Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2025

Cassazione n. 38826/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.1610/2025 [OSCURATO:PERSONA] C.C.- [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R. Pacilli R.G.N.27210/2025 [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanisetta adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. – in parziale riforma della ordinanza emessa il 9 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del medesimo Tribunale – revocava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309. sub 1) della contestazione provvisoria, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38826/2025 Roma, lì, 01/12/2025 disponendone per tale titolo la formale scarcerazione, e confermava la misura custodiale per il reato di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente cui all’art. 73 cit. d.P.R. n 309.

2. Avverso tale provvedimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanisetta, ha proposto ricorso, con cui ha dedotto: - violazione di legge in relazione all’art. 74 cit. d.P.R. n 309 e vizio di motivazione per contraddittorietà.

I Giudici della cautela avrebbero ignorato i principi di diritto, secondo cui il fenomeno associativo è configurabile nonostante la “diversità degli scopi personali” di ciascun sodale e/o “il contrasto di interessi economici” ; avrebbero reso un motivazione contradditoria, perché, pur avendo riconosciuto la struttura associativa quanto alla “cellula” [OSCURATO:PERSONA] – Sanfilippo, avevano in modo assertivo negato l’esistenza del sodalizio criminale con riferimento alla “cellula”, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] di cui avrebbe fatto parte anche la ricorrente unitamente a [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale avrebbe reso una motivazione intrinsecamente contradditoria, perché - nonostante avesse stigmatizzato la stabile dedizione della ricorrente all’attività di spaccio unitamente al compagno [OSCURATO:PERSONA], ne aveva, tuttavia, escluso il ruolo di partecipe.

3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il Pubblico Ministero ha inoltrato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, introducendo argomentazioni che esulano dalle censure ammissibili in sede di legittimità perché declinate in fatto.

2. Secondo la tesi di accusa, avallata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte di un sodalizio dedito al narcotraffico ed operativo nella cittadina nissena, nel periodo antecedente e successivo al mese di maggio 2023.

La struttura associativa si sarebbe atteggiata come una sorta di “joint-venture” tra tre “cellule”: a) quella più numerosa, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], alla quale apparteneva la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; b) quella diretta da [OSCURATO:PERSONA]; c) quella facente capo [OSCURATO:PERSONA].

Ognuna di tali cellule, pur gestendo in autonomia una propria piazza di spaccio, era “connessa” l’una con l’altra sul piano economico, per il comune e collaudato sistema di acquisto dai fratelli gelesi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento in verifica, ha solo in parte validato l’impostazione accusatoria, ritenendo - sulla base degli elementi di conoscenza offerti - la gravità del quadro indiziario nei confronti della ricorrente, limitatamente ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, non anche in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309.

Secondo la valutazione operata dai Giudici del gravame, il dato intercettativo aveva consentito di enucleare una struttura, stabilmente organizzata e dedita al narcotraffico, solo all’interno della “cellula” facente capo a Gambina – Sanfilippo, posto che essa agiva secondo collaudati protocolli operativi, rivolgendosi ad un comune canale di approvvigionamento e presentando una minima suddivisione dei ruoli: peraltro, suoi componenti agivano in sinergia, dando prova di affectio societatis e di solidarietà interna soprattutto nei momenti di fibrillazione.

Stesse dinamiche, invece, non erano rinvenibili in relazione alla “cellula” che - secondo il tema di accusa - sarebbe stata capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e di cui avrebbe fatto parte la ricorrente.

Si dà atto nel provvedimento in verifica (pagg. 18 e ss) che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fossero stabilmente dediti all’attività di spaccio, gestendo un giro di affari assai redditizio per la disponibilità di un canale di approvvigionamento collaudato e di una vasta platea di clienti, i due operassero tuttavia in perfetta autonomia. [OSCURATO:PERSONA] – a differenza di quanto si riscontrava nella cellula al gruppo di Sanfilippo - non aveva, infatti, intessuto un rapporto fiduciario e di mutuo soccorso con i soggetti, ai quali si rivolgeva solo per gli approvvigionamenti dello stupefacente, che pagava di volta in volta in contanti.

Non a caso, aveva rifiutato di aiutare i presunti sodali, appartenenti alla cellula [OSCURATO:PERSONA], a saldare un cospicuo debito per pregresse forniture di droga contratto con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]; aveva rifiutato una proposta di acquisto proveniente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]; aveva avuto contezza del canale di rifornimento risalente ai fratelli gelesi solo nel mese di giugno del 2023. [OSCURATO:PERSONA], dunque, era, per i Giudici del gravame, un “cane sciolto”, che non aveva mai assunto comportamenti sintomatici della intenzione di prosecuzione dell’attività di spaccio in comune con gli altri, muovendosi anzi in direzione opposta.

Analogamente la compagna, attuale ricorrente, che lo coadiuvava stabilmente nel redditizio giro di affari di droga, cedendo la droga e interagendo con i fornitori, ma che non era inserita nella descritta struttura associativa, non avendo intessuto alcun tipo di rapporto con gli altri presunti sodali.

2.2. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente enunciato le ragioni per le quali non era ipotizzabile, seppure nei limiti di una valutazione sommaria tipica del giudizio cautelare, una struttura associativa, per quanto rudimentalmente organizzata, dedita in modo stabile all’attività di spaccio limitatamente al gruppo più ristretto , composto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, a tal uopo, che il compendio investigativo propendesse verso la differente ipotesi del concorso di persone.

Ciò in ragione del fatto che al di là del rapporto [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] che effettivamente operavano in sinergia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo marginale e assai limitato nel tempo, per avere coadiuvato il [OSCURATO:PERSONA] nell’acquisto della sostanza in relazione a due circoscritti episodi e svolto il ruolo di custode per meno di due mesi (pagg. 18 e ss).

2.3. [OSCURATO:PERSONA] del gravame è pervenuto a tali conclusioni sulla base di valutazioni fedelmente ancorate al dato intercettativo, di cui ha fornito una lettura e una interpretazione logica e coerente, di guisa che non sono riscontrabili travisamenti della “prova”( rectius del compendio investigativo); le valutazioni sono peraltro congruenti rispetto alle premesse fattuali e, in buona sostanza, il percorso argomentativo su cui poggia il provvedimento in verifica non presenta falle, non riscontrandosi manifeste illogicità, essendo il percorso argomentativo lineare , chiaro , esaustivo e scevro da contraddizioni.

2.4. Al cospetto di un ordito motivazionale di tal fatta, il Pubblico Ministero ricorrente, invece, contesta sostanzialmente la valutazione di merito compiuta dal Tribunale e propone una rivalutazione del compendio indiziario, già esaminato.

Le censure, infatti, si esauriscono in una critica sulla ricostruzione del fatto, appuntandosi sulla mancata analisi di tutti i rilievi svolti, là dove invece non emergono dal tessuto motivazionale del provvedimento in verifica evidenti lacune argomentative o travisamenti della prova.

Il ricorrente, infatti, tende ad amplificare il significato probatorio di alcuni episodi e a fornire una differente lettura del modus operandi della ricorrente, ma, in tal modo, sollecita una alternativa interpretazione degli elementi indiziari.

2.5. E’ il caso di rammentare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: per espressa volontà del legislatore la Corte di cassazione non può verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, purché le ragioni siano spiegate in modo logico e adeguato.

Dunque, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.

I vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali non trovano ingresso nel giudizio di legittimità: non sono ammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità e la stessa illogicità quando non manifesta (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501).

2.6. Deve, inoltre, ricordarsi che - mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale - non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

2.7. Ciò è ancora più vero là dove, come nel caso in esame, con l’impugnazione (cfr pagg.8 e ss del ricorso) viene posto un mero problema di lettura dei colloqui telefonici, ovvero di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, per avere il [OSCURATO:PERSONA] della cautela ripercorso le emergenze delle captazioni e per averne fornito una lettura logica e congrua.

Né, peraltro, la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell'interlocuzione captata, piuttosto che un altro, è scrutinabile in questa sede se sorretto – come nella specie – da una motivazione adeguata, trattandosi di aspetto afferente al giudizio di merito.

Analoghe conclusioni si impongono per tutte le ulteriori censure del ricorrente che sono volte ad attribuire una diversa valenza probatoria a condotte ed episodi che, non solo, non sono affatto sfuggiti al puntuale scrutinio dei Giudici del riesame, ma che, sulla base di un metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio investigativo, sono stati ritenuti privi di significato dimostrativo, seppur nei limiti della semiplena cognitio tipica della fase cautelare.

3. Alla luce delle su esposte premesse consegue la inammissibilità del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, 13/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.1610/2025 [OSCURATO:PERSONA] C.C.- [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R. Pacilli R.G.N.27210/2025 [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanisetta adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. – in parziale riforma della ordinanza emessa il 9 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del medesimo Tribunale – revocava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309. sub 1) della contestazione provvisoria, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38826/2025 Roma, lì, 01/12/2025 disponendone per tale titolo la formale scarcerazione, e confermava la misura custodiale per il reato di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente cui all’art. 73 cit. d.P.R. n 309. 2. Avverso tale provvedimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanisetta, ha proposto ricorso, con cui ha dedotto: - violazione di legge in relazione all’art. 74 cit. d.P.R. n 309 e vizio di motivazione per contraddittorietà. I Giudici della cautela avrebbero ignorato i principi di diritto, secondo cui il fenomeno associativo è configurabile nonostante la “diversità degli scopi personali” di ciascun sodale e/o “il contrasto di interessi economici” ; avrebbero reso un motivazione contradditoria, perché, pur avendo riconosciuto la struttura associativa quanto alla “cellula” [OSCURATO:PERSONA] – Sanfilippo, avevano in modo assertivo negato l’esistenza del sodalizio criminale con riferimento alla “cellula”, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] di cui avrebbe fatto parte anche la ricorrente unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione intrinsecamente contradditoria, perché - nonostante avesse stigmatizzato la stabile dedizione della ricorrente all’attività di spaccio unitamente al compagno [OSCURATO:PERSONA], ne aveva, tuttavia, escluso il ruolo di partecipe. 3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il Pubblico Ministero ha inoltrato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, introducendo argomentazioni che esulano dalle censure ammissibili in sede di legittimità perché declinate in fatto. 2. Secondo la tesi di accusa, avallata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte di un sodalizio dedito al narcotraffico ed operativo nella cittadina nissena, nel periodo antecedente e successivo al mese di maggio 2023. La struttura associativa si sarebbe atteggiata come una sorta di “joint-venture” tra tre “cellule”: a) quella più numerosa, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], alla quale apparteneva la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; b) quella diretta da [OSCURATO:PERSONA]; c) quella facente capo [OSCURATO:PERSONA]. Ognuna di tali cellule, pur gestendo in autonomia una propria piazza di spaccio, era “connessa” l’una con l’altra sul piano economico, per il comune e collaudato sistema di acquisto dai fratelli gelesi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento in verifica, ha solo in parte validato l’impostazione accusatoria, ritenendo - sulla base degli elementi di conoscenza offerti - la gravità del quadro indiziario nei confronti della ricorrente, limitatamente ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, non anche in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309. Secondo la valutazione operata dai Giudici del gravame, il dato intercettativo aveva consentito di enucleare una struttura, stabilmente organizzata e dedita al narcotraffico, solo all’interno della “cellula” facente capo a Gambina – Sanfilippo, posto che essa agiva secondo collaudati protocolli operativi, rivolgendosi ad un comune canale di approvvigionamento e presentando una minima suddivisione dei ruoli: peraltro, suoi componenti agivano in sinergia, dando prova di affectio societatis e di solidarietà interna soprattutto nei momenti di fibrillazione. Stesse dinamiche, invece, non erano rinvenibili in relazione alla “cellula” che - secondo il tema di accusa - sarebbe stata capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e di cui avrebbe fatto parte la ricorrente. Si dà atto nel provvedimento in verifica (pagg. 18 e ss) che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fossero stabilmente dediti all’attività di spaccio, gestendo un giro di affari assai redditizio per la disponibilità di un canale di approvvigionamento collaudato e di una vasta platea di clienti, i due operassero tuttavia in perfetta autonomia. [OSCURATO:PERSONA] – a differenza di quanto si riscontrava nella cellula al gruppo di Sanfilippo - non aveva, infatti, intessuto un rapporto fiduciario e di mutuo soccorso con i soggetti, ai quali si rivolgeva solo per gli approvvigionamenti dello stupefacente, che pagava di volta in volta in contanti. Non a caso, aveva rifiutato di aiutare i presunti sodali, appartenenti alla cellula [OSCURATO:PERSONA], a saldare un cospicuo debito per pregresse forniture di droga contratto con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]; aveva rifiutato una proposta di acquisto proveniente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]; aveva avuto contezza del canale di rifornimento risalente ai fratelli gelesi solo nel mese di giugno del 2023. [OSCURATO:PERSONA], dunque, era, per i Giudici del gravame, un “cane sciolto”, che non aveva mai assunto comportamenti sintomatici della intenzione di prosecuzione dell’attività di spaccio in comune con gli altri, muovendosi anzi in direzione opposta. Analogamente la compagna, attuale ricorrente, che lo coadiuvava stabilmente nel redditizio giro di affari di droga, cedendo la droga e interagendo con i fornitori, ma che non era inserita nella descritta struttura associativa, non avendo intessuto alcun tipo di rapporto con gli altri presunti sodali. 2.2. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente enunciato le ragioni per le quali non era ipotizzabile, seppure nei limiti di una valutazione sommaria tipica del giudizio cautelare, una struttura associativa, per quanto rudimentalmente organizzata, dedita in modo stabile all’attività di spaccio limitatamente al gruppo più ristretto , composto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, a tal uopo, che il compendio investigativo propendesse verso la differente ipotesi del concorso di persone. Ciò in ragione del fatto che al di là del rapporto [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] che effettivamente operavano in sinergia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo marginale e assai limitato nel tempo, per avere coadiuvato il [OSCURATO:PERSONA] nell’acquisto della sostanza in relazione a due circoscritti episodi e svolto il ruolo di custode per meno di due mesi (pagg. 18 e ss). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] del gravame è pervenuto a tali conclusioni sulla base di valutazioni fedelmente ancorate al dato intercettativo, di cui ha fornito una lettura e una interpretazione logica e coerente, di guisa che non sono riscontrabili travisamenti della “prova”( rectius del compendio investigativo); le valutazioni sono peraltro congruenti rispetto alle premesse fattuali e, in buona sostanza, il percorso argomentativo su cui poggia il provvedimento in verifica non presenta falle, non riscontrandosi manifeste illogicità, essendo il percorso argomentativo lineare , chiaro , esaustivo e scevro da contraddizioni. 2.4. Al cospetto di un ordito motivazionale di tal fatta, il Pubblico Ministero ricorrente, invece, contesta sostanzialmente la valutazione di merito compiuta dal Tribunale e propone una rivalutazione del compendio indiziario, già esaminato. Le censure, infatti, si esauriscono in una critica sulla ricostruzione del fatto, appuntandosi sulla mancata analisi di tutti i rilievi svolti, là dove invece non emergono dal tessuto motivazionale del provvedimento in verifica evidenti lacune argomentative o travisamenti della prova. Il ricorrente, infatti, tende ad amplificare il significato probatorio di alcuni episodi e a fornire una differente lettura del modus operandi della ricorrente, ma, in tal modo, sollecita una alternativa interpretazione degli elementi indiziari. 2.5. E’ il caso di rammentare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: per espressa volontà del legislatore la Corte di cassazione non può verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, purché le ragioni siano spiegate in modo logico e adeguato. Dunque, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. I vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali non trovano ingresso nel giudizio di legittimità: non sono ammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità e la stessa illogicità quando non manifesta (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501). 2.6. Deve, inoltre, ricordarsi che - mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale - non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 2.7. Ciò è ancora più vero là dove, come nel caso in esame, con l’impugnazione (cfr pagg.8 e ss del ricorso) viene posto un mero problema di lettura dei colloqui telefonici, ovvero di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, per avere il [OSCURATO:PERSONA] della cautela ripercorso le emergenze delle captazioni e per averne fornito una lettura logica e congrua. Né, peraltro, la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell'interlocuzione captata, piuttosto che un altro, è scrutinabile in questa sede se sorretto – come nella specie – da una motivazione adeguata, trattandosi di aspetto afferente al giudizio di merito. Analoghe conclusioni si impongono per tutte le ulteriori censure del ricorrente che sono volte ad attribuire una diversa valenza probatoria a condotte ed episodi che, non solo, non sono affatto sfuggiti al puntuale scrutinio dei Giudici del riesame, ma che, sulla base di un metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio investigativo, sono stati ritenuti privi di significato dimostrativo, seppur nei limiti della semiplena cognitio tipica della fase cautelare. 3. Alla luce delle su esposte premesse consegue la inammissibilità del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 13/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]