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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 1989

Cassazione n. 05308/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dello stesso, posto che l'impugnazione non può limitarsi ad una riproposizione acritica della prospettazione difensiva, dovendosi confrontare con la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando nello specifico le ragioni dell'eventuale errore di giudizio; ritenuto, in ogni caso, che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dello stesso, posto che l'impugnazione non può limitarsi ad una riproposizione acritica della prospettazione difensiva, dovendosi confrontare con la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando nello specifico le ragioni dell'eventuale errore di giudizio; ritenuto, in ogni caso, che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris