CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 41088/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza (pronunciata il 16 dicembre 2022), la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato una nota scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che le norme del d. Igs. n. 150/2022 che hanno determinato il regime di procedibilità a querela in relazione al reato in questione, sebbene più favorevoli al reo, non producono effetti nel periodo di vacatio legis del decreto, prolungato dall'art. 6 D.L. n. 162/2022 fino al 30 dicembre 2022 (Cass. pen., Sez. 5, n. 45104 del 4 novembre 2022); che l'applicazione di tali norme non è consentita neppure attraverso un'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata e che tali norme non si pongono in contrasto con la Costituzione, atteso che «rientra nell'ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore, anche al fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore» e che alcuna «ultrattiva applicazione in malam partem della precedente disciplina» può riscontrarsi, nel caso in esame, non essendovi stato un fenomeno di successione di leggi nel tempo (Corte cost. n. 151 del 7 giugno 2023); - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, va ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che l'inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per la fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibile a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); la nota depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; in particolare, il reato, atteso l'ampio periodo di sospensione del termine di prescrizione, non risulta estinto per prescrizione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme