CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 10969/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rosina [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel procedimento in cui è parte civile oltre:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di TrentoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Giovanni BattistaBertolini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale, come dadelega depositata, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesadella parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria già in atti,depositando conclusioni e nota spese.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], precisa diessere difensore di ufficio nel merito, e ha concluso riportandosi alla memoriadepositata; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del quale precisa di essere difensore difiducia, ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trento, all’esito di trattazione inpubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti diMerz [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato didiffamazione, contestato per avere offeso, in concorso tra loro e con più atti esecutividi un medesimo disegno criminoso, l'onore e la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],quale pubblico ministero titolare di un procedimento penale in cui [OSCURATO:PERSONA] risultavaessere persona offesa, mediante affermazioni offensive contenute nell'atto diopposizione all'archiviazione depositato il 17 luglio 2020, e successivo atto integrativodel 4 settembre 2020, atti materialmente predisposti da [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritti da Rosinanella sua qualità di difensore del primo.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce nove motivi di seguito enunciatinei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo deduce violazione del diritto costituzionale di difesa e dellanormativa sul legittimo impedimento in relazione alla sentenza del giudice di pace diTrento nella parte in cui affronta l'impossibilità a comparire del dott. [OSCURATO:PERSONA] in relazioneall'udienza del 4 Marzo 2024, per motivi di salute, rappresentati e verbalizzati dallegale, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di Pace non ha disposto il dovuto rinvio impedendo alMerz di avere l'ultima parola. omettendo di considerare uno dei certificati mediciemessi nel tempo a partire dal primo certificato del 31 maggio 2019 fino a quellorelativo all'impedimento dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Risulta infatti che l’imputato avevala febbre già dai giorni precedenti. Il giudice di pace, in caso di dubbio, avrebbedovuto disporre la visita fiscale per l'accertamento dello stato febbrile.3.2.Col secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di pacee del Tribunale sull'istanza di riunione dei procedimenti penali n. 204/21 R.G.N.R. en. 3181/20 R.G.N.R. La difesa aveva richiesto fin dall'inizio la riunione deiprocedimenti penali ma al riguardo vi è omessa pronuncia che ha gravementeostacolato la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ed ha avuto anche come conseguenza una doppiapronuncia da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in sede diremissione ex art. 45 c.p.p. L'imputato ha impugnato il provvedimento n. 28248 del18 maggio 2023 e il provvedimento n. 42445 del 27 settembre 2023, entrambiemessi dalla Quinta Sezione di questa Corte. A fronte del silenzio della QuintaSezione, il [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto reiterare l'istanza di revoca delle predette ordinanze.L'omessa pronuncia sull'istanza di riunione ha violato il diritto costituzionale didifesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale si è visto costretto ad una doppia attività difensiva avanti alGiudice di pace, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento n. 204/21 R.G.N.R. e al giudice dott.Miori nel procedimento n. 3181/20 R.G.N.R.3.3.Col terzo motivo deduce la violazione del principio del giudice naturale exart. 25 Cost., nel processo conclusosi con la sentenza della dottoressa Schiavo, quiimpugnata, si sono susseguiti diversi giudici. Il presidente del Tribunale ha posto inessere una serie di violazioni della normativa sul giudice naturale che il dott. [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato avanti il Tribunale di Trieste.3.4.Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza n. 72/24 del Giudice dipace di Trento e della sentenza n. 5/25 del Tribunale di Trento perché integrano ireati di falso ideologico per omissione, di calunnia aggravata e continuata ai dannidell’imputato [OSCURATO:PERSONA]. Sia il Giudice di pace che il Giudice di appello non hannoconsiderato tutte le prove documentali prodotte nonché tutta la giurisprudenzaprospettata dal [OSCURATO:PERSONA] nelle memorie che vengono richiamate in ricorso. Il dottor Merzha svolto nelle varie fasi del processo le proprie difese corredate di prove documentalie di riferimenti giurisprudenziali che i giudici hanno ignorato, con ciò incorrendo nelreato di falso ideologico per omissione, oltre che in quello di calunnia aggravata econtinuata ai danni del dottor [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al reato di calunnia si precisa che lanorma punisce anche la calunnia indiretta, come statuito dalle Sezioni Unite del23.2.1996 n. 2110, i cui principi sono vincolanti ex art. 618 del codice di rito.Si evidenzia che il dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto magistrato, e il dott. [OSCURATO:PERSONA] in quantoavvocato, sono esperti di diritto per definizione, entrambi sanno bene che il dott.[OSCURATO:PERSONA] è innocente. Il procedimento penale n. 204/21 R.G.N.R., celebrato dal Giudicedi pace di Trento, ed il successivo appello avanti il Tribunale di Trento, hanno di fattointimidito il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la sentenza impugnata si basa sulla quereladel 02/12/2020 del D’[OSCURATO:PERSONA] che si risolve in una manipolazione dello scritto dal dott.[OSCURATO:PERSONA] e in una falsificazione dello stesso testo. Si legga e si consideri in particolare ilparagrafo 12 della memoria del 20 gennaio 2023, da intendersi qui integralmentetrascritta.3.5.Col quinto motivo deduce l'inesistenza della diffamazione nei confronti deldott. [OSCURATO:PERSONA]. Per tutte le ragioni esaminate e per le prove di cui alle memoriedifensive prodotte, il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna diffamazione nei confrontidel D’[OSCURATO:PERSONA], si è limitato ad esercitare il proprio diritto di denuncia sancito e previstodall'art. 51 cod. pen. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di magistrato garante delcontribuente, ha esercitato altresì il proprio dovere di denuncia ex articoli 331, 332del codice di rito e 361 cod. pen. poiché nel corso di vari procedimenti amministrativifiscali promossi da cittadini contribuenti questi ultimi hanno denunciato il dott.[OSCURATO:PERSONA]. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha diffamato ma ha descritto la verità fattuale dei reaticommessi dal [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare dei seguenti reati: rifiuto di atti di ufficio,omissione, falsità ideologica, favoreggiamento personale, calunnia e tutti gli altri reatielencati nella memoria del 27 gennaio 2022.3.6.Col sesto motivo deduce che il fatto di cui all'imputazione del procedimentopenale n. 204/21 R.G.N.R. non costituisce reato. La procura di Trento ha configuratocome diffamazione dei fatti che tutt'al più costituiscono ingiuria. Nella fattispecie,tutte le presunte offese sono contenute in scritti diretti dal dott. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA],che era il P.M. destinatario dell'opposizione della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta diarchiviazione formulata dallo stesso P.M. [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] ammetteciò a pagina 3 della sentenza impugnata in cui così si attesta: “le frasi che siassumono diffamatorie sono infatti contenute in due distinti scritti difensiviall'autorità giudiziaria intesa sia come giudice che come pubblico ministero...”.A tutto concedere, la fattispecie di cui alla sentenza impugnata potrebbe darluogo al massimo all'ingiuria, ma essendo il fatto non più previsto dalla legge comereato la sentenza impugnata va cassata con conseguente assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] perchéil fatto non costituisce reato.3.7. Col settimo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale con riguardo all'art. 598 cod. pen. per non essersi ritenuta sussistentela relativa scriminante. Il giudice ritiene che le espressioni utilizzate nei due scritti afirma del [OSCURATO:PERSONA] siano calunniose e che pertanto fuoriescono dall'ambito di operativitàdella scriminante in parola. L'affermazione nella sua genericità impone un duplicerilievo: se il termine ‘calunnioso’ è stato utilizzato in un'accezione atecnica e quindiquale sinonimo di ingiurioso, non v’è chi non veda come l’esimente in parola troviapplicazione, salva la verifica del requisito della rilevanza ed attinenza con i fatti dicui è processo; se invece il termine ‘calunnioso’ è stato utilizzato in senso tecnico-giuridico appare ancora più evidente la fallacità dell'argomentazione del Giudicepoiché nelle frasi contenute negli scritti del dott. [OSCURATO:PERSONA] non si accusa il dott. D'Angelodi aver commesso alcun reato sapendolo innocente. Anche riguardo alla richiestagiudice non appaiono convincenti non fosse altro che per la tautologicacaratterizzazione delle stesse. Nel valutare analiticamente ciascuna espressioneutilizzata va tenuto bene a mente il momento processuale nel quale le stesse hannotrovate ingresso. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] si oppone alla richiesta di archiviazione avanzata daldott. [OSCURATO:PERSONA] contestando, certamente con toni forti, quella che ritiene una gravecarenza del Pubblico Ministero nel compimento delle indagini e nella motivazione-nonmotivazione della richiesta di archiviazione. Lo scopo del [OSCURATO:PERSONA] era in quel frangentequello di stigmatizzare agli occhi del G.i.p. il comportamento inadeguato del lavorosvolto dal Pubblico Ministero nelle indagini e nella successiva richiesta diarchiviazione. A prescindere dai toni certamente forti resta il fatto che ciascuna dellefrasi utilizzate mira a colpire quelle che a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] altro non sono se non dellemacroscopiche carenze nell'indagine. L’attinenza è dimostrata dal fatto che sichiedeva infatti il compimento di ulteriori indagini.3.8. Con l’ottavo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche. In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] chiede l'applicazione delle attenuanti genericheessendo egli del tutto incensurato.3.9. Col nono motivo deduce la violazione delle norme sulla competenza permateria in relazione al reato di diffamazione che è pacificamente di competenza delTribunale e difatti il processo originato della querela della giudice Santel, rubricato aln. 3181/20 R.G.N.R. pendeva davanti al Tribunale di Trento per la medesima ipotesidi reato. La violazione della competenza per materia determina la nullità dellasentenza penale configurandosi una nullità assoluta, insanabile, rilevabile di ufficio inogni stato e grado.Tutto ciò premesso si chiede l’annullamento della sentenza impugnata.4. In data 13.1.2016 è pervenuta una nota a firma di [OSCURATO:PERSONA] con cui siarticolano ulteriori doglianze che ruotano intorno ai medesimi temi e ad altre vicende.In data 16.1.2026 è pervenuta un’ulteriore nota, sempre a firma di [OSCURATO:PERSONA],avente come oggetto: motivi nuovi in relazione ai fatti successivi alle note del13.1.2016.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi, diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.5.1. Col primo motivo deduce l'erronea estensione della querela all'avv. [OSCURATO:PERSONA],il vizio di motivazione apparente e violazione di legge. Al riguardo il Giudice di appello,come quello di primo grado, offre un'interpretazione parziale dell'art. 123 cod. pen.,non allineata con la giurisprudenza della Suprema Corte. Innanzitutto, si rileva lavolontà punitiva selettiva del querelante, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha sporto querela neiconfronti del solo [OSCURATO:PERSONA], pur conoscendo perfettamente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non solo sotto ilprofilo anagrafico ma per il ruolo concretamente svolto. Nella vicenda, il dott.D’[OSCURATO:PERSONA], esperto di diritto penale, aveva ben compreso dalla lettura dei due scrittiincriminati che la condotta attribuita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] era altra, autonoma e diversarispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA].L'estensione soggettiva della querela ex art. 123 c.p. opera soltanto quando gliautori siano legati da un vincolo collaborativo consapevole e da univocità di intenti,essa presuppone, cioè, un concorso nel medesimo fatto. Nel caso di specie sianell'atto di opposizione, sia nella successiva integrazione è chiarissimo che gli scrittisono stati redatti dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha apposto la propria firma al termine dellanarrativa. Tale circostanza è stata riconosciuta come pacifica dai giudici di merito. Ilruolo del difensore, attuale ricorrente, si è limitato alla mera sottoscrizione ai fini deldeposito dei due scritti. L’apporto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a condotta già perfezionatasi incapo al [OSCURATO:PERSONA] si è limitato al deposito dei due scritti sicché non può parlarsi nel casodi specie di concorso nel medesimo fatto; difetta quindi il presupposto dellaconvergenza consapevole (anche sotto il profilo del dolo, qui neppure allegato intermini di condotte ideative di [OSCURATO:PERSONA]) e, per riflesso, manca qualsiasi reato deldifensore a cui estendere la querela.In definitiva, la Corte territoriale ha presunto l'estensione verso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sola notorietà del difensore, dal richiamo a formule di stile e dalla sua firmasugli atti, senza verificare l'identità del fatto diffamatorio e l'esistenza di un apportoconcorsuale (materiale o morale) di analogo tenore. Impostazione, questa, checontrasta con i principi di diritto e si traduce in violazione di legge e vizio dimotivazione. In via subordinata, ove si ritenesse configurabile una sorta di estensioneoggettiva della volontà punitiva, essa non oltrepassa comunque i confini del fattostorico oggetto di querela e non si propaga a diverse imputazioni/condotte.5.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge, assumendo che la merafirma non prova l’apporto causale e la volontà offensiva e che devono essere tenutidistinti i profili deontologici e quelli penali. Si rileva anche l’errore sul fatto peraffidamento qualificato. Gli scritti di opposizione e integrazione sono stati ideati ematerialmente predisposti dal solo [OSCURATO:PERSONA], tali atti recano la sola sua firma, in primapersona, in calce alla narrativa. Il contributo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato alla merasottoscrizione a soli fini del deposito senza intervento ideativo o direttivo sulcontenuto delle espressioni contestate. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] è un civilista mentre il dott.[OSCURATO:PERSONA] è stato magistrato giudicante penale presso la Corte di appello di Venezia. L’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha confidato, in buona fede, nella competenza penale del dott. [OSCURATO:PERSONA] circa lalegittimità del testo che il magistrato gli chiese di depositare, con conseguenteassenza della rappresentazione della offensività. Discende l'assenza di qualsivogliaapporto, certamente non materiale ma neppure morale, da parte del [OSCURATO:PERSONA] rispettoalle frasi ritenute offensive.Si evidenzia infine che la cooperazione colposa è istituto proprio dei reati colposi,e non è ammissibile un concorso colposo in un delitto doloso come la diffamazione.5.3. Col terzo motivo si lamenta la mancata applicazione della scriminante exart. 598 c.p. e il vizio di motivazione per essere stata essa negata in modo astratto,illogico ed apparente. La causa di non punibilità tutela la libertà di discussionedifensiva, l'esimente opera quando le espressioni offensive, anche se non necessarienella forma, siano funzionali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia.L'attinenza va accertata in concreto, correlando ciascuna espressione alle tesi e agliscopi difensivi perseguiti. Il giudice di secondo grado ha negato l'operatività dell'art.598 sulla base di una percezione generica, senza confrontarsi con le ragioni di appelloche spiegavano la funzione difensiva delle espressioni utilizzate dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] inrapporto al thema decidendum (cioè alla illegittimità e all'incoerenza delle richiestedi archiviazione). Manca nel provvedimento impugnato il necessario vaglio, ‘frase perfrase’, e il raffronto tra scopo e natura del procedimento (opposizione alla richiestadi archiviazione) e contenuto delle critiche, pure aspre, all'operato del P.M. che quellarichiesta ha formulato.Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di appello, l'operativitàdell'art. 598 cod. pen. non richiede che le offese siano specifiche o determinate in sé:i requisiti legali sono l'attinenza diretta e immediata e la funzionalità difensiva rispettoal thema decidendum. La genericità può semmai rilevare come indice di scarsapertinenza ma non è di per sé causa ostativa. Il giudice avrebbe dovuto, comeperaltro indicato dalla difesa già nell'atto di appello, individuare le singole espressionie ricondurle ai passaggi argomentativi funzionali a dimostrare i vizi della richiesta diarchiviazione, recte i vizi e le manchevolezze dell’indagine che ha preceduto larichiesta di archiviazione, indi verificare, se ancorché aspre e travalicanti il limitedell'educazione, esse servissero a sostenere le tesi difensive, sollecitando i dovutiapprofondimenti istruttori. La mera severità o sgradevolezza lessicale non esclude diper sé l'attinenza, rivela invece la strumentalità rispetto al fine difensivo. Le censureriportate nell'atto di appello dimostrano che le frasi redatte da [OSCURATO:PERSONA] erano dirette acriticare carenze ricostruttive e valutative del Pm, omissioni di indagine e passaggiillogici privi di motivazione della richiesta di archiviazione, allo scopo di sollecitarne ilrigetto attraverso il rinnovato controllo da parte del G.i.p., e ciò al precipuo ed unicofine di condurre quantomeno ad una rimessione degli atti al Pm per lo svolgