CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 39554/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/4/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato esame dell'applicabilità della misura di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro tre mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 61, n. 11 -quater cod. pen., 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, reati aggravati dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e per avere commesso il fatto mentre era ammesso al regime a alternativo alla detenzione. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con pronuncia delle conseguenti statuizioni, deducendo il vizio di omessa motivazione della pericolosità sociale dell'imputato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309/1990, per la evidente pericolosità sociale dell'imputato conclamata dai precedenti, che gli sono valsi la contestazione della recidiva estrinsecatasi nell'arco di circa venti anni. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza inficiata dalla mancata valutazione della ricorrenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento, con conseguente vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati, quello del Procuratore generale e non deducibili quello dell'imputato. 2. Deve, infatti, rilevarsi che il quantum di pena applicato dal Tribunale di Brescia nel caso specifico non consente, per espresso disposto normativo, l'applicazione di alcuna misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen.. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. fissa, infatti, in due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, il limite quantitativo al di sotto del quale è preclusa l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza diverse dalla citata confisca, significativamente prevedendo ("Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1 - ter") una ulteriore deroga per le pene accessorie stabilite per i delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] ivi indicati. Quanto sopra conferma che nel mini sistema della irrogazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza concomitanti alla applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. peri., l'art. 445, comma 1 costituisce previsione di carattere generale rispetto a quelle di portata speciale presenti in altri comparti normativi, come ad es. l'ipotesi di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si basa su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dalla stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla definizione con un rito premiale rispetto al quale, a fronte della riduzione e determinazione consensuale della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi del dibattimento. A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza del Tribunale che ha dato atto, con motivazione sintetica ma adeguata alla tipologia di decisione, del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e della insussistenza di cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., norma che richiama, ai fini della verifica rimessa al giudice, la evidenza di prove di innocenza, esclusa sulla scorta del contenuto della comunicazione di notizia di reato e del rinvenimento di sostanza stupefacente, tipo hashish, già suddivisa in dosi pronte per la cessione in esito ad un'operazione di controllo svolta a seguito della constatata attività di cessione in favore di più acquirenti. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso dOPG. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]