CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 47-ter Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione, in quanto la decisione impugnata non terrebbe conto della regolare condotta penitenziaria del detenuto, della relazione favorevole dell'equipe e dell'assenza di indici esterni di pericolosità, finendo con enfatizzare oltre misura lo spazio di discrezionalità che la legge pur conferisce al Tribunale di sorveglianza, mentre con il secondo motivo deduce il travisamento della relazione di sintesi dell'equipe del carcere di Paliano che darebbe contezza di un completo ravvedimento del Montedoro; Ritenuto che l'ordinanza impugnata, articolata nella motivazione, resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge; Rilevato che, difatti, nell'apprezzamento giudiziale - che non trascura e, anzi, riporta fedelmente le positive caratteristiche della collaborazione resa e la valida evoluzione personologica manifestata dal ricorrente - assumono giusto e adeguato rilievo la necessità di un approfondimento della serietà, solidità e genuinità dei progressi trattamentali, avuto riguardo alla circostanza che la sperimentazione esterna del soggetto è recente (avendo il ricorrente fruito di soli due permessi premio); Rilevato, pertanto, che - alla stregua di tali elementi - la decisione del Tribunale di sorveglianza di negare il beneficio penitenziario appare assolutamente razionale e validamente argomentata e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore