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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:479
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0115

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 16 giugno 2022 ( 1 ) Causa C‑115/21 P [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo «Impugnazione – Diritto istituzionale – Atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Articolo 13 – Decadenza del mandato in seguito ad una condanna penale – Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e articolo 8 – Dichiarazione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo che prende atto della vacanza del seggio – Domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità del deputato europeo – Ricorso di annullamento – Atti non impugnabili – Irricevibilità» Introduzione

1. Le origini della presente causa risalgono agli eventi legati al referendum per l’autodeterminazione della comunità autonoma della Catalogna (Spagna), che si è tenuto nell’ottobre 2017.

Il ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la carica di vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña (governo della Comunità autonoma della Catalogna, Spagna) al momento dello svolgimento di tale referendum, nel frattempo dichiarato illegale dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Spagna).

A seguito di tali avvenimenti, veniva avviato un procedimento penale contro varie persone, tra cui il ricorrente, il quale veniva sottoposto a custodia cautelare.

2. In pendenza del suddetto procedimento penale, il ricorrente si presentava con successo alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo indette per il 26 maggio 2019.

Tuttavia, con ordinanza del 14 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) gli negava il permesso straordinario di uscita dal carcere per consentirgli di prestare dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (commissione elettorale centrale, Spagna) il giuramento di rispettare la Costituzione spagnola, che la legge elettorale spagnola richiede alle persone elette come membri del [OSCURATO:PERSONA].

A seguito di tale diniego, la commissione elettorale centrale adottava una decisione con cui constatava che il ricorrente non aveva prestato il giuramento di cui trattasi e dichiarava la vacanza del seggio attribuito all’interessato nel [OSCURATO:PERSONA] nonché la sospensione da tutte le prerogative derivantigli stanti le sue funzioni.

Al contempo, la suddetta commissione trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] un elenco dei deputati eletti in Spagna, nel quale non compariva il nome del ricorrente.

3. Il ricorrente presentava, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), un ricorso avverso l’ordinanza del 14 giugno 2019, nell’ambito del quale si avvaleva dell’immunità prevista dall’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( 2 ), allegato ai trattati UE e FUE (in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»).

Nell’ambito di tale procedimento, detto giudice sottoponeva alla Corte una serie di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione di detto protocollo ( 3 ).

Senza attendere la risposta a tali questioni, il 14 ottobre 2019, lo stesso giorno dello svolgimento dell’udienza dinanzi alla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha emesso una sentenza con la quale ha, segnatamente, condannato il ricorrente a tredici anni di reclusione e altrettanti di perdita dei diritti civili.

4. Nella sua sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), la Corte ha dichiarato che l’acquisizione dello status di membro del [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, avviene in forza e al momento della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte degli Stati membri, cosicché la persona eletta beneficia di un’immunità in forza del secondo comma del menzionato articolo.

Inoltre, tale immunità comporta l’obbligo di revocare la misura di custodia cautelare al fine di consentire all’interessato di recarsi al [OSCURATO:PERSONA] e adempiervi le formalità richieste dal diritto dell’Unione, a meno che l’autorità interessata non chieda al [OSCURATO:PERSONA] di revocare l’immunità del deputato interessato ( 5 ).

5. Con ordinanza del 9 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) si è pronunciato sugli effetti della sentenza della Corte sul procedimento penale.

Detto giudice ha ritenuto, in particolare, che non fosse necessario autorizzare il ricorrente a recarsi presso la sede del [OSCURATO:PERSONA], né autorizzare la sua scarcerazione, né dichiarare la nullità della sentenza del 14 ottobre 2019, né presentare una richiesta di revoca dell’immunità al [OSCURATO:PERSONA].

Il suddetto giudice ha infatti considerato che, vista la fase in cui si trovava il procedimento penale a carico del ricorrente al momento della sua elezione al [OSCURATO:PERSONA], egli non era coperto dall’immunità parlamentare in virtù del diritto spagnolo ( 6 ).

Inoltre, la commissione elettorale centrale ha dichiarato l’ineleggibilità del ricorrente stante la condanna a una pena detentiva.

6. A seguito di tali avvenimenti, il ricorrente ha perso la sua qualità di deputato al [OSCURATO:PERSONA].

Egli ha contestato dinanzi al Tribunale i vari provvedimenti adottati nei suoi confronti dal presidente del [OSCURATO:PERSONA], nonché il rifiuto di quest’ultimo di adottarne altri.

Tali ricorsi, respinti dal Tribunale in quanto irricevibili, hanno dato luogo a una serie di impugnazioni, tra cui quella nella presente causa, diretta contro l’ordinanza del 15 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑24/20, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:601 ) ( 7 ).

Contesto normativo Atto elettorale

7. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 ( 8 ), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (in prosieguo: l’«atto elettorale»): «I membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del [protocollo sui privilegi e sulle immunità]».

8. L’articolo 7 dell’atto elettorale elenca una serie di funzioni che sono incompatibili con la carica di membro del [OSCURATO:PERSONA].

Il paragrafo 3 di detto articolo così dispone: «Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all’articolo 8».

9. Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, di tale atto: «Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali».

10. Infine, l’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del suddetto atto così dispone: «1.

Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato. (...)

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione.

Le autorità nazionali competenti ne informano il [OSCURATO:PERSONA] europeo. (...)».

Regolamento interno

11. L’articolo 4, paragrafo 1, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 7, del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] (9 a legislatura – settembre 2021) (in prosieguo: il «regolamento interno») dispone quanto segue: «1.

L’inizio e il termine del mandato sono determinati a norma degli articoli 5 e 13 dell’Atto [elettorale]. (...)

4. (...) Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al Presidente la fine del mandato di un deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo a causa di un’ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’Atto [elettorale], o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dello stesso atto, il Presidente informa il [OSCURATO:PERSONA] che il mandato è terminato alla data comunicata dalle autorità competenti dello Stato membro.

Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro. (...)

7. Nel caso in cui l’accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza».

12. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento interno: «1.

Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del [OSCURATO:PERSONA] che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

2. In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo che si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] europeo o ne ritornano o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 9 del [protocollo sui privilegi e sulle immunità]. (…)».

13. L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno così dispone: «In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato.

Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il [OSCURATO:PERSONA]».

14. L’articolo 9 del regolamento stabilisce la procedura da seguire per le richieste di revoca o di difesa dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA].

Antecedenti della controversia, ordinanza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti Antecedenti della controversia

15. Gli antecedenti della controversia sono descritti ai punti da 15 a 31 dell’ordinanza impugnata e non sono contestati.

Possono essere riassunti come segue ( 9 ).

16. Il ricorrente, eletto membro del [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava in stato di custodia cautelare, è stato condannato, con sentenza del 14 ottobre 2019, a una pena detentiva che comporta, in forza del diritto spagnolo, in particolare, la perdita dell’eleggibilità.

17. Il 20 dicembre 2019, a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ), in cui la Corte ha confermato lo status di membro del [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner, anch’essa membro del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, a nome del ricorrente, una domanda al presidente di tale istituzione, affinché venissero presi provvedimenti urgenti, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, al fine di confermare l’immunità del ricorrente (in prosieguo: la «domanda del 20 dicembre 2019»).

Il 10 e il 13 gennaio 2020, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner ha completato la sua domanda chiedendo al presidente del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, di rifiutare di dichiarare vacante il seggio del ricorrente e fornendo documenti supplementari.

18. Con decisione del 3 gennaio 2020, la commissione elettorale centrale ha dichiarato l’ineleggibilità del ricorrente stante la sua condanna a una pena detentiva.

Il ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), chiedendo la sospensione dell’esecuzione.

Il 9 gennaio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha respinto tale domanda.

19. Durante la sessione plenaria del 13 gennaio 2020, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha invitato tale istituzione a prendere atto, da un lato, dell’elezione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], con effetto dal 2 luglio 2019 ( 11 ), e, dall’altro, della vacanza del suo seggio a partire dal 3 gennaio 2020.

Ordinanza impugnata

20. Il 17 gennaio 2020 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento della constatazione della vacanza del suo seggio annunciata dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] nella sessione del 13 gennaio 2020 (in prosieguo: la «constatazione del 13 gennaio 2020») nonché dell’asserito rigetto da parte di quest’ultimo della domanda del 20 dicembre 2019.

21. Con atto separato dello stesso giorno, il ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati e l’ingiunzione al presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di tutelare e rendere effettivi i suoi privilegi e le sue immunità e tutelare i suoi diritti fondamentali a esercitare pienamente la sua carica di membro del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’ingiunzione al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di scarcerarlo affinché potesse esercitare le sue funzioni di membro del [OSCURATO:PERSONA].

Tale domanda è stata respinta, così come il ricorso presentato dal ricorrente contro il rigetto di quest’ultima ( 12 ).

22. Il 2 marzo 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso del ricorrente, in quanto gli atti impugnati non costituivano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

23. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito.

24. Per quanto riguarda la constatazione del 13 gennaio 2020, il Tribunale ha dichiarato, alla luce dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno, che tale constatazione era un atto a carattere meramente informativo che non poteva essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché tutti gli effetti sulla posizione giuridica del ricorrente derivavano da atti nazionali che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva il potere di controllare ( 13 ).

25. In risposta agli argomenti del ricorrente, il Tribunale ha altresì dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno non conferiva al presidente del [OSCURATO:PERSONA] il potere di rifiutare la constatazione della vacanza del seggio del ricorrente ( 14 ).

Esso ha inoltre respinto gli argomenti del ricorrente basati sugli articoli 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 15 ), in quanto tali disposizioni non possono modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e l’eventuale violazione di tali disposizioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] non è una questione di ricevibilità, bensì di valutazione nel merito ( 16 ).

26. Per quanto riguarda l’asserito rigetto implicito da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] della domanda del 20 dicembre 2019, il Tribunale ha dichiarato, in via principale, che la domanda di annullamento di tale asserito rigetto era diretta contro un atto inesistente ( 17 ).

27. In subordine, il Tribunale ha constatato che, anche ammettendo di poter considerare l’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 come un atto implicito esistente, esso non sarebbe impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto non avrebbe modificato in misura rilevante la situazione giuridica del ricorrente.

Infatti, secondo il Tribunale, in primo luogo, un membro del [OSCURATO:PERSONA] non ha il diritto di esigere una qualsivoglia azione da parte del presidente di tale istituzione sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, disposizione su cui si basava la domanda di cui trattasi, e, in secondo luogo, un’eventuale iniziativa di detto presidente presa sul fondamento di tale disposizione non avrebbe effetti vincolanti per le autorità degli Stati membri ( 18 ).

28. Il Tribunale ha pertanto accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto il ricorso nel suo insieme in quanto irricevibile.

Procedimento d’impugnazione e conclusioni delle parti

29. Il 25 febbraio 2021 il ricorrente ha proposto impugnazione nella presente causa.

30. Con decisione del presidente della Corte del 9 giugno 2021, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza del 28 settembre 2021, il presidente della Corte ha respinto l’istanza di intervento dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres a sostegno delle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA].

31. Le parti sono state autorizzate a presentare repliche e controrepliche.

La Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione.

32. Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – dichiarare la ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale; – rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca sui motivi sui quali non si è ancora pronunciato; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento sull’eccezione di irricevibilità nella causa T‑24/20 e del procedimento d’impugnazione.

33. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere integralmente l’impugnazione; – condannare il ricorrente alle spese del procedimento d’impugnazione.

Sull’impugnazione

34. Nella sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi ( 19 ).

Tre riguardano la ricevibilità delle sue conclusioni dirette all’annullamento della constatazione del 13 gennaio 2020 e l’ultimo riguarda la ricevibilità delle sue conclusioni dirette contro il rigetto della domanda del 20 dicembre 2019.

Sulla ricevibilità dei vari motivi di impugnazione

35. Nella sua risposta all’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] mette in dubbio la ricevibilità del primo, del terzo e del quarto motivo, sostenendo che essi non soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in quanto non individuano con precisione i punti dei motivi censurati nell’ordinanza impugnata e in quanto non indicano in modo preciso gli argomenti di diritto a sostegno della sua domanda.

Il ricorrente contesta tale affermazione nella sua replica.

36. È vero che l’impugnazione si limita a identificare per gruppi i punti dell’ordinanza impugnata oggetto dei vari motivi, riferendosi all’intero ragionamento del Tribunale su una determinata questione.

Tuttavia, è abbastanza agevole individuare la censura, vertente su un errore di diritto, cui si fa riferimento in ognuno di questi motivi, le disposizioni di cui si asserisce l’errata interpretazione, nonché le parti dell’ordinanza impugnata alle quali fa riferimento il motivo.

37. Mi sembra dunque che la Corte sia assolutamente in grado di valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione e di pronunciare la propria sentenza.

Di conseguenza, non vedo alcuna ragione per applicare la giurisprudenza sulla ricevibilità delle impugnazioni in modo eccessivamente restrittivo ( 20 ), con il rischio di compromettere il diritto del ricorrente a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta.

Sul primo motivo d’impugnazione

38. Con il suo primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, dichiarando che tale disposizione nonché, di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno erano applicabili nella sua situazione.

Argomenti delle parti

39. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che nel diritto spagnolo l’ineleggibilità derivante da una condanna a una pena detentiva è qualificata, con riferimento a una persona che ha ottenuto un mandato elettivo, non come una decadenza del mandato, bensì come una causa di incompatibilità, incompatibilità che sorge ex post rispetto all’acquisizione del mandato.

Di conseguenza, l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, che riguarda la decadenza del mandato, non sarebbe applicabile.

40. Il ricorrente sostiene inoltre che, sebbene l’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale consenta agli Stati membri di estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, si farebbe riferimento soltanto alle incompatibilità dello stesso tipo di quelle previste all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale atto, vale a dire quelle connesse all’esercizio di determinati incarichi o determinate funzioni.

Egli afferma, per contro, che tale disposizione non riguarda le incompatibilità legate a condanne penali, come nel caso di specie.

41. A suo avviso, ne consegue che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno, che disciplina la procedura da seguire nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, non è applicabile.

Di conseguenza, la constatazione della vacanza del suo seggio dovrebbe essere considerata una decisione autonoma del presidente del [OSCURATO:PERSONA] avente effetti giuridici propri e, quindi, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Pertanto, il suo ricorso di annullamento sarebbe ricevibile.

42. [OSCURATO:PERSONA], oltre ad eccepire l’irricevibilità del presente motivo, sostiene, in sostanza, che la valutazione del carattere della decisione della commissione elettorale centrale del 3 gennaio 2020 rientra o nella valutazione fattuale o nell’interpretazione del diritto nazionale, entrambe non soggette al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

Mia valutazione

43. Contrariamente al [OSCURATO:PERSONA], ritengo che il primo motivo di impugnazione sia ricevibile e che esso riguardi effettivamente l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale.

Ritengo tuttavia che tale motivo sia infondato, per le seguenti ragioni.

44. La logica dell’argomento del ricorrente consiste nel confondere deliberatamente la terminologia dell’atto elettorale con quella del diritto nazionale, cosicché la sua situazione non rientrerebbe in nessuna disposizione di tale atto.

Infatti, in un primo momento, il ricorrente adduce il significato nazionale del termine «incompatibilità», al fine di affermare che, nel suo caso, si tratta non di una decadenza del mandato, ma appunto di un’incompatibilità.

In un secondo momento, egli pretende, per contro, che questo stesso termine, contenuto all’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale, sia interpretato in modo autonomo, escludendo i casi di incompatibilità (nel senso nazionale) non connessi all’esercizio di un incarico o di una funzione.

45. È vero che la formulazione stessa dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale può ingenerare confusione nella parte in cui riguarda l’ipotesi in cui «la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA]».

Tuttavia, occorre interpretare tale disposizione nel senso che, sebbene essa rinvii al diritto nazionale per stabilire le cause di decadenza del mandato e i procedimenti relativi alla sua pronuncia, il termine stesso di «decadenza del mandato» deve essere interpretato in modo autonomo.

Infatti, non si può esigere che l’atto elettorale tenga conto di tutte le formulazioni utilizzate nel diritto interno degli Stati membri per indicare la decadenza del mandato di un parlamentare.

46. Pertanto, il termine «decadenza del mandato» deve essere inteso, a mio avviso, come comprensivo di tutte le situazioni nelle quali un membro del [OSCURATO:PERSONA] viene privato del suo mandato contro la sua volontà e prima della fine dello stesso, nonostante la qualificazione di tale privazione del mandato nel diritto nazionale come «decadenza», «dimissioni d’ufficio», «estinzione» o altro.

Si tratta, in particolare, della situazione in cui un membro del [OSCURATO:PERSONA] perde, durante il suo mandato, i suoi diritti elettorali passivi (diritto di eleggibilità) e ciò comporta automaticamente la cessazione del suo mandato.

47. Peraltro, non vedo perché il verificarsi di un’incompatibilità con il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] non possa costituire una causa di decadenza di tale mandato, se il diritto nazionale lo prevede.

48. Lo stesso vale per quanto riguarda la perdita del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente.

Ai sensi della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) ( 21 ), citata nel ricorso d’impugnazione, una causa di ineleggibilità sopravvenuta ex post comporta nel diritto spagnolo «non l’invalidità dell’elezione, bensì l’impedimento ad assumere la carica elettiva o la cessazione [di quest’ultima] se la persona aveva già preso possesso del suo seggio» ( 22 ).

A mio avviso, tale definizione corrisponde perfettamente a quella di «decadenza del mandato» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale.

Il fatto che il diritto nazionale equipari una siffatta causa di ineleggibilità ad un’incompatibilità è irrilevante, in quanto ciò che rileva sono esclusivamente i suoi effetti giuridici.

49. La confusione può derivare dal fatto che l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, nella sua versione in lingua spagnola, usa il termine «anulación del mandato», che suggerisce una dichiarazione di nullità del mandato ex tunc.

Tuttavia, i termini utilizzati in altre versioni linguistiche ( 23 ) ostano ad una siffatta interpretazione, evocando chiaramente una perdita del mandato nel corso del suo esercizio.

50. Il Tribunale ha pertanto giustamente ritenuto che l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale fosse applicabile nella situazione del ricorrente e che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] potesse solo informare quest’ultimo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno, della fine del suo mandato sopravvenuta a seguito di decisioni nazionali, senza che tale informazione producesse effetti giuridici propri che la rendessero impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

51. Occorre pertanto respingere il primo motivo di impugnazione.

Sul secondo motivo di impugnazione

52. Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando che il [OSCURATO:PERSONA] non era competente a riesaminare, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, la causa di incompatibilità che ha determinato la perdita del suo mandato.

Argomenti delle parti

53. Secondo il ricorrente, l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno contiene una norma secondo la quale, nel caso in cui la cessazione del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] appaia inficiata da inesattezze materiali, il [OSCURATO:PERSONA] può «portare al proprio esame» la nomina che costituisce la causa di incompatibilità che ha portato a tale cessazione.

Orbene, dato che, secondo il ricorrente, la sua situazione non rientrava in una decadenza del mandato, bensì in un’incompatibilità, la stessa regola doveva pertanto trovare applicazione.

Di conseguenza, a suo avviso, il [OSCURATO:PERSONA] è competente a controllare le inesattezze materiali che inficiano la perdita del suo mandato, per cui la sua domanda di annullamento della constatazione di tale perdita del mandato sarebbe diretta contro un atto avente effetti giuridici e sarebbe pertanto ricevibile.

54. [OSCURATO:PERSONA], pur contestando, in subordine, gli argomenti del ricorrente, sostiene, in via principale, che il fatto che il Tribunale abbia ritenuto inapplicabile l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno era solo un motivo subordinato dell’ordinanza impugnata, di modo che, anche ammettendo che il secondo motivo d’impugnazione fosse fondato, tale motivo non consentirebbe di annullare l’ordinanza impugnata.

Tale motivo è dunque, secondo il [OSCURATO:PERSONA], inoperante.

Mia valutazione

55. Il secondo motivo d’impugnazione si basa sulla premessa secondo la quale l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno autorizza il [OSCURATO:PERSONA] a «portare al proprio esame» (il che, secondo il ricorrente, equivale al controllo) una nomina che costituisce la causa di incompatibilità riguardante il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA].

56. Tuttavia, tale premessa è errata.

L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno non contiene alcuna disposizione che possa essere intesa in tal senso.

Infatti, tale disposizione prevede soltanto, da un lato, che nel caso in cui l’accettazione del mandato appaia inficiata da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare non valido il mandato esaminato, mentre, dall’altro, quando la stessa irregolarità appaia inficiare la rinuncia di un mandato, può rifiutare la constatazione della vacanza.

Detta disposizione non menziona in nessun caso nomine incompatibili con i mandati dei membri del [OSCURATO:PERSONA].

57. Per completezza, osservo che la stessa conclusione deriva, senza alcun dubbio, dal confronto del testo originale dell’impugnazione con la formulazione della disposizione in questione nella versione in lingua spagnola ( 24 ).

58. Il secondo motivo di impugnazione è quindi privo di qualsiasi fondamento, in quanto si basa su una norma giuridica inesistente, e deve, di conseguenza, essere respinto.

Sul terzo motivo di impugnazione

59. Con il suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di aver commesso un errore di diritto dichiarando che il motivo di ineleggibilità che gli è stato applicato rientrava nell’ambito della procedura elettorale e quindi nella competenza esclusiva degli Stati membri (prima parte del terzo motivo).

In secondo luogo, egli contesta altresì al Tribunale di aver commesso un errore di diritto non dichiarando che la ricevibilità del suo ricorso derivava dagli articoli 39 e 41 della Carta o, in subordine, che l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, nonché l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, erano contrari alle suddette disposizioni della Carta (seconda parte del terzo motivo).

Argomenti delle parti

60. A sostegno della prima parte del terzo motivo, il ricorrente sostiene che, sebbene gli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale rinviino al diritto nazionale per quanto riguarda la procedura elettorale e la validità dei mandati, tale rinvio non riguarda una causa di incompatibilità come quella applicata nei suoi confronti, di modo che tale causa può essere controllata dal [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, il ricorso, nella parte in cui censura l’assenza di un siffatto controllo da parte del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe ricevibile.

61. Nell’ambito della seconda parte di tale motivo, il ricorrente afferma che la ricevibilità del suo ricorso risulta dalle disposizioni dell’atto elettorale e del regolamento interno, interpretate conformemente agli articoli 39 e 41 della Carta.

62. In subordine, egli sostiene che, qualora non si procedesse ad un’interpretazione conforme a dette disposizioni della Carta, spetterebbe al Tribunale constatare l’inapplicabilità dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno alla luce di tali disposizioni della Carta.

63. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del terzo motivo di ricorso deve essere respinta in quanto inconferente, in quanto i punti dell’ordinanza impugnata cui si fa riferimento in tale parte non contengono le conclusioni cui si riferisce il ricorrente.

Peraltro, tale parte sarebbe infondata per le stesse ragioni addotte nell’ambito del primo motivo.

64. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la seconda parte del terzo motivo si riferisce o ad argomenti già sollevati dinanzi al Tribunale o ad un motivo nuovo, sollevato per la prima volta nell’impugnazione, e che pertanto deve essere respinto in quanto irricevibile.

Mia valutazione

65. Per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo, non condivido il parere del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ordinanza impugnata non conterrebbe le conclusioni cui fa riferimento il ricorrente.

Infatti, ciò che il ricorrente cerca di mettere in discussione sono i fondamenti della conclusione del Tribunale secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era competente a controllare la decisione della commissione elettorale centrale riguardante il ricorrente, in quanto quest’ultima rientra nella sfera delle competenze esclusive degli Stati membri a disciplinare la procedura elettorale e la validità dei mandati.

66. Per contro, ritengo che tale parte del terzo motivo sia infondata.

67. Infatti, si deve osservare che la decisione della commissione elettorale centrale non riguarda la validità del mandato del ricorrente, bensì la decadenza di quest’ultimo dal suo mandato per ineleggibilità.

Conformemente alla mia analisi del primo motivo di impugnazione, il fatto che il diritto spagnolo assimili un siffatto caso di ineleggibilità ad un’incompatibilità è irrilevante al riguardo.

68. Orbene, la nozione di «procedura elettorale», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’atto elettorale, non può essere interpretata in modo eccessivamente restrittivo, come se si riferisse alla sola procedura di voto e all’assegnazione dei mandati.

Infatti, per quanto riguarda le elezioni del [OSCURATO:PERSONA], interi settori del diritto elettorale non sono disciplinati dal diritto dell’Unione, fra cui la questione fondamentale, che è un prerequisito per qualsiasi procedura di voto, dei diritti elettorali attivi e passivi, vale a dire il diritto di votare e di essere eletti.

L’unica disposizione del diritto dell’Unione ivi sancita riguarda l’eleggibilità al [OSCURATO:PERSONA] dei cittadini dell’Unione residenti negli Stati membri di cui non sono cittadini (articolo 39, paragrafo 1, della Carta).

69. Pertanto, la questione dell’eleggibilità deve necessariamente essere disciplinata dal diritto degli Stati membri, altrimenti si troverebbe in una lacuna normativa.

70. Il fatto che l’ineleggibilità del ricorrente sia avvenuta dopo la sua elezione al [OSCURATO:PERSONA] non modifica tale constatazione.

L’eleggibilità di una persona che esercita un mandato elettivo può essere persa, il che normalmente comporta la decadenza del mandato.

Tuttavia, in assenza di disposizioni in senso contrario nel diritto dell’Unione, l’eleggibilità continua ad essere disciplinata dal diritto degli Stati membri, sia prima dell’elezione sia durante il mandato.

71. Il Tribunale è pertanto giustamente partito dalla premessa che l’eleggibilità rientra nella «procedura elettorale», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’atto elettorale, disciplinata dal diritto degli Stati membri, cosicché il [OSCURATO:PERSONA] non è competente a controllare le decisioni nazionali che stabiliscono la perdita dell’eleggibilità e che comportano, di conseguenza, la decadenza del mandato.

72. La prima parte del terzo motivo deve essere dunque respinta.

73. Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, è sufficiente constatare, come osserva il [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente, nell’affermare che l’interpretazione dell’atto elettorale e del regolamento interno alla luce degli articoli 39 e 41 della Carta avrebbe dovuto portare alla ricevibilità del suo ricorso, si limita a reiterare gli argomenti già addotti in primo grado e confutati dal Tribunale ai punti da 87 a 92 dell’ordinanza impugnata.

74. Lo stesso vale per gli argomenti del ricorrente secondo i quali la ricevibilità del suo ricorso deriverebbe dalla violazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei suoi diritti previsti dagli articoli 39 e 41 della Carta, in quanto tali argomenti sono stati respinti al punto 93 dell’ordinanza impugnata per il fatto che non rientrano nella ricevibilità, bensì nel merito, motivo che il ricorrente non contesta nella sua impugnazione.

75. Si deve pertanto constatare che, con tale parte del motivo, il ricorrente intende ottenere il riesame, da parte della Corte, di argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale in merito alla ricevibilità del suo ricorso.

Una siffatta domanda deve essere respinta in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza consolidata della Corte ( 25 ).

76. Infine, nella misura in cui il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, alla luce degli articoli 39, 41 e 21 della Carta, qualora tali disposizioni fossero interpretate nel senso che non gli conferiscono il diritto di impugnare la constatazione del 13 gennaio 2020, tale censura è tanto inconferente quanto irricevibile.

77. Infatti, nel sistema del diritto dell’Unione, un tale motivo può essere sollevato, in circostanze come quelle della presente causa ( 26 ), solo sulla base dell’articolo 277 TFUE.

78. Orbene, in primo luogo, un motivo fondato sull’articolo 277 TFUE può essere sollevato solo a sostegno di un ricorso ricevibile, ma non può costituire l’oggetto stesso del ricorso e costituire dunque la base della sua ricevibilità ( 27 ).

In secondo luogo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un siffatto motivo non può essere sollevato per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione ( 28 )

79. La seconda parte del terzo motivo deve quindi essere dichiarata irricevibile e, di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto integralmente.

Sul quarto motivo di impugnazione

80. Il quarto motivo d’impugnazione è diretto contro il rigetto da parte del Tribunale, per irricevibilità, del ricorso proposto in primo grado dal ricorrente contro la presunta decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di respingere la domanda del 20 dicembre 2019.

Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto non considerando vincolante, per le autorità degli Stati membri, l’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] adottata sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno.

Argomenti delle parti

81. Il ricorrente sostiene che, limitandosi ad analizzare unicamente l’articolo 8 del regolamento interno, il Tribunale è giunto alla conclusione errata secondo cui un’iniziativa adottata dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tale disposizione al fine di confermare l’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe effetto vincolante per le autorità competenti degli Stati membri.

Tale conclusione avrebbe come conseguenza che l’eventuale rigetto di una domanda di prendere una siffatta iniziativa non sarebbe impugnabile in giudizio, in quanto tale rigetto non produrrebbe effetti sulla situazione giuridica del membro del [OSCURATO:PERSONA] interessato.

82. Orbene, secondo il ricorrente, l’articolo 8 del regolamento interno, in combinato disposto con l’articolo 39 della Carta e con il dovere di leale cooperazione, avrebbe dovuto condurre il Tribunale alla conclusione opposta.

Così, a suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che, in una situazione come quella di cui trattasi, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obbligo di prendere un’iniziativa sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno e che, pertanto, il rigetto della domanda di prendere una tale iniziativa ha prodotto effetti giuridici in capo al ricorrente.

Di conseguenza, il ricorso contro tale rigetto sarebbe ricevibile.

83. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nell’ambito del quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente non contesta seriamente la ragione principale del rigetto del suo ricorso da parte del Tribunale ( 29 ), vale a dire che tale ricorso è diretto contro un atto inesistente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti sviluppati dal ricorrente per confutare la ragione subordinata del rigetto del suo ricorso, connessa al carattere non vincolante di un’eventuale iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno e all’assenza di effetti giuridici del rigetto di una domanda di prendere una siffatta iniziativa, siano di conseguenza inconferenti.

Mia valutazione

84. Condivido il parere del [OSCURATO:PERSONA] in merito al quarto motivo di impugnazione.

85. Ricordo che, ai punti da 101 a 137 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso del ricorrente nella parte in cui era diretto contro il presunto rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha constatato, in via principale, che il ricorso era diretto contro un atto inesistente.

A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non aveva esplicitamente respinto tale domanda, che il regolamento interno non stabilisce alcun termine per rispondere a una tale domanda e che nessuna circostanza particolare impone di considerare il silenzio del presidente del [OSCURATO:PERSONA] come un rigetto implicito.

In subordine, il Tribunale ha ritenuto che, anche qualora si fosse dovuta constatare l’esistenza di un rigetto, quest’ultimo non sarebbe impugnabile, in quanto sarebbe privo di effetti giuridici.

Infatti, in primo luogo, l’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] presa sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno rientrerebbe nel suo potere discrezionale e i membri del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero alcun diritto di esigere l’adozione di una siffatta iniziativa.

Il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe l’obbligo di rispondere a domande come quella di cui trattasi.

In secondo luogo, un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun effetto vincolante per le autorità degli Stati membri idoneo a modificare la situazione giuridica di un membro del [OSCURATO:PERSONA].

86. Orbene, è giocoforza constatare, in primo luogo, che il ricorrente non contesta il motivo principale del rigetto del suo ricorso da parte del Tribunale, vale a dire l’inesistenza dell’atto impugnato.

L’unico punto dell’impugnazione che potrebbe farvi riferimento, ossia quello in cui il ricorrente elenca una serie di circostanze eccezionali che caratterizzano la sua situazione, che consistono principalmente nei precedenti della domanda del 20 dicembre 2019, si trova nel ragionamento dedicato al presunto carattere vincolante dell’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] presa sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento.

Il ricorrente non spiega dunque come tali circostanze avrebbero dovuto indurre il Tribunale a considerare il silenzio del presidente del [OSCURATO:PERSONA] come un rigetto implicito della domanda in questione.

87. In secondo luogo, è giocoforza rilevare altresì, che il ricorrente non contesta neppure le constatazioni del Tribunale sul carattere discrezionale dell’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] adottata sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno e l’assenza del suo obbligo di rispondere a domande come quella del 20 dicembre 2019.

L’unica affermazione del ricorrente secondo cui il presidente del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligato a prendere una tale iniziativa in virtù del principio di leale cooperazione è manifestamente infondata, poiché tale principio non riguarda la cooperazione del presidente di un’istituzione con i membri di quest’ultima, bensì la cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni nella realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

Peraltro, tale affermazione non riguarda la ricevibilità, bensì il merito.

88. Infine, in terzo luogo, non mi convincono gli argomenti sviluppati dal ricorrente nell’impugnazione in merito al carattere vincolante di un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] presa sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno.

89. In particolare, il ricorrente non spiega in che modo l’articolo 39 della Carta, che sancisce l’eleggibilità dei cittadini dell’Unione negli Stati membri di cui non sono cittadini nonché il carattere diretto, libero e segreto del voto, possa costituire per gli Stati membri una fonte di obblighi nei confronti dei membri del [OSCURATO:PERSONA] già eletti.

90. Per quanto riguarda, invece, il dovere di leale cooperazione, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) nella causa riguardante il ricorrente può effettivamente sembrare non soddisfare tale dovere.

Tuttavia, non si può ritenere che un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] presa sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno possa costituire una soluzione efficace per rimediare a un tale eventuale inadempimento.

91. Pertanto, se posso ammettere che un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] al fine di confermare l’immunità di un membro di tale istituzione possa «portare a conoscenza dello Stato membro un obbligo al quale deve conformarsi», come sostiene il ricorrente, ciò non toglie che una tale iniziativa non crea di per sé effetti giuridici vincolanti, idonei ad indurre tale Stato membro a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti.

Il rifiuto di prendere tale iniziativa non ha pertanto effetti giuridici che gli conferiscano la qualità di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

92. Di conseguenza, il ricorrente non è riuscito a mettere utilmente in discussione la fondatezza dei motivi dell’ordinanza impugnata riguardo all’irricevibilità del ricorso nella parte in cui era diretto contro il presunto rigetto della domanda del 20 dicembre 2019.

Il quarto motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

Conclusione

93. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, poiché nessun motivo di impugnazione è stato accolto, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Se la Corte aderisse a tale proposta, il ricorrente dovrebbe essere condannato alle spese, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si farà carico delle proprie spese legate al suo intervento.

94. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue: 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il ricorrente è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si fa carico delle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2012, C 326, pag. 266 . ( 3 ) Causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). ( 4 ) C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punto 71 . ( 5 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , dispositivo). ( 6 ) Si ricorda che, conformemente all’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, per la durata delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA], i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, «delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese». ( 7 ) Oltre alla presente causa, si tratta delle cause pendenti C‑780/21 P e C‑824/21 P. ( 8 ) GU 1976, L 278, pag. 1 . ( 9 )

V. altresì gli avvenimenti descritti nell’introduzione delle presenti conclusioni. ( 10 ) Sentenza del 19 dicembre 2019 ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). ( 11 ) Data della prima sessione del [OSCURATO:PERSONA] della 9 a legislatura. ( 12 ) Rispettivamente, con ordinanza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑24/20 R , non pubblicata, EU:T:2020:78 ), e con ordinanza della vicepresidente della Corte dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑201/20 P(R ), non pubblicata, EU:C:2020:818 ]. ( 13 ) Punti da 54 a 73 dell’ordinanza impugnata. ( 14 ) Punti da 75 a 85 dell’ordinanza impugnata. ( 15 ) Che garantiscono, rispettivamente, il diritto di eleggibilità alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] e il diritto alla buona amministrazione. ( 16 ) Punti da 87 a 93 dell’ordinanza impugnata. ( 17 ) Punti da 101 a 106 dell’ordinanza impugnata. ( 18 ) Punti da 107 a 134 dell’ordinanza impugnata. ( 19 ) Sebbene il ricorso dichiari cinque motivi, ne contiene solo quattro, poiché manca il motivo numero tre.

