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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 27070/2026

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co, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 291-quater, commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 43 del 1973 e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 3 della citata disposizione, concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, per [OSCURATO:PERSONA], alla recidiva e all'ulteriore aggravante di cui al comma 1 della citata disposizione, e, per [OSCURATO:PERSONA], alla recidiva, sono stati condannati alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.2.

Avverso l'indicata pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due ricorsi, di cui il secondo unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], si è affidato a tre motivi.

2.1.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen. in relazione alla contestazione del delitto di cui all'art. 291-quater, commi 1, 2, 3, d.P.R. n. 43 del 1973.

Si lamenta che le uniche fonti di prova sono costituite dai sequestri operati dalla polizia giudiziaria nelle giornate del 20 e del 21 gennaio 2015 e dalle intercettazioni, che vengono richiamate e commentate, in quanto ritenute dalle sentenze di merito indicative dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto nel settembre 2014 per la detenzione di 450 kg. ei; ft- E • Si afferma che i due imputati si conoscevano e che pertanto comunicavano tra loro, ma ciò non era indicativo dell'affectio societatis, tenuto altresì conto che il ricorrente, come gli altri imputati, esercitava l'attività illecita di vendita di TLE in maniera autonoma, attraverso l'allestimento delle classiche "bancarelle", senza alcun coordinamento con gli altri, né indicazioni di superiori direttive o programmi criminosi. 2.1.2 Con il secondo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alle aggravanti. 2.1.3 Con il terzo motivo, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata.

Si lamenta che nel caso in esame la recidiva è stata ritenuta sussistente in relazione a fatti accaduti il 2 gennaio 1999 e 13 gennaio 1999 e in relazione ad un decreto penale per fatto commessi il 20 marzo 2011.

Il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la recidiva.

Escludendo la recidiva, il reato sarebbe prescritto e si chiede quindi di annullare senza rinvio la decisione per intervenuta prescrizione. 2.2 L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha presentato a sua volta ricorso nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e anche del [OSCURATO:PERSONA].

Con tale ricorso si chiede di dichiarare nulla la sentenza per palese illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione, anche in ragione dell'intervenuta modifica della legge, a seguito del d.lgs. n. 141 del 2024.

Si evidenzia che il giudice di primo grado aveva assolto altri sedici imputati, tutti tratti a giudizio per rispondere del reato associativo, ritenendo alla fine la responsabilità solo di alcuni imputati, tra cui i due ricorrenti. 2In particolare, a carico del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] era stato dato rilievo al fatto che gli stessi erano stati sottoposti a processo per la detenzione di 17 e 34 kg di TLE, a differenza di altri coimputati.

Era stata poi rappresentata al giudice di appello l'intervenuta modifica della disciplina e la depenalizzazione della detenzione di quantitativi inferiori ai 15 kilogrammi che nel caso in esame rilevano in quanto, in imputazione, si parlava genericamente di TLE, senza indicazione dei quantitativi.

Si rappresenta che la Corte di appello ha rigettato il motivo di gravame con motivazione carente ed illogica, oltre che in palese violazione di legge, richiamando due sequestri, operati nel 2015, per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. In vista dell'udienza del 15 aprile 2026, poi differita per omessa notifica dell'avviso all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con successiva fissazione di questa udienza, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato memoria con la quale si rappresenta che il giudice dell'esecuzione ha revocato tutte le condanne emesse nei confronti dello stesso, il quale deve quindi considerarsi incensurato, con conseguente prescrizione del reato contestatogli. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati sono inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate.

1. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale sono stati presentati due ricorsi - uno a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA] e un altro congiunto con il [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] - vanno trattati prima i motivi del ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e quindi i motivi del ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che riguardano anche il [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], va innanzi tutto premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione - vizio dedotto unitamente a quello di erronea applicazione della legge penale quanto alla configurabilità del reato associativo - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso i richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01) e va ricordato che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice 3dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01). 1.2 Tanto chiarito con riferimento ai criteri dalla giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide ed ai quali occorre attenersi, va rilevato che nel caso in esame le doglianze, sulla configurabilità del reato associativo ad imputati, quali il ricorrente, che erano soliti allestire "il banchetto" o "bancarella" per la vendita del t.l.e. in totale autonomia, senza rapporti con altri, se non per motivi familiari o affettivi, giammai per lavoro, erano state tutte già rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, e sono state adeguatamente e molto logicamente analizzate già in quella sede, salvo poi essere nuovamente reiterate — in termini definiti stringati dalla Corte di appello - nei motivi di appello e valutate dal giudice di secondo grado che le ha prese in considerazione e superate con argomentazioni che non risultano illogiche.

Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante il giudice di primo grado, prima, e la Corte di appello, poi, abbiano dato conto dei sequestri operati, delle risultanze emergenti dalle intercettazioni, rispetto ai quali la parte continua a negare gli accadimenti, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi, se non per sminuirle, con le argomentazioni dei giudici di merito, che, da un lato, hanno valorizzato la sistematicità e la costanza dei rapporti tra i sodali e l'esistenza di una associazione che, pur rudimentale nella fase finale della vendita, presupponeva una struttura organizzativa semplice ma molto ben rodata. 1.3 A fronte del contenuto della sentenza di primo e di secondo grado va ribadito, che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente 4indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2 Inammissibile è anche il secondo motivo relativo alla omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte di appello risulta aver motivato.

In termini logici e senza alcuna aporia la sentenza impugnata ha evidenziato che a tutti gli imputati, già in primo grado, sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, valorizzando il carattere rudimentale dell'associazione e il contegno serbato da tutti gli imputati durante il primo grado di giudizio, a fronte dei quali, osserva la Corte di appello, non sono stati prodotti ulteriori elementi nuovi o diversi che possano giustificare una ulteriore valutazione più favorevole.

Anche con tale motivazione il ricorrente non si confronta, continuando a sostenere che le circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute con giudizio di prevalenza, senza tuttavia evidenziare in base a quali elementi nuovi e diversi, non valorizzati neanche gravame, sia possibile farlo, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 3 II terzo motivo di ricorso - sulla omessa esclusione della recidiva per il [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile in quanto manca il relativo motivo di appello, né vi è traccia della richiesta nel verbale dell'udienza conclusiva dinanzi alla Corte di merito.

Il principio generale da cui muove questa valutazione è che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Né a conclusioni diverse deve giungersi in forza della norma eccezionale di cui all'art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'applicazione, tra le altre, della norma di favore invocata può avvenire anche di ufficio.

Invero, come sancito da Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01, sul tema della sospensione condizionale della pena ma con riflessioni che in motivazione sono state sviluppate in ordine a tutte le possibili applicazioni di ufficio di cui alla norma anzidetta, «Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni C - {17---/-5 (che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non Io ha richiesto nel corso del giudizio di appello».

Tale richiesta, come precisato nel corpo della motivazione, può essere formulata sia nei motivi di appello che nelle conclusioni rassegnate in udienza dinanzi al Giudice di appello, momenti, entrambi, in cui invece nella specie si è registrato il silenzio della parte.

4. Passando all'unico motivo di ricorso presentato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], valevole anche il Saltamacchia, essendo stato proposto un ricorso congiunto per entrambi, lo stesso è inammissibile per genericità. 4.1 A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112); sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Inoltre, va segnalato che, alla Corte di cassazione, sono precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 4.2 Con argomentazioni prive di profili di illogicità, la Corte di appello ha ampiamente argomentato (pagg. 4 e 5 della sentenza) sulle ragioni per cui non possa ritenersi che i fatti, alla luce della novellazione legislativa di cui al d.lgs. n. 141 del 2024 non siano più reato, valorizzando la circostanza che a precludere l'accoglimento della richiesta di assoluzione sia proprio il quantitativo di t.l.e. 6detenuto dagli imputati e sequestrato all'esito delle attività di perquisizione del 20 gennaio 2015 e del 21 gennaio 2015 (che hanno portato al rinvenimento di sigarette di contrabbando per un quantitativo che va dai 120 kg ai 300 kg di t.l.e), da leggersi in uno al contenuto delle conversazioni telefoniche, da cui emerge un traffico di pari portata, tale da escludere che si possa rientrare nella soglia convenzionale dei 15 kg individuata dal legislatore quale limite al di sotto del quale la condotta di vendita e detenzione di t.l.e. risulta penalmente irrilevante.

Con questa argomentazione il difensore non si confronta affatto, continuando a sostenere che gli imputati avrebbero dovuto essere assolti, con conseguente inammissibilità anche di questo motivo, valevole per entrambi gli imputati.

5. Infine, inammissibile è anche il motivo dedotto nella memoria presentata in vista della precedente udienza nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], nella quale si evidenzia che il giudice dell'esecuzione, in data 15 gennaio 2026 e dunque successivamente all'appello e al ricorso per cassazione, ha revocato nei confronti dello stesso, in applicazione del disposto legislativo di cui al d.lgs. n. 141 del 2024, tre decreti penali di condanna (quello emesso il 26 febbraio 2014, quello del 4 aprile 2014 e quello del 10 luglio 2014) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ne deriva, in tesi difensiva, la revoca della recidiva e, in ragione dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'estinzione del reato per prescrizione. 5.1 II motivo non può trovare accoglimento in quanto, pur essendo proponibile - il provvedimento del giudice dell'esecuzione è successivo al proposto ricorso e costituisce quindi un fatto nuovo che può essere valutato da questa Corte - non trova riscontro nel certificato del casellario estratto alla data odierna.

Nel certificato estratto, da un lato, le condanne a seguito degli indicati decreti penali (n. 1, 2 e 3 del casellario) risultano ancora annotate, senza il riferimento alla revoca o alla lavorazione del provvedimento a seguito della revoca, per cui le stesse, in mancanza di altre allegazioni che dimostrino la definitività della revoca, vanno ritenute ancora in essere; dall'altro, residuano altri due precedenti penali (n. 4 e 5, relativi a reati specifici accertati il 28 ottobre 2014 e il 17 novembre 2014) non oggetto di revoca nel provvedimento del giudice dell'esecuzione allegato alla memoria e che, anche eventualmente da soli, integrano precedenti reiterati, specifici ed infraquinquennali tali da fondare in ogni caso l'applicazione della ritenuta recidiva. 6 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il singolo ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 291-quater, commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 43 del 1973 e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 3 della citata disposizione, concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, per [OSCURATO:PERSONA], alla recidiva e all'ulteriore aggravante di cui al comma 1 della citata disposizione, e, per [OSCURATO:PERSONA], alla recidiva, sono stati condannati alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.2. Avverso l'indicata pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due ricorsi, di cui il secondo unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], si è affidato a tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen. in relazione alla contestazione del delitto di cui all'art. 291-quater, commi 1, 2, 3, d.P.R. n. 43 del 1973. Si lamenta che le uniche fonti di prova sono costituite dai sequestri operati dalla polizia giudiziaria nelle giornate del 20 e del 21 gennaio 2015 e dalle intercettazioni, che vengono richiamate e commentate, in quanto ritenute dalle sentenze di merito indicative dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto nel settembre 2014 per la detenzione di 450 kg. ei; ft- E • Si afferma che i due imputati si conoscevano e che pertanto comunicavano tra loro, ma ciò non era indicativo dell'affectio societatis, tenuto altresì conto che il ricorrente, come gli altri imputati, esercitava l'attività illecita di vendita di TLE in maniera autonoma, attraverso l'allestimento delle classiche "bancarelle", senza alcun coordinamento con gli altri, né indicazioni di superiori direttive o programmi criminosi. 2.1.2 Con il secondo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alle aggravanti. 2.1.3 Con il terzo motivo, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata. Si lamenta che nel caso in esame la recidiva è stata ritenuta sussistente in relazione a fatti accaduti il 2 gennaio 1999 e 13 gennaio 1999 e in relazione ad un decreto penale per fatto commessi il 20 marzo 2011. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la recidiva. Escludendo la recidiva, il reato sarebbe prescritto e si chiede quindi di annullare senza rinvio la decisione per intervenuta prescrizione. 2.2 L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha presentato a sua volta ricorso nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e anche del [OSCURATO:PERSONA]. Con tale ricorso si chiede di dichiarare nulla la sentenza per palese illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione, anche in ragione dell'intervenuta modifica della legge, a seguito del d.lgs. n. 141 del 2024. Si evidenzia che il giudice di primo grado aveva assolto altri sedici imputati, tutti tratti a giudizio per rispondere del reato associativo, ritenendo alla fine la responsabilità solo di alcuni imputati, tra cui i due ricorrenti. 