comma 2 d.lgs. n.276/2003 nel testo protempore vigente) ma ha accertato l’effettivo svolgimento di prestazionidiscontinue da parte della lavoratrice, sul presupposto che anche per ilcontratto di lavoro intermittente concluso dagli ultraquarantacinquennisarebbe indispensabile lo svolgimento di prestazioni discontinue. All’esitodel suo apprezzamento dei fatti ha escluso il carattere discontinuo delleprestazioni svolte dalla lavoratrice a beneficio della società.3. La ricorrente sostiene anzitutto che nel caso di contratto di lavorointermittente concluso con un ultraquarantacinquenne ex art.34 comma 2del d.lgs. n.276/2003 dovrebbe escludersi qualsiasi indagine sull’effettivosvolgimento di prestazioni discontinue da parte del lavoratore, essendosufficiente il mero requisito anagrafico al fine della legittimità delcontratto.4. La censura è infondata perché con riferimento al contratto ex art.34comma 2 del d.lgs. n.276/2003 il requisito anagrafico vale ad escludere lanecessaria sussistenza delle causali individuate dalla contrattazionecollettiva ex comma 1 del medesimo articolo (cfr. Cass. n.29423/2019),ma non la natura discontinua della prestazione che forma l’oggetto delcontratto, perché tale natura costituisce la causa tipica del contratto dequo.5. Deve pertanto affermarsi che anche per il contratto di lavorointermittente ex art.34 comma 2 del d.lgs. n.276/2003 lo svolgimento diNumero registro generale 5029/2021Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 11773/2026Data pubblicazione 29/04/2026una prestazione effettivamente discontinua sia condizione necessaria (manon sufficiente) per la legittimità del contratto stesso.6. Nel resto il motivo si sostanzia in una censura dell’apprezzamento deifatti compiuto dalla Corte territoriale con riferimento alla effettivacontinuità della prestazione svolta dalla lavoratrice, insindacabile nelgiudizio di legittimità quando - come nel caso in esame - il prudenteapprezzamento delle prove è stato compiuto dal giudice del merito neilimiti stabiliti dall’art.116 comma primo cod. proc. civ.7. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116cod. proc. civ., «in riferimento all’omessa indicazione delle ragioni per lequali non è stato attribuito alcun rilievo alle risultanze dell’istruttoriatestimoniale svolta in primo grado».8. Il motivo è inammissibile perché secondo il costante orientamento diquesta Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, con laproposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove,infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambitodi detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dalgiudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505/2023)9. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.34 d.lgs.Numero registro generale 5029/2021Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 11773/2026Data pubblicazione 29/04/2026n.276/2003, anche in relazione agli artt.99 e 112 cod. proc. civ., «inriferimento alla ritenuta inapplicabilità della sanzione della conversione delcontratto di lavoro intermittente in contratto di lavoro subordinato atempo indeterminato».10. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi. La Corte territoriale non ha affatto proceduto alla conversionedel rapporto, ma alla sua qualificazione ab origine in termini di rapporto dilavoro subordinato. La censura, peraltro già proposta per mezzodell’appello principale, non coglie pertanto nel segno, e tanto basta per lasua inammissibilità.11. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 comma 92della legge n.92/2012, anche in relazione agli artt.99 e 112 cod. proc. civ.,«laddove è stata ammessa la perdurante vigenza del rapporto di lavoroper cui è causa anche dopo il 1° gennaio 2014».12. Il motivo è infondato perché la Corte territoriale ha accertato lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dalla suaformale ed originaria instaurazione. Non sono pertanto applicabili al casoin esame le disposizioni dettate dall’art.1 comma 22 della legge n.92/2012, perché presuppongono la conclusione tra le parti di un contrattodi lavoro intermittente valido ed efficace.13. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1227 cod.civ, anche in relazione agli artt.99 e 112 cod. proc. civ., «laddove non èstata accolta la domanda di detrazione dell’aliunde perceptum epercipiendum».14. Il motivo è inammissibile sia perché la parte ricorrente non hatrascritto nella parte essenziale l’atto posto a fondamento della suacensura, ossia la pretesa domanda di riduzione dell’aliunde perceptum eNumero registro generale 5029/2021Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 11773/2026Data pubblicazione 29/04/2026percipiendum; sia perché l’obbligazione contributiva, predeterminata dallalegge con riferimento ad an e quantum debeatur, resta comunqueinsensibile alle vicende che invece afferiscono alla esatta determinazionedella obbligazione retributiva, rispetto alla quale è autonoma.15. Con il sesto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1207,1217 e 1453 cod. civ. «in tema di offerta della prestazione e mora delcreditore, in riferimento alla data di decorrenza della condanna allaregolarizzazione contributiva del rapporto».16. Il motivo è infondato perché la Corte territoriale ha ritenuto che laregolarizzazione contributiva dovesse decorrere a far tempo dallainstaurazione del rapporto tra le parti, e dunque dal sorgere deipresupposti dell’obbligazione contributiva. Le questioni agitate nellacensura afferiscono al diverso tema del risarcimento del danno, e dunquea rapporto giuridico diverso da quello che costituisce l’oggetto dellacontroversia.17. P.Q.M18. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannataal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 5029/2021Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 11773/2026Data pubblicazione 29/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/04/2026.La PresidenteRossana Mancino