Il ricorrente ha riconosciuto tale errore nella sua replica. ( 20 ) V., da ultimo, ordinanza del 2 aprile 2020, ITSA/Commissione ( C‑553/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:248 ). ( 21 ) Sentenza 155/2014, del 25 settembre 2014. ( 22 ) Il corsivo è mio. ( 23 ) Come le versioni nelle lingue tedesca («Entzug»), inglese («withdrawal»), francese («déchéance»), italiana («decadenza»), polacca («utrata») o ancora portoghese («perda»). ( 24 ) Secondo il ricorso d’impugnazione, l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno contiene una norma secondo cui «el [OSCURATO:PERSONA] puede declarar el nombramiento bajo consideración o rechazar la vacancia del escaño», mentre in realtà tale disposizione prevede che «el [OSCURATO:PERSONA] podrá declarar inválido el mandato examinado o podrá negarse a declarar la vacante». ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione ( C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 51 ), nonché, più recentemente, ordinanza del 2 aprile 2020, ITSA/Commissione ( C‑553/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:248 , punti 28 e 29 ). ( 26 ) Vale a dire nella situazione in cui un singolo impugna un atto che non è rivolto a lui e che non lo riguarda direttamente dopo la scadenza del termine di ricorso contro tale atto. ( 27 ) Ordinanza del 16 novembre 2000, Schiocchet/Commissione ( C‑289/99 P , EU:C:2000:641 , punto 25 ). ( 28 ) Sentenza del 4 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] /Commissione ( C‑10/18 P , EU:C:2020:149 , punti da 121 a 126 ). ( 29 ) Nella parte del suo ricorso diretta contro il presunto rigetto da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] della domanda del 20 dicembre 2019.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0115 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 16 giugno 2022 ( 1 ) Causa C‑115/21 P [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo «Impugnazione – Diritto istituzionale – Atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Articolo 13 – Decadenza del mandato in seguito ad una condanna penale – Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e articolo 8 – Dichiarazione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo che prende atto della vacanza del seggio – Domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità del deputato europeo – Ricorso di annullamento – Atti non impugnabili – Irricevibilità» Introduzione 1. Le origini della presente causa risalgono agli eventi legati al referendum per l’autodeterminazione della comunità autonoma della Catalogna (Spagna), che si è tenuto nell’ottobre 2017. Il ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la carica di vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña (governo della Comunità autonoma della Catalogna, Spagna) al momento dello svolgimento di tale referendum, nel frattempo dichiarato illegale dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Spagna). A seguito di tali avvenimenti, veniva avviato un procedimento penale contro varie persone, tra cui il ricorrente, il quale veniva sottoposto a custodia cautelare. 2. In pendenza del suddetto procedimento penale, il ricorrente si presentava con successo alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo indette per il 26 maggio 2019. Tuttavia, con ordinanza del 14 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) gli negava il permesso straordinario di uscita dal carcere per consentirgli di prestare dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (commissione elettorale centrale, Spagna) il giuramento di rispettare la Costituzione spagnola, che la legge elettorale spagnola richiede alle persone elette come membri del [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di tale diniego, la commissione elettorale centrale adottava una decisione con cui constatava che il ricorrente non aveva prestato il giuramento di cui trattasi e dichiarava la vacanza del seggio attribuito all’interessato nel [OSCURATO:PERSONA] nonché la sospensione da tutte le prerogative derivantigli stanti le sue funzioni. Al contempo, la suddetta commissione trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] un elenco dei deputati eletti in Spagna, nel quale non compariva il nome del ricorrente. 3. Il ricorrente presentava, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), un ricorso avverso l’ordinanza del 14 giugno 2019, nell’ambito del quale si avvaleva dell’immunità prevista dall’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( 2 ), allegato ai trattati UE e FUE (in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»). Nell’ambito di tale procedimento, detto giudice sottoponeva alla Corte una serie di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione di detto protocollo ( 3 ). Senza attendere la risposta a tali questioni, il 14 ottobre 2019, lo stesso giorno dello svolgimento dell’udienza dinanzi alla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha emesso una sentenza con la quale ha, segnatamente, condannato il ricorrente a tredici anni di reclusione e altrettanti di perdita dei diritti civili. 4. Nella sua sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), la Corte ha dichiarato che l’acquisizione dello status di membro del [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, avviene in forza e al momento della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte degli Stati membri, cosicché la persona eletta beneficia di un’immunità in forza del secondo comma del menzionato articolo. Inoltre, tale immunità comporta l’obbligo di revocare la misura di custodia cautelare al fine di consentire all’interessato di recarsi al [OSCURATO:PERSONA] e adempiervi le formalità richieste dal diritto dell’Unione, a meno che l’autorità interessata non chieda al [OSCURATO:PERSONA] di revocare l’immunità del deputato interessato ( 5 ). 5. Con ordinanza del 9 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) si è pronunciato sugli effetti della sentenza della Corte sul procedimento penale. Detto giudice ha ritenuto, in particolare, che non fosse necessario autorizzare il ricorrente a recarsi presso la sede del [OSCURATO:PERSONA], né autorizzare la sua scarcerazione, né dichiarare la nullità della sentenza del 14 ottobre 2019, né presentare una richiesta di revoca dell’immunità al [OSCURATO:PERSONA]. Il suddetto giudice ha infatti considerato che, vista la fase in cui si trovava il procedimento penale a carico del ricorrente al momento della sua elezione al [OSCURATO:PERSONA], egli non era coperto dall’immunità parlamentare in virtù del diritto spagnolo ( 6 ). Inoltre, la commissione elettorale centrale ha dichiarato l’ineleggibilità del ricorrente stante la condanna a una pena detentiva. 6. A seguito di tali avvenimenti, il ricorrente ha perso la sua qualità di deputato al [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha contestato dinanzi al Tribunale i vari provvedimenti adottati nei suoi confronti dal presidente del [OSCURATO:PERSONA], nonché il rifiuto di quest’ultimo di adottarne altri. Tali ricorsi, respinti dal Tribunale in quanto irricevibili, hanno dato luogo a una serie di impugnazioni, tra cui quella nella presente causa, diretta contro l’ordinanza del 15 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑24/20, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:601 ) ( 7 ). Contesto normativo Atto elettorale 7. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 ( 8 ), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (in prosieguo: l’«atto elettorale»): «I membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del [protocollo sui privilegi e sulle immunità]». 8. L’articolo 7 dell’atto elettorale elenca una serie di funzioni che sono incompatibili con la carica di membro del [OSCURATO:PERSONA]. Il paragrafo 3 di detto articolo così dispone: «Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all’articolo 8». 9. Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, di tale atto: «Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali». 10. Infine, l’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del suddetto atto così dispone: «1.   Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato. (...) 3.   Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il [OSCURATO:PERSONA] europeo. (...)». Regolamento interno 11. L’articolo 4, paragrafo 1, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 7, del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] (9 a legislatura – settembre 2021) (in prosieguo: il «regolamento interno») dispone quanto segue: «1.   L’inizio e il termine del mandato sono determinati a norma degli articoli 5 e 13 dell’Atto [elettorale]. (...) 4.   (...) Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al Presidente la fine del mandato di un deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo a causa di un’ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’Atto [elettorale], o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dello stesso atto, il Presidente informa il [OSCURATO:PERSONA] che il mandato è terminato alla data comunicata dalle autorità competenti dello Stato membro. Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro. (...) 7.   Nel caso in cui l’accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza». 12. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento interno: «1.   Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del [OSCURATO:PERSONA] che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità. 2.   In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo che si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] europeo o ne ritornano o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 9 del [protocollo sui privilegi e sulle immunità]. (…)». 13. L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno così dispone: «In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il [OSCURATO:PERSONA]». 14. L’articolo 9 del regolamento stabilisce la procedura da seguire per le richieste di revoca o di difesa dell’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA]. Antecedenti della controversia, ordinanza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti Antecedenti della controversia 15. Gli antecedenti della controversia sono descritti ai punti da 15 a 31 dell’ordinanza impugnata e non sono contestati. Possono essere riassunti come segue ( 9 ). 16. Il ricorrente, eletto membro del [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava in stato di custodia cautelare, è stato condannato, con sentenza del 14 ottobre 2019, a una pena detentiva che comporta, in forza del diritto spagnolo, in particolare, la perdita dell’eleggibilità. 17. Il 20 dicembre 2019, a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ), in cui la Corte ha confermato lo status di membro del [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner, anch’essa membro del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, a nome del ricorrente, una domanda al presidente di tale istituzione, affinché venissero presi provvedimenti urgenti, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, al fine di confermare l’immunità del ricorrente (in prosieguo: la «domanda del 20 dicembre 2019»). Il 10 e il 13 gennaio 2020, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner ha completato la sua domanda chiedendo al presidente del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, di rifiutare di dichiarare vacante il seggio del ricorrente e fornendo documenti supplementari. 18. Con decisione del 3 gennaio 2020, la commissione elettorale centrale ha dichiarato l’ineleggibilità del ricorrente stante la sua condanna a una pena detentiva. Il ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Il 9 gennaio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha respinto tale domanda. 19. Durante la sessione plenaria del 13 gennaio 2020, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha invitato tale istituzione a prendere atto, da un lato, dell’elezione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], con effetto dal 2 luglio 2019 ( 11 ), e, dall’altro, della vacanza del suo seggio a partire dal 3 gennaio 2020. Ordinanza impugnata 20. Il 17 gennaio 2020 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento della constatazione della vacanza del suo seggio annunciata dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] nella sessione del 13 gennaio 2020 (in prosieguo: la «constatazione del 13 gennaio 2020») nonché dell’asserito rigetto da parte di quest’ultimo della domanda del 20 dicembre 2019. 21. Con atto separato dello stesso giorno, il ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati e l’ingiunzione al presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di tutelare e rendere effettivi i suoi privilegi e le sue immunità e tutelare i suoi diritti fondamentali a esercitare pienamente la sua carica di membro del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’ingiunzione al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di scarcerarlo affinché potesse esercitare le sue funzioni di membro del [OSCURATO:PERSONA]. Tale domanda è stata respinta, così come il ricorso presentato dal ricorrente contro il rigetto di quest’ultima ( 12 ). 22. Il 2 marzo 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso del ricorrente, in quanto gli atti impugnati non costituivano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 23. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 24. Per quanto riguarda la constatazione del 13 gennaio 2020, il Tribunale ha dichiarato, alla luce dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno, che tale constatazione era un atto a carattere meramente informativo che non poteva essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché tutti gli effetti sulla posizione giuridica del ricorrente derivavano da atti nazionali che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva il potere di controllare ( 13 ). 25. In risposta agli argomenti del ricorrente, il Tribunale ha altresì dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno non conferiva al presidente del [OSCURATO:PERSONA] il potere di rifiutare la constatazione della vacanza del seggio del ricorrente ( 14 ). Esso ha inoltre respinto gli argomenti del ricorrente basati sugli articoli 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 15 ), in quanto tali disposizioni non possono modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e l’eventuale violazione di tali disposizioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] non è una questione di ricevibilità, bensì di valutazione nel merito ( 16 ). 26. Per quanto riguarda l’asserito rigetto implicito da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] della domanda del 20 dicembre 2019, il Tribunale ha dichiarato, in via principale, che la domanda di annullamento di tale asserito rigetto era diretta contro un atto inesistente ( 17 ). 27. In subordine, il Tribunale ha constatato che, anche ammettendo di poter considerare l’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 come un atto implicito esistente, esso non sarebbe impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto non avrebbe modificato in misura rilevante la situazione giuridica del ricorrente. Infatti, secondo il Tribunale, in primo luogo, un membro del [OSCURATO:PERSONA] non ha il diritto di esigere una qualsivoglia azione da parte del presidente di tale istituzione sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, disposizione su cui si basava la domanda di cui trattasi, e, in secondo luogo, un’eventuale iniziativa di detto presidente presa sul fondamento di tale disposizione non avrebbe effetti vincolanti per le autorità degli Stati membri ( 18 ). 28. Il Tribunale ha pertanto accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto il ricorso nel suo insieme in quanto irricevibile. Procedimento d’impugnazione e conclusioni delle parti 29. Il 25 febbraio 2021 il ricorrente ha proposto impugnazione nella presente causa. 30. Con decisione del presidente della Corte del 9 giugno 2021, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del 28 settembre 2021, il presidente della Corte ha respinto l’istanza di intervento dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres a sostegno delle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]. 31. Le parti sono state autorizzate a presentare repliche e controrepliche. La Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione. 32. Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – dichiarare la ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale; – rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca sui motivi sui quali non si è ancora pronunciato; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento sull’eccezione di irricevibilità nella causa T‑24/20 e del procedimento d’impugnazione. 33. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere integralmente l’impugnazione; – condannare il ricorrente alle spese del procedimento d’impugnazione. Sull’impugnazione 34. Nella sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi ( 19 ). Tre riguardano la ricevibilità delle sue conclusioni dirette all’annullamento della constatazione del 13 gennaio 2020 e l’ultimo riguarda la ricevibilità delle sue conclusioni dirette contro il rigetto della domanda del 20 dicembre 2019. Sulla ricevibilità dei vari motivi di impugnazione 35. Nella sua risposta all’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] mette in dubbio la ricevibilità del primo, del terzo e del quarto motivo, sostenendo che essi non soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in quanto non individuano con precisione i punti dei motivi censurati nell’ordinanza impugnata e in quanto non indicano in modo preciso gli argomenti di diritto a sostegno della sua domanda. Il ricorrente contesta tale affermazione nella sua replica. 36. È vero che l’impugnazione si limita a identificare per gruppi i punti dell’ordinanza impugnata oggetto dei vari motivi, riferendosi all’intero ragionamento del Tribunale su una determinata questione. Tuttavia, è abbastanza agevole individuare la censura, vertente su un errore di diritto, cui si fa riferimento in ognuno di questi motivi, le disposizioni di cui si asserisce l’errata interpretazione, nonché le parti dell’ordinanza impugnata alle quali fa riferimento il motivo. 37. Mi sembra dunque che la Corte sia assolutamente in grado di valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione e di pronunciare la propria sentenza. Di conseguenza, non vedo alcuna ragione per applicare la giurisprudenza sulla ricevibilità delle impugnazioni in modo eccessivamente restrittivo ( 20 ), con il rischio di compromettere il diritto del ricorrente a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta. Sul primo motivo d’impugnazione 38. Con il suo primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, dichiarando che tale disposizione nonché, di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno erano applicabili nella sua situazione. Argomenti delle parti 39. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che nel diritto spagnolo l’ineleggibilità derivante da una condanna a una pena detentiva è qualificata, con riferimento a una persona che ha ottenuto un mandato elettivo, non come una decadenza del mandato, bensì come una causa di incompatibilità, incompatibilità che sorge ex post rispetto all’acquisizione del mandato. Di conseguenza, l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, che riguarda la decadenza del mandato, non sarebbe applicabile. 40. Il ricorrente sostiene inoltre che, sebbene l’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale consenta agli Stati membri di estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, si farebbe riferimento soltanto alle incompatibilità dello stesso tipo di quelle previste all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale atto, vale a dire quelle connesse all’esercizio di determinati incarichi o determinate funzioni. Egli afferma, per contro, che tale disposizione non riguarda le incompatibilità legate a condanne penali, come nel caso di specie. 41. A suo avviso, ne consegue che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno, che disciplina la procedura da seguire nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, non è applicabile. Di conseguenza, la constatazione della vacanza del suo seggio dovrebbe essere considerata una decisione autonoma del presidente del [OSCURATO:PERSONA] avente effetti giuridici propri e, quindi, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Pertanto, il suo ricorso di annullamento sarebbe ricevibile. 42. [OSCURATO:PERSONA], oltre ad eccepire l’irricevibilità del presente motivo, sostiene, in sostanza, che la valutazione del carattere della decisione della commissione elettorale centrale del 3 gennaio 2020 rientra o nella valutazione fattuale o nell’interpretazione del diritto nazionale, entrambe non soggette al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Mia valutazione 43. Contrariamente al [OSCURATO:PERSONA], ritengo che il primo motivo di impugnazione sia ricevibile e che esso riguardi effettivamente l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale. Ritengo tuttavia che tale motivo sia infondato, per le seguenti ragioni. 44. La logica dell’argomento del ricorrente consiste nel confondere deliberatamente la terminologia dell’atto elettorale con quella del diritto nazionale, cosicché la sua situazione non rientrerebbe in nessuna disposizione di tale atto. Infatti, in un primo momento, il ricorrente adduce il significato nazionale del termine «incompatibilità», al fine di affermare che, nel suo caso, si tratta non di una decadenza del mandato, ma appunto di un’incompatibilità. In un secondo momento, egli pretende, per contro, che questo stesso termine, contenuto all’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale, sia interpretato in modo autonomo, escludendo i casi di incompatibilità (nel senso nazionale) non connessi all’esercizio di un incarico o di una funzione. 45. È vero che la formulazione stessa dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale può ingenerare confusione nella parte in cui riguarda l’ipotesi in cui «la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA]». Tuttavia, occorre interpretare tale disposizione nel senso che, sebbene essa rinvii al diritto nazionale per stabilire le cause di decadenza del mandato e i procedimenti relativi alla sua pronuncia, il termine stesso di «decadenza del mandato» deve essere interpretato in modo autonomo. Infatti, non si può esigere che l’atto elettorale tenga conto di tutte le formulazioni utilizzate nel diritto interno degli Stati membri per indicare la decadenza del mandato di un parlamentare. 46. Pertanto, il termine «decadenza del mandato» deve essere inteso, a mio avviso, come comprensivo di tutte le situazioni nelle quali un membro del [OSCURATO:PERSONA] viene privato del suo mandato contro la sua volontà e prima della fine dello stesso, nonostante la qualificazione di tale privazione del mandato nel diritto nazionale come «decadenza», «dimissioni d’ufficio», «estinzione» o altro. Si tratta, in particolare, della situazione in cui un membro del [OSCURATO:PERSONA] perde, durante il suo mandato, i suoi diritti elettorali passivi (diritto di eleggibilità) e ciò comporta automaticamente la cessazione del suo mandato. 47. Peraltro, non vedo perché il verificarsi di un’incompatibilità con il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] non possa costituire una causa di decadenza di tale mandato, se il diritto nazionale lo prevede. 48. Lo stesso vale per quanto riguarda la perdita del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente. Ai sensi della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) ( 21 ), citata nel ricorso d’impugnazione, una causa di ineleggibilità sopravvenuta ex post comporta nel diritto spagnolo «non l’invalidità dell’elezione, bensì l’impedimento ad assumere la carica elettiva o la cessazione [di quest’ultima] se la persona aveva già preso possesso del suo seggio» ( 22 ). A mio avviso, tale definizione corrisponde perfettamente a quella di «decadenza del mandato» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale. Il fatto che il diritto nazionale equipari una siffatta causa di ineleggibilità ad un’incompatibilità è irrilevante, in quanto ciò che rileva sono esclusivamente i suoi effetti giuridici. 49. La confusione può derivare dal fatto che l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, nella sua versione in lingua spagnola, usa il termine «anulación del mandato», che suggerisce una dichiarazione di nullità del mandato ex tunc. Tuttavia, i termini utilizzati in altre versioni linguistiche ( 23 ) ostano ad una siffatta interpretazione, evocando chiaramente una perdita del mandato nel corso del suo esercizio. 50. Il Tribunale ha pertanto giustamente ritenuto che l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale fosse applicabile nella situazione del ricorrente e che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] potesse solo informare quest’ultimo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno, della fine del suo mandato sopravvenuta a seguito di decisioni nazionali, senza che tale informazione producesse effetti giuridici propri che la rendessero impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 51. Occorre pertanto respingere il primo motivo di impugnazione. Sul secondo motivo di impugnazione 52. Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando che il [OSCURATO:PERSONA] non era competente a riesaminare, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, la causa di incompatibilità che ha determinato la perdita del suo mandato. Argomenti delle parti 53. Secondo il ricorrente, l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno contiene una norma secondo la quale, nel caso in cui la cessazione del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] appaia inficiata da inesattezze materiali, il [OSCURATO:PERSONA] può «portare al proprio esame» la nomina che costituisce la causa di incompatibilità che ha portato a tale cessazione. Orbene, dato che, secondo il ricorrente, la sua situazione non rientrava in una decadenza del mandato, bensì in un’incompatibilità, la stessa regola doveva pertanto trovare applicazione. Di conseguenza, a suo avviso, il [OSCURATO:PERSONA] è competente a controllare le inesattezze materiali che inficiano la perdita del suo mandato, per cui la sua domanda di annullamento della constatazione di tale perdita del mandato sarebbe diretta contro un atto avente effetti giuridici e sarebbe pertanto ricevibile. 54. [OSCURATO:PERSONA], pur contestando, in subordine, gli argomenti del ricorrente, sostiene, in via principale, che il fatto che il Tribunale abbia ritenuto inapplicabile l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno era solo un motivo subordinato dell’ordinanza impugnata, di modo che, anche ammettendo che il secondo motivo d’impugnazione fosse fondato, tale motivo non consentirebbe di annullare l’ordinanza impugnata. Tale motivo è dunque, secondo il [OSCURATO:PERSONA], inoperante. Mia valutazione 55. Il secondo motivo d’impugnazione si basa sulla premessa secondo la quale l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno autorizza il [OSCURATO:PERSONA] a «portare al proprio esame» (il che, secondo il ricorrente, equivale al controllo) una nomina che costituisce la causa di incompatibilità riguardante il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA]. 56. Tuttavia, tale premessa è errata. L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno non contiene alcuna disposizione che possa essere intesa in tal senso. Infatti, tale disposizione prevede soltanto, da un lato, che nel caso in cui l’accettazione del mandato appaia inficiata da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare non valido il mandato esaminato, mentre, dall’altro, quando la stessa irregolarità appaia inficiare la rinuncia di un mandato, può rifiutare la constatazione della vacanza. Detta disposizione non menziona in nessun caso nomine incompatibili con i mandati dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. 57. Per completezza, osservo che la stessa conclusione deriva, senza alcun dubbio, dal confronto del testo originale dell’impugnazione con la formulazione della disposizione in questione nella versione in lingua spagnola ( 24 ). 58. Il secondo motivo di impugnazione è quindi privo di qualsiasi fondamento, in quanto si basa su una norma giuridica inesistente, e deve, di conseguenza, essere respinto. Sul terzo motivo di impugnazione 59. Con il suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di aver commesso un errore di diritto dichiarando che il motivo di ineleggibilità che gli è stato applicato rientrava nell’ambito della procedura elettorale e quindi nella competenza esclusiva degli Stati membri (prima parte del terzo motivo). In secondo luogo, egli contesta altresì al Tribunale di aver commesso un errore di diritto non dichiarando che la ricevibilità del suo ricorso derivava dagli articoli 39 e 41 della Carta o, in subordine, che l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, nonché l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, erano contrari alle suddette disposizioni della Carta (seconda parte del terzo motivo). Argomenti delle parti 60. A sostegno della prima parte del terzo motivo, il ricorrente sostiene che, sebbene gli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale rinviino al diritto nazionale per quanto riguarda la procedura elettorale e la validità dei mandati, tale rinvio non riguarda una causa di incompatibilità come quella applicata nei suoi confronti, di modo che tale causa può essere controllata dal [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il ricorso, nella parte in cui censura l’assenza di un siffatto controllo da parte del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe ricevibile. 61. Nell’ambito della seconda parte di tale motivo, il ricorrente afferma che la ricevibilità del suo ricorso risulta dalle disposizioni dell’atto elettorale e del regolamento interno, interpretate conformemente agli articoli 39 e 41 della Carta. 62. In subordine, egli sostiene che, qualora non si procedesse ad un’interpretazione conforme a dette disposizioni della Carta, spetterebbe al Tribunale constatare l’inapplicabilità dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno alla luce di tali disposizioni della Carta. 63. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del terzo motivo di ricorso deve essere respinta in quanto inconferente, in quanto i punti dell’ordinanza impugnata cui si fa riferimento in tale parte non contengono le conclusioni cui si riferisce il ricorrente. Peraltro, tale parte sarebbe infondata per le stesse ragioni addotte nell’ambito del primo motivo. 64. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la seconda parte del terzo motivo si riferisce o ad argomenti già sollevati dinanzi al Tribunale o ad un motivo nuovo, sollevato per la prima volta nell’impugnazione, e che pertanto deve essere respinto in quanto irricevibile. Mia valutazione 65. Per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo, non condivido il parere del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ordinanza impugnata non conterrebbe le conclusioni cui fa riferimento il ricorrente. Infatti, ciò che il ricorrente cerca di mettere in discussione sono i fondamenti della conclusione del Tribunale secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era competente a controllare la decisione della commissione elettorale centrale riguardante il ricorrente, in quanto quest’ultima rientra nella sfera delle competenze esclusive degli Stati membri a disciplinare la procedura elettorale e la validità dei mandati. 66. Per contro, ritengo che tale parte del terzo motivo sia infondata. 67. Infatti, si deve osservare che la decisione della commissione elettorale centrale non riguarda la validità del mandato del ricorrente, bensì la decadenza di quest’ultimo dal suo mandato per ineleggibilità. Conformemente alla mia analisi del primo motivo di impugnazione, il fatto che il diritto spagnolo assimili un siffatto caso di ineleggibilità ad un’incompatibilità è irrilevante al riguardo. 68. Orbene, la nozione di «procedura elettorale», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’atto elettorale, non può essere interpretata in modo eccessivamente restrittivo, come se si riferisse alla sola procedura di voto e all’assegnazione dei mandati. Infatti, per quanto riguarda le elezioni del [OSCURATO:PERSONA], interi settori del diritto elettorale non sono disciplinati dal diritto dell’Unione, fra cui la questione fondamentale, che è un prerequisito per qualsiasi procedura di voto, dei diritti elettorali attivi e passivi, vale a dire il diritto di votare e di essere eletti. L’unica disposizione del diritto dell’Unione ivi sancita riguarda l’eleggibilità al [OSCURATO:PERSONA] dei cittadini dell’Unione residenti negli Stati membri di cui non sono cittadini (articolo 39, paragrafo 1, della Carta). 69. Pertanto, la questione dell’eleggibilità deve necessariamente essere disciplinata dal diritto degli Stati membri, altrimenti si troverebbe in una lacuna normativa. 70. Il fatto che l’ineleggibilità del ricorrente sia avvenuta dopo la sua elezione al [OSCURATO:PERSONA] non modifica tale constatazione. L’eleggibilità di una persona che esercita un mandato elettivo può essere persa, il che normalmente comporta la decadenza del mandato. Tuttavia, in assenza di disposizioni in senso contrario nel diritto dell’Unione, l’eleggibilità continua ad essere disciplinata dal diritto degli Stati membri, sia prima dell’elezione sia durante il mandato. 71. Il Tribunale è pertanto giustamente partito dalla premessa che l’eleggibilità rientra nella «procedura elettorale», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’atto elettorale, disciplinata dal diritto degli Stati membri, cosicché il [OSCURATO:PERSONA] non è competente a controllare le decisioni nazionali che stabiliscono la perdita dell’eleggibilità e che comportano, di conseguenza, la decadenza del mandato. 72. La prima parte del terzo motivo deve essere dunque respinta. 73. Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, è sufficiente constatare, come osserva il [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente, nell’affermare che l’interpretazione dell’atto elettorale e del regolamento interno alla luce degli articoli 39 e 41 della Carta avrebbe dovuto portare alla ricevibilità del suo ricorso, si limita a reiterare gli argomenti già addotti in primo grado e confutati dal Tribunale ai punti da 87 a 92 dell’ordinanza impugnata. 74. Lo stesso vale per gli argomenti del ricorrente secondo i quali la ricevibilità del suo ricorso deriverebbe dalla violazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei suoi diritti previsti dagli articoli 39 e 41 della Carta, in quanto tali argomenti sono stati respinti al punto 93 dell’ordinanza impugnata per il fatto che non rientrano nella ricevibilità, bensì nel merito, motivo che il ricorrente non contesta nella sua impugnazione. 75. Si deve pertanto constatare che, con tale parte del motivo, il ricorrente intende ottenere il riesame, da parte della Corte, di argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale in merito alla ricevibilità del suo ricorso. Una siffatta domanda deve essere respinta in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza consolidata della Corte ( 25 ). 76. Infine, nella misura in cui il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, alla luce degli articoli 39, 41 e 21 della Carta, qualora tali disposizioni fossero interpretate nel senso che non gli conferiscono il diritto di impugnare la constatazione del 13 gennaio 2020, tale censura è tanto inconferente quanto irricevibile. 77. Infatti, nel sistema del diritto dell’Unione, un tale motivo può essere sollevato, in circostanze come quelle della presente causa ( 26 ), solo sulla base dell’articolo 277 TFUE. 78. Orbene, in primo luogo, un motivo fondato sull’articolo 277 TFUE può essere sollevato solo a sostegno di un ricorso ricevibile, ma non può costituire l’oggetto stesso del ricorso e costituire dunque la base della sua ricevibilità ( 27 ). In secondo luogo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un siffatto motivo non può essere sollevato per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione ( 28 ) 79. La seconda parte del terzo motivo deve quindi essere dichiarata irricevibile e, di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto integralmente. Sul quarto motivo di impugnazione 80. Il quarto motivo d’impugnazione è diretto contro il rigetto da parte del Tribunale, per irricevibilità, del ricorso proposto in primo grado dal ricorrente contro la presunta decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di respingere la domanda del 20 dicembre 2019. Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto non considerando vincolante, per le autorità degli Stati membri, l’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] adottata sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno. Argomenti delle parti 81. Il ricorrente sostiene che, limitandosi ad analizzare unicamente l’articolo 8 del regolamento interno, il Tribunale è giunto alla conclusione errata secondo cui un’iniziativa adottata dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tale disposizione al fine di confermare l’immunità di un membro del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe effetto vincolante per le autorità competenti degli Stati membri. Tale conclusione avrebbe come conseguenza che l’eventuale rigetto di una domanda di prendere una siffatta iniziativa non sarebbe impugnabile in giudizio, in quanto tale rigetto non produrrebbe effetti sulla situazione giuridica del membro del [OSCURATO:PERSONA] interessato. 82. Orbene, secondo il ricorrente, l’articolo 8 del regolamento interno, in combinato disposto con l’articolo 39 della Carta e con il dovere di leale cooperazione, avrebbe dovuto condurre il Tribunale alla conclusione opposta. Così, a suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che, in una situazione come quella di cui trattasi, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obbligo di prendere un’iniziativa sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno e che, pertanto, il rigetto della domanda di prendere una tale iniziativa ha prodotto effetti giuridici in capo al ricorrente. Di conseguenza, il ricorso contro tale rigetto sarebbe ricevibile. 83. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nell’ambito del quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente non contesta seriamente la ragione principale del rigetto del suo ricorso da parte del Tribunale ( 29 ), vale a dire che tale ricorso è diretto contro un atto inesistente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti sviluppati dal ricorrente per confutare la ragione subordinata del rigetto del suo ricorso, connessa al carattere non vincolante di un’eventuale iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno e all’assenza di effetti giuridici del rigetto di una domanda di prendere una siffatta iniziativa, siano di conseguenza inconferenti. Mia valutazione 84. Condivido il parere del [OSCURATO:PERSONA] in merito al quarto motivo di impugnazione. 85. Ricordo che, ai punti da 101 a 137 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso del ricorrente nella parte in cui era diretto contro il presunto rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha constatato, in via principale, che il ricorso era diretto contro un atto inesistente. A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non aveva esplicitamente respinto tale domanda, che il regolamento interno non stabilisce alcun termine per rispondere a una tale domanda e che nessuna circostanza particolare impone di considerare il silenzio del presidente del [OSCURATO:PERSONA] come un rigetto implicito. In subordine, il Tribunale ha ritenuto che, anche qualora si fosse dovuta constatare l’esistenza di un rigetto, quest’ultimo non sarebbe impugnabile, in quanto sarebbe privo di effetti giuridici. Infatti, in primo luogo, l’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] presa sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno rientrerebbe nel suo potere discrezionale e i membri del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero alcun diritto di esigere l’adozione di una siffatta iniziativa. Il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe l’obbligo di rispondere a domande come quella di cui trattasi. In secondo luogo, un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun effetto vincolante per le autorità degli Stati membri idoneo a modificare la situazione giuridica di un membro del [OSCURATO:PERSONA]. 86. Orbene, è giocoforza constatare, in primo luogo, che il ricorrente non contesta il motivo principale del rigetto del suo ricorso da parte del Tribunale, vale a dire l’inesistenza dell’atto impugnato. L’unico punto dell’impugnazione che potrebbe farvi riferimento, ossia quello in cui il ricorrente elenca una serie di circostanze eccezionali che caratterizzano la sua situazione, che consistono principalmente nei precedenti della domanda del 20 dicembre 2019, si trova nel ragionamento dedicato al presunto carattere vincolante dell’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] presa sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento. Il ricorrente non spiega dunque come tali circostanze avrebbero dovuto indurre il Tribunale a considerare il silenzio del presidente del [OSCURATO:PERSONA] come un rigetto implicito della domanda in questione. 87. In secondo luogo, è giocoforza rilevare altresì, che il ricorrente non contesta neppure le constatazioni del Tribunale sul carattere discrezionale dell’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] adottata sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno e l’assenza del suo obbligo di rispondere a domande come quella del 20 dicembre 2019. L’unica affermazione del ricorrente secondo cui il presidente del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligato a prendere una tale iniziativa in virtù del principio di leale cooperazione è manifestamente infondata, poiché tale principio non riguarda la cooperazione del presidente di un’istituzione con i membri di quest’ultima, bensì la cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni nella realizzazione degli obiettivi dell’Unione. Peraltro, tale affermazione non riguarda la ricevibilità, bensì il merito. 88. Infine, in terzo luogo, non mi convincono gli argomenti sviluppati dal ricorrente nell’impugnazione in merito al carattere vincolante di un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] presa sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno. 89. In particolare, il ricorrente non spiega in che modo l’articolo 39 della Carta, che sancisce l’eleggibilità dei cittadini dell’Unione negli Stati membri di cui non sono cittadini nonché il carattere diretto, libero e segreto del voto, possa costituire per gli Stati membri una fonte di obblighi nei confronti dei membri del [OSCURATO:PERSONA] già eletti. 90. Per quanto riguarda, invece, il dovere di leale cooperazione, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) nella causa riguardante il ricorrente può effettivamente sembrare non soddisfare tale dovere. Tuttavia, non si può ritenere che un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] presa sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno possa costituire una soluzione efficace per rimediare a un tale eventuale inadempimento. 91. Pertanto, se posso ammettere che un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] al fine di confermare l’immunità di un membro di tale istituzione possa «portare a conoscenza dello Stato membro un obbligo al quale deve conformarsi», come sostiene il ricorrente, ciò non toglie che una tale iniziativa non crea di per sé effetti giuridici vincolanti, idonei ad indurre tale Stato membro a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti. Il rifiuto di prendere tale iniziativa non ha pertanto effetti giuridici che gli conferiscano la qualità di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 92. Di conseguenza, il ricorrente non è riuscito a mettere utilmente in discussione la fondatezza dei motivi dell’ordinanza impugnata riguardo all’irricevibilità del ricorso nella parte in cui era diretto contro il presunto rigetto della domanda del 20 dicembre 2019. Il quarto motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto. Conclusione 93. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, poiché nessun motivo di impugnazione è stato accolto, il ricorso deve essere integralmente respinto. Se la Corte aderisse a tale proposta, il ricorrente dovrebbe essere condannato alle spese, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si farà carico delle proprie spese legate al suo intervento. 94. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue: 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il ricorrente è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si fa carico delle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2012, C 326, pag. 266 . ( 3 ) Causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). ( 4 ) C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , punto 71 . ( 5 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , dispositivo). ( 6 ) Si ricorda che, conformemente all’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, per la durata delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA], i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, «delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese». ( 7 ) Oltre alla presente causa, si tratta delle cause pendenti C‑780/21 P e C‑824/21 P. ( 8 ) GU 1976, L 278, pag. 1 . ( 9 ) V. altresì gli avvenimenti descritti nell’introduzione delle presenti conclusioni. ( 10 ) Sentenza del 19 dicembre 2019 ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). ( 11 ) Data della prima sessione del [OSCURATO:PERSONA] della 9 a legislatura. ( 12 ) Rispettivamente, con ordinanza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑24/20 R , non pubblicata, EU:T:2020:78 ), e con ordinanza della vicepresidente della Corte dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑201/20 P(R ), non pubblicata, EU:C:2020:818 ]. ( 13 ) Punti da 54 a 73 dell’ordinanza impugnata. ( 14 ) Punti da 75 a 85 dell’ordinanza impugnata. ( 15 ) Che garantiscono, rispettivamente, il diritto di eleggibilità alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] e il diritto alla buona amministrazione. ( 16 ) Punti da 87 a 93 dell’ordinanza impugnata. ( 17 ) Punti da 101 a 106 dell’ordinanza impugnata. ( 18 ) Punti da 107 a 134 dell’ordinanza impugnata. ( 19 ) Sebbene il ricorso dichiari cinque motivi, ne contiene solo quattro, poiché manca il motivo numero tre. Il ricorrente ha riconosciuto tale errore nella sua replica. ( 20 ) V., da ultimo, ordinanza del 2 aprile 2020, ITSA/Commissione ( C‑553/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:248 ). ( 21 ) Sentenza 155/2014, del 25 settembre 2014. ( 22 ) Il corsivo è mio. ( 23 ) Come le versioni nelle lingue tedesca («Entzug»), inglese («withdrawal»), francese («déchéance»), italiana («decadenza»), polacca («utrata») o ancora portoghese («perda»). ( 24 ) Secondo il ricorso d’impugnazione, l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno contiene una norma secondo cui «el [OSCURATO:PERSONA] puede declarar el nombramiento bajo consideración o rechazar la vacancia del escaño», mentre in realtà tale disposizione prevede che «el [OSCURATO:PERSONA] podrá declarar inválido el mandato examinado o podrá negarse a declarar la vacante». ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione ( C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 51 ), nonché, più recentemente, ordinanza del 2 aprile 2020, ITSA/Commissione ( C‑553/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:248 , punti 28 e 29 ). ( 26 ) Vale a dire nella situazione in cui un singolo impugna un atto che non è rivolto a lui e che non lo riguarda direttamente dopo la scadenza del termine di ricorso contro tale atto. ( 27 ) Ordinanza del 16 novembre 2000, Schiocchet/Commissione ( C‑289/99 P , EU:C:2000:641 , punto 25 ). ( 28 ) Sentenza del 4 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] /Commissione ( C‑10/18 P , EU:C:2020:149 , punti da 121 a 126 ). ( 29 ) Nella parte del suo ricorso diretta contro il presunto rigetto da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] della domanda del 20 dicembre 2019.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris