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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34221/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto (dal lato formale) che, in sede esecutiva, al di fuori delle ipotesi specificamente previste, non sia giustificabile alcun intervento sul giudicato ormai formatosi, e debba quindi escludersi un generale potere del giudice dell'esecuzione di concedere, per fatti sopravvenuti, la sospensione condizionale della pena non applicata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 21547 del 06/07/2020, Valente, Rv. 279372-01); Considerato (dal lato sostanziale) che, ai fini del rispetto del limite di pena, stabilito per la concedibilità della sospensione condizionale a mente dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., si deve tenere conto delle condanne già inflitte, incluse quelle il cui reato si sia, in qualunque tempo, estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto (dal lato formale) che, in sede esecutiva, al di fuori delle ipotesi specificamente previste, non sia giustificabile alcun intervento sul giudicato ormai formatosi, e debba quindi escludersi un generale potere del giudice dell'esecuzione di concedere, per fatti sopravvenuti, la sospensione condizionale della pena non applicata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 21547 del 06/07/2020, Valente, Rv. 279372-01); Considerato (dal lato sostanziale) che, ai fini del rispetto del limite di pena, stabilito per la concedibilità della sospensione condizionale a mente dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., si deve tenere conto delle condanne già inflitte, incluse quelle il cui reato si sia, in qualunque tempo, estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34221/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris