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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36845/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/02/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 18426 del 26 marzo 2021 - della ordinanza della medesima Corte di appello del 15 settembre 2020, ha nuovamente rigettato la istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 luglio 2016, irrevocabile il 13 marzo 2017, con la quale il Bottino era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (clan Falanga), «accertato nel 2004 in Torre del Greco con condotta perdurante»; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2005, irrevocabile il 7 gennaio 2006, con la quale il Bottino era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, accertati dal 1988 al 1991; 3) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 15 giugno 2006, irrevocabile il 13 gennaio 2007, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata, commesso in Torre del Greco il 30 marzo 2006; 4) sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 marzo 2016, irrevocabile il 28 luglio 2016, con la quale il Bottino era stato ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione aggravata commessa in Torre del Greco in epoca prossima al Natale 2004; 5) sentenza della Corte di appello di Napoli del 11 gennaio 2012, irrevocabile il 25 marzo 2013, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Ercolano e Torre del Greco dal 14 aprile 2003 all'aprile 2005, nonché di due delitti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, commessi, rispettivamente, il 12 novembre 2004 e in data 11 gennaio 2005.

3. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e mancanza, mera apparenza ed illogicità della motivazione.

Evidenzia di avere addotto, a sostegno della sua istanza, di essere stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso a far data dal 2004 e che le estorsioni commesse in rappresentanza del clan camorristico di appartenenza costituivano l'attuazione di una attività estorsiva pianificata dai sodali.

La precedente ordinanza di rigetto era stata annullata da altra Sezione di questa Corte di cassazione, trattandosi di provvedimento privo di motivazione, e la Corte di appello ha nuovamente rigettato l'istanza senza fornire alcuna giustificazione con un'ordinanza che non valuta in alcun modo il dato posto a sostegno della richiesta di applicazione della dlisciplina del reato continuato, ossia la condanna, riportata da [OSCURATO:PERSONA], per avere partecipato ad un clan di camorra dal 2004, occupandosi in particolare dell'attività estorsiva esercitata dal sodalizio mafioso.

Nulla si dice sulla circostanza che i reati di estorsione fossero stati commessi a distanza di soli due anni con le medesime modalità e fossero volti ad agevolare il sodalizio criminale.

La motivazione risulta contraddittoria laddove si afferma che l'estorsione ai danni della Amalat in data 30 marzo 2006 è un reato non collegato alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel 2004, poiché si esclude che essi fossero stati deliberati da [OSCURATO:PERSONA] sin dalla sua adesione al sodalizio mafioso, ma nulla si argomenta in ordine alla accertata esistenza ed operatività in Torre del Greco di un sodalizio criminoso denominato clan Falanga, alla partecipazione del Bottino a detto sodalizio e della partecipazione di quest'ultimo alle attività estorsive svolte dal clan ai danni dei commercianti del territorio torrese.

Era ragionevole ritenere che il nuovo associato, aderendo al clan, avesse previsto e voluto tutte le condotte criminali attuate dall'associazione di tipo mafioso, non essendo necessario che i vari reati in continuazione fossero tutti conosciuti in tutti i loro elementi, essendo sufficiente che essi fossero stati concepiti nelle loro linee essenziali.

Sostiene, quindi, che dal materiale istruttorio ignorato dalla Corte territoriale emerge chiaramente che i delitti per i quali si chiede 'applicazione della continuazione, ossia quelli sopra indicati ai nn. 3 e 4, erano tutti espressione di un unico disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha fornito una descrizione fattuale dei singoli reati per poi esplicitare le ragioni che lo hanno condotto a ritenere la insussistenza del vincolo della continuazione.

In particolare, quanto alla estorsione ai danni della Amalat s.r.I., è stato evidenziato che le richieste estorsive e gli atti intimidatori erano iniziati circa quindici giorni prima del 30 marzo 2006, sicché doveva ritenersi che il reato fosse stato ideato in epoca prossima all'inizio dell'attività esecutiva.

Trattandosi di un reato ideato in epoca molto successiva all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel clan camorristico, non poteva ritenersi che i due delitti fossero stati deliberati in modo unitario dall'odierno ricorrente.

Quanto alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato che il Bottino, in prossimità del Natale del 2004, aveva minacciato la vittima, che aveva appena rilevato un'attività commerciale ed inaugurato la nuova gestione, allo scopo di costringerla a versare la somma di euro 1000,00, ma era stato bloccato da [OSCURATO:PERSONA], suo superiore gerarchico, che era intervenuto a favore del commerciante, che aveva poi spontaneamente regalato al Bottino un cesto natalizio; la Corte territoriale ha segnalato che dalla dinamica del fatto emerge che esso è il risultato di una decisione estemporanea, non risalente al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] è entrato nel clan.

Peraltro, la condotta del Bottino era stata neutralizzata dall'intervento di un esponente di vertice del clan, a dimostrazione che il reato costituiva attuazione di una decisione personale del Bottino e non rientrava nel programma criminoso dell'associazione.

Deve allora osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430).

Tuttavia, non è necessario per la sussistenza del vincolo della continuazione, che i reati fine siano stati previsti e programmati fin nei minimi dettagli, essendo sufficiente una loro programmazione nei loro tratti essenziali.

Può, quindi, ritenersi sussistente il vincolo della continuazione in relazione a quei reati che costituiscono attuazione del programma associativo e la cui commissione era prevedibile sin dal momento della adesione all sodalizio criminale, sebbene questi fossero stati pianificati solo nei loro caratteri essenziali.

Non è, invece, configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481).

Nel caso di specie, le estorsioni attuate nel territorio controllato dall'associazione di tipo mafioso rientravano nel programma associativo del sodalizio criminale e il Bottino poteva prefigurarsi, all'atto della sua adesione, di essere destinato alla commissione di siffatti reati.

La Corte di appello afferma che i reati di estorsione in relazione ai quali l'odierno ricorrente invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato non sarebbero stati da lui programmati sin dalla sua adesione al clan di camorra, ma non chiarisce quali sarebbero gli eventi contingenti od occasionali che portano a ritenere che la commissione del reato sia il frutto di una decisione estemporanea.

In particolare, quanto alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che la condotta estorsiva del Bottino sia stata arrestata su impulso di un suo superiore gerarchico in seno all'associazione di tipo mafioso esprime che anche tale condotta costituiva attuazione delle direttive impartite dal clan e che solo per una circostanza del tutto occasionale, ossia la vicinanza della vittima ai superiori gerarchici del Bottino, il delitto non è stato portato ad ulteriori conseguenze; l'evento estemporaneo incide, tuttavia, sulla cessazione della condotta criminosa, non sulla determinazione, da parte del Bottino, di commettere l'estorsione.

2. Concludendo, l'ordinanza impugnata dleve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/02/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 18426 del 26 marzo 2021 - della ordinanza della medesima Corte di appello del 15 settembre 2020, ha nuovamente rigettato la istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 luglio 2016, irrevocabile il 13 marzo 2017, con la quale il Bottino era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (clan Falanga), «accertato nel 2004 in Torre del Greco con condotta perdurante»; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2005, irrevocabile il 7 gennaio 2006, con la quale il Bottino era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, accertati dal 1988 al 1991; 3) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 15 giugno 2006, irrevocabile il 13 gennaio 2007, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata, commesso in Torre del Greco il 30 marzo 2006; 4) sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 marzo 2016, irrevocabile il 28 luglio 2016, con la quale il Bottino era stato ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione aggravata commessa in Torre del Greco in epoca prossima al Natale 2004; 5) sentenza della Corte di appello di Napoli del 11 gennaio 2012, irrevocabile il 25 marzo 2013, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Ercolano e Torre del Greco dal 14 aprile 2003 all'aprile 2005, nonché di due delitti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, commessi, rispettivamente, il 12 novembre 2004 e in data 11 gennaio 2005. 3. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e mancanza, mera apparenza ed illogicità della motivazione. Evidenzia di avere addotto, a sostegno della sua istanza, di essere stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso a far data dal 2004 e che le estorsioni commesse in rappresentanza del clan camorristico di appartenenza costituivano l'attuazione di una attività estorsiva pianificata dai sodali. La precedente ordinanza di rigetto era stata annullata da altra Sezione di questa Corte di cassazione, trattandosi di provvedimento privo di motivazione, e la Corte di appello ha nuovamente rigettato l'istanza senza fornire alcuna giustificazione con un'ordinanza che non valuta in alcun modo il dato posto a sostegno della richiesta di applicazione della dlisciplina del reato continuato, ossia la condanna, riportata da [OSCURATO:PERSONA], per avere partecipato ad un clan di camorra dal 2004, occupandosi in particolare dell'attività estorsiva esercitata dal sodalizio mafioso. Nulla si dice sulla circostanza che i reati di estorsione fossero stati commessi a distanza di soli due anni con le medesime modalità e fossero volti ad agevolare il sodalizio criminale. La motivazione risulta contraddittoria laddove si afferma che l'estorsione ai danni della Amalat in data 30 marzo 2006 è un reato non collegato alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel 2004, poiché si esclude che essi fossero stati deliberati da [OSCURATO:PERSONA] sin dalla sua adesione al sodalizio mafioso, ma nulla si argomenta in ordine alla accertata esistenza ed operatività in Torre del Greco di un sodalizio criminoso denominato clan Falanga, alla partecipazione del Bottino a detto sodalizio e della partecipazione di quest'ultimo alle attività estorsive svolte dal clan ai danni dei commercianti del territorio torrese. Era ragionevole ritenere che il nuovo associato, aderendo al clan, avesse previsto e voluto tutte le condotte criminali attuate dall'associazione di tipo mafioso, non essendo necessario che i vari reati in continuazione fossero tutti conosciuti in tutti i loro elementi, essendo sufficiente che essi fossero stati concepiti nelle loro linee essenziali. Sostiene, quindi, che dal materiale istruttorio ignorato dalla Corte territoriale emerge chiaramente che i delitti per i quali si chiede 'applicazione della continuazione, ossia quelli sopra indicati ai nn. 3 e 4, erano tutti espressione di un unico disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha fornito una descrizione fattuale dei singoli reati per poi esplicitare le ragioni che lo hanno condotto a ritenere la insussistenza del vincolo della continuazione. In particolare, quanto alla estorsione ai danni della Amalat s.r.I., è stato evidenziato che le richieste estorsive e gli atti intimidatori erano iniziati circa quindici giorni prima del 30 marzo 2006, sicché doveva ritenersi che il reato fosse stato ideato in epoca prossima all'inizio dell'attività esecutiva. Trattandosi di un reato ideato in epoca molto successiva all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel clan camorristico, non poteva ritenersi che i due delitti fossero stati deliberati in modo unitario dall'odierno ricorrente. Quanto alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato che il Bottino, in prossimità del Natale del 2004, aveva minacciato la vittima, che aveva appena rilevato un'attività commerciale ed inaugurato la nuova gestione, allo scopo di costringerla a versare la somma di euro 1000,00, ma era stato bloccato da [OSCURATO:PERSONA], suo superiore gerarchico, che era intervenuto a favore del commerciante, che aveva poi spontaneamente regalato al Bottino un cesto natalizio; la Corte territoriale ha segnalato che dalla dinamica del fatto emerge che esso è il risultato di una decisione estemporanea, non risalente al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] è entrato nel clan. Peraltro, la condotta del Bottino era stata neutralizzata dall'intervento di un esponente di vertice del clan, a dimostrazione che il reato costituiva attuazione di una decisione personale del Bottino e non rientrava nel programma criminoso dell'associazione. Deve allora osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430). Tuttavia, non è necessario per la sussistenza del vincolo della continuazione, che i reati fine siano stati previsti e programmati fin nei minimi dettagli, essendo sufficiente una loro programmazione nei loro tratti essenziali. Può, quindi, ritenersi sussistente il vincolo della continuazione in relazione a quei reati che costituiscono attuazione del programma associativo e la cui commissione era prevedibile sin dal momento della adesione all sodalizio criminale, sebbene questi fossero stati pianificati solo nei loro caratteri essenziali. Non è, invece, configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481). Nel caso di specie, le estorsioni attuate nel territorio controllato dall'associazione di tipo mafioso rientravano nel programma associativo del sodalizio criminale e il Bottino poteva prefigurarsi, all'atto della sua adesione, di essere destinato alla commissione di siffatti reati. La Corte di appello afferma che i reati di estorsione in relazione ai quali l'odierno ricorrente invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato non sarebbero stati da lui programmati sin dalla sua adesione al clan di camorra, ma non chiarisce quali sarebbero gli eventi contingenti od occasionali che portano a ritenere che la commissione del reato sia il frutto di una decisione estemporanea. In particolare, quanto alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che la condotta estorsiva del Bottino sia stata arrestata su impulso di un suo superiore gerarchico in seno all'associazione di tipo mafioso esprime che anche tale condotta costituiva attuazione delle direttive impartite dal clan e che solo per una circostanza del tutto occasionale, ossia la vicinanza della vittima ai superiori gerarchici del Bottino, il delitto non è stato portato ad ulteriori conseguenze; l'evento estemporaneo incide, tuttavia, sulla cessazione della condotta criminosa, non sulla determinazione, da parte del Bottino, di commettere l'estorsione. 2. Concludendo, l'ordinanza impugnata dleve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Ann
Sentenza Cassazione n. 36845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris