Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:589
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000J0460 - IT
Avis juridique important
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62000J0460
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 ottobre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/48/CE - Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. - [OSCURATO:PERSONA]460/00.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-08255
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-460/00,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re M. Wolfcarius e M. Patakia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re N. Dafniou e S. Chala, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], entro il termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235, pag. 6), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. [OSCURATO:PERSONA], L. Sevón (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 dicembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], entro il termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235, pag. 6; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CE.
2 La direttiva ha lo scopo di favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di treni ad alta velocità nonché l'accesso a tali reti.
3 L'art. 23, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri, non oltre trenta mesi dopo la sua entrata in vigore, adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarvisi e ne informano prontamente la [OSCURATO:PERSONA].
4 L'art. 25 della direttiva dispone che essa «entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Tale direttiva è stata pubblicata il 17 settembre 1996 ed è quindi entrata in vigore l'8 ottobre 1996, il termine per la trasposizione è spirato pertanto l'8 aprile 1999.
5 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver invitato la Repubblica ellenica a presentare le sue osservazioni, con lettera in data 24 gennaio 2000, ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi incombentigli a norma di tale direttiva, entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
6 In mancanza di risposta del governo ellenico alle censure formulate nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame.
7 [OSCURATO:PERSONA] considera che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10, primo comma, CE e 249, terzo comma, CE.
8 A sostegno della sua difesa, il governo ellenico comunica un progetto di decreto presidenziale elaborato al fine di conformare la normativa ellenica alla direttiva. Il procedimento di adozione di tale decreto non sarebbe ancora terminato. [OSCURATO:PERSONA] sua controreplica il governo ellenico precisa che tale progetto reca la firma del Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, ma che esso deve essere ancora firmato dal Ministro dell'Economia nazionale e dal Ministro per lo Sviluppo. Successivamente il progetto verrà esaminato dal Consiglio di Stato e firmato dal Presidente della Repubblica.
9 Il governo ellenico sostiene che la ragione del ritardo accumulato nella trasposizione della direttiva dipende «dalla soluzione delle questioni relative alla realizzazione dei requisiti essenziali e alla designazione degli organismi che sono incaricati delle procedure di dichiarazione CE di conformità».
10 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I-4657, punto 11, e 7 dicembre 2000, causa C-423/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I-11167, punto 10).
11 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata realizzata nel termine prescritto, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
12 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della stessa direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.