2In particolare, a carico del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] era stato dato rilievo al fatto che gli stessi erano stati sottoposti a processo per la detenzione di 17 e 34 kg di TLE, a differenza di altri coimputati. Era stata poi rappresentata al giudice di appello l'intervenuta modifica della disciplina e la depenalizzazione della detenzione di quantitativi inferiori ai 15 kilogrammi che nel caso in esame rilevano in quanto, in imputazione, si parlava genericamente di TLE, senza indicazione dei quantitativi. Si rappresenta che la Corte di appello ha rigettato il motivo di gravame con motivazione carente ed illogica, oltre che in palese violazione di legge, richiamando due sequestri, operati nel 2015, per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. In vista dell'udienza del 15 aprile 2026, poi differita per omessa notifica dell'avviso all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con successiva fissazione di questa udienza, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato memoria con la quale si rappresenta che il giudice dell'esecuzione ha revocato tutte le condanne emesse nei confronti dello stesso, il quale deve quindi considerarsi incensurato, con conseguente prescrizione del reato contestatogli. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati sono inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate. 1. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale sono stati presentati due ricorsi - uno a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA] e un altro congiunto con il [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] - vanno trattati prima i motivi del ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e quindi i motivi del ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che riguardano anche il [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], va innanzi tutto premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione - vizio dedotto unitamente a quello di erronea applicazione della legge penale quanto alla configurabilità del reato associativo - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso i richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01) e va ricordato che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice 3dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01). 1.2 Tanto chiarito con riferimento ai criteri dalla giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide ed ai quali occorre attenersi, va rilevato che nel caso in esame le doglianze, sulla configurabilità del reato associativo ad imputati, quali il ricorrente, che erano soliti allestire "il banchetto" o "bancarella" per la vendita del t.l.e. in totale autonomia, senza rapporti con altri, se non per motivi familiari o affettivi, giammai per lavoro, erano state tutte già rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, e sono state adeguatamente e molto logicamente analizzate già in quella sede, salvo poi essere nuovamente reiterate — in termini definiti stringati dalla Corte di appello - nei motivi di appello e valutate dal giudice di secondo grado che le ha prese in considerazione e superate con argomentazioni che non risultano illogiche. Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante il giudice di primo grado, prima, e la Corte di appello, poi, abbiano dato conto dei sequestri operati, delle risultanze emergenti dalle intercettazioni, rispetto ai quali la parte continua a negare gli accadimenti, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi, se non per sminuirle, con le argomentazioni dei giudici di merito, che, da un lato, hanno valorizzato la sistematicità e la costanza dei rapporti tra i sodali e l'esistenza di una associazione che, pur rudimentale nella fase finale della vendita, presupponeva una struttura organizzativa semplice ma molto ben rodata. 1.3 A fronte del contenuto della sentenza di primo e di secondo grado va ribadito, che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente 4indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2 Inammissibile è anche il secondo motivo relativo alla omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte di appello risulta aver motivato. In termini logici e senza alcuna aporia la sentenza impugnata ha evidenziato che a tutti gli imputati, già in primo grado, sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, valorizzando il carattere rudimentale dell'associazione e il contegno serbato da tutti gli imputati durante il primo grado di giudizio, a fronte dei quali, osserva la Corte di appello, non sono stati prodotti ulteriori elementi nuovi o diversi che possano giustificare una ulteriore valutazione più favorevole. Anche con tale motivazione il ricorrente non si confronta, continuando a sostenere che le circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute con giudizio di prevalenza, senza tuttavia evidenziare in base a quali elementi nuovi e diversi, non valorizzati neanche gravame, sia possibile farlo, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 3 II terzo motivo di ricorso - sulla omessa esclusione della recidiva per il [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile in quanto manca il relativo motivo di appello, né vi è traccia della richiesta nel verbale dell'udienza conclusiva dinanzi alla Corte di merito. Il principio generale da cui muove questa valutazione è che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Né a conclusioni diverse deve giungersi in forza della norma eccezionale di cui all'art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'applicazione, tra le altre, della norma di favore invocata può avvenire anche di ufficio. Invero, come sancito da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01, sul tema della sospensione condizionale della pena ma con riflessioni che in motivazione sono state sviluppate in ordine a tutte le possibili applicazioni di ufficio di cui alla norma anzidetta, «Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni C - {17---/-5 (che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non Io ha richiesto nel corso del giudizio di appello». Tale richiesta, come precisato nel corpo della motivazione, può essere formulata sia nei motivi di appello che nelle conclusioni rassegnate in udienza dinanzi al Giudice di appello, momenti, entrambi, in cui invece nella specie si è registrato il silenzio della parte. 4. Passando all'unico motivo di ricorso presentato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], valevole anche il Saltamacchia, essendo stato proposto un ricorso congiunto per entrambi, lo stesso è inammissibile per genericità. 4.1 A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112); sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Inoltre, va segnalato che, alla Corte di cassazione, sono precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 4.2 Con argomentazioni prive di profili di illogicità, la Corte di appello ha ampiamente argomentato (pagg. 4 e 5 della sentenza) sulle ragioni per cui non possa ritenersi che i fatti, alla luce della novellazione legislativa di cui al d.lgs. n. 141 del 2024 non siano più reato, valorizzando la circostanza che a precludere l'accoglimento della richiesta di assoluzione sia proprio il quantitativo di t.l.e. 6detenuto dagli imputati e sequestrato all'esito delle attività di perquisizione del 20 gennaio 2015 e del 21 gennaio 2015 (che hanno portato al rinvenimento di sigarette di contrabbando per un quantitativo che va dai 120 kg ai 300 kg di t.l.e), da leggersi in uno al contenuto delle conversazioni telefoniche, da cui emerge un traffico di pari portata, tale da escludere che si possa rientrare nella soglia convenzionale dei 15 kg individuata dal legislatore quale limite al di sotto del quale la condotta di vendita e detenzione di t.l.e. risulta penalmente irrilevante. Con questa argomentazione il difensore non si confronta affatto, continuando a sostenere che gli imputati avrebbero dovuto essere assolti, con conseguente inammissibilità anche di questo motivo, valevole per entrambi gli imputati. 5. Infine, inammissibile è anche il motivo dedotto nella memoria presentata in vista della precedente udienza nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], nella quale si evidenzia che il giudice dell'esecuzione, in data 15 gennaio 2026 e dunque successivamente all'appello e al ricorso per cassazione, ha revocato nei confronti dello stesso, in applicazione del disposto legislativo di cui al d.lgs. n. 141 del 2024, tre decreti penali di condanna (quello emesso il 26 febbraio 2014, quello del 4 aprile 2014 e quello del 10 luglio 2014) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ne deriva, in tesi difensiva, la revoca della recidiva e, in ragione dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'estinzione del reato per prescrizione. 5.1 II motivo non può trovare accoglimento in quanto, pur essendo proponibile - il provvedimento del giudice dell'esecuzione è successivo al proposto ricorso e costituisce quindi un fatto nuovo che può essere valutato da questa Corte - non trova riscontro nel certificato del casellario estratto alla data odierna. Nel certificato estratto, da un lato, le condanne a seguito degli indicati decreti penali (n. 1, 2 e 3 del casellario) risultano ancora annotate, senza il riferimento alla revoca o alla lavorazione del provvedimento a seguito della revoca, per cui le stesse, in mancanza di altre allegazioni che dimostrino la definitività della revoca, vanno ritenute ancora in essere; dall'altro, residuano altri due precedenti penali (n. 4 e 5, relativi a reati specifici accertati il 28 ottobre 2014 e il 17 novembre 2014) non oggetto di revoca nel provvedimento del giudice dell'esecuzione allegato alla memoria e che, anche eventualmente da soli, integrano precedenti reiterati, specifici ed infraquinquennali tali da fondare in ogni caso l'applicazione della ritenuta recidiva. 6 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il singolo ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27070/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris