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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 24846/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'accoglirnento del ricorso e, in ogni caso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per difel:to della condizione di procedibilità, o l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che, in data 5 ottobre 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica accertato in Canicattì il 27 agosto 2010.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandosi ad un unico motivo con il quale ha dedotto violazione dell'art. 165 cod. peri, per avere il giudice di merito subordinato la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen., all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante pagamento ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di una somma pari al controvalore economico dell'energia sottratta, nonostante la mancata costituzione di parte civile dell'ente che ha subito il danno.

I giudici di merito sarebbero incorsi in errore di diritto perché avrebbero attribuito alla locuzione «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», contenuta nel primo comma dell'art. 165 cod. pen., il medesimo significato della locuzione «adempimento dell'obbligo alla restituzione».

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena.

Il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per difetto della condizione di procedibilità, o l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Le Sezioni unite, con sentenza del 27 aprile 2023, hanno dato risposta affermativa al seguente quesito di diritto: «Se il giudice possa subordinare, a norma dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile» (cfr. informazione provvisoria n. 5/2023; proc. n. 7362/22 R.G., ric:.

Selvaggio).2.

In ossequio al dictum delle Sezioni Unite, ed in accoglimento del ricorso, deve dunque pronunciarsi annullamento senza rinvio limitatamente alla condizione cui era stata sottoposta la sospensione condizionale, in assenza di costituzione di parte civile.

3. Quanto alla dedotta procedibilità a querela, occorre osservare che il reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna è procedibile d'ufficio, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla recente riforma che ha disposto, salve eccezioni, la perseguibilità a querela per il delitto di furto.

L'art. 2, comma 1 lett. i), d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce che all'articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

Dunque, il furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede è oggi procedibile a querela, ma non lo è il furto cui acceda un'altra delle circostanze aggravanti previste dal numero 7 del citato art. 625 cod. pen., come appunto quella dell'essere le cose destinate a pubblico servizio o utilità, aggravante contestata nel caso di specie.

4. Nemmeno è fondata l'eccezione di prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione, corrispondente alla durata della pena edittale massima del furto pluriaggravato contestato (dieci anni), aumentata di un quarto a seguito degli atti interruttivi, e dunque pari a dodici anni e sei mesi (ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.), deve essere prolungato di 64 giorni, pari alla sospensione del procedimento in ragione della normativa dettata a seguito dell'emergenza pandemica (art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27).

Dunque, la prescrizione, decorrente dalla data del fatto (27 agosto 2010), matura alla data del 2 maggio 2023.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'obbligo ex art.165 cod. pen., al quale è stata subordinata la sospensione cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'accoglirnento del ricorso e, in ogni caso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per difel:to della condizione di procedibilità, o l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che, in data 5 ottobre 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica accertato in Canicattì il 27 agosto 2010. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandosi ad un unico motivo con il quale ha dedotto violazione dell'art. 165 cod. peri, per avere il giudice di merito subordinato la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen., all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante pagamento ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di una somma pari al controvalore economico dell'energia sottratta, nonostante la mancata costituzione di parte civile dell'ente che ha subito il danno. I giudici di merito sarebbero incorsi in errore di diritto perché avrebbero attribuito alla locuzione «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», contenuta nel primo comma dell'art. 165 cod. pen., il medesimo significato della locuzione «adempimento dell'obbligo alla restituzione». 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per difetto della condizione di procedibilità, o l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Le Sezioni unite, con sentenza del 27 aprile 2023, hanno dato risposta affermativa al seguente quesito di diritto: «Se il giudice possa subordinare, a norma dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile» (cfr. informazione provvisoria n. 5/2023; proc. n. 7362/22 R.G., ric:. Selvaggio).2. In ossequio al dictum delle Sezioni Unite, ed in accoglimento del ricorso, deve dunque pronunciarsi annullamento senza rinvio limitatamente alla condizione cui era stata sottoposta la sospensione condizionale, in assenza di costituzione di parte civile. 3. Quanto alla dedotta procedibilità a querela, occorre osservare che il reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna è procedibile d'ufficio, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla recente riforma che ha disposto, salve eccezioni, la perseguibilità a querela per il delitto di furto. L'art. 2, comma 1 lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce che all'articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Dunque, il furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede è oggi procedibile a querela, ma non lo è il furto cui acceda un'altra delle circostanze aggravanti previste dal numero 7 del citato art. 625 cod. pen., come appunto quella dell'essere le cose destinate a pubblico servizio o utilità, aggravante contestata nel caso di specie. 4. Nemmeno è fondata l'eccezione di prescrizione. Il termine massimo di prescrizione, corrispondente alla durata della pena edittale massima del furto pluriaggravato contestato (dieci anni), aumentata di un quarto a seguito degli atti interruttivi, e dunque pari a dodici anni e sei mesi (ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.), deve essere prolungato di 64 giorni, pari alla sospensione del procedimento in ragione della normativa dettata a seguito dell'emergenza pandemica (art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27). Dunque, la prescrizione, decorrente dalla data del fatto (27 agosto 2010), matura alla data del 2 maggio 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'obbligo ex art.165 cod. pen., al quale è stata subordinata la sospensione cond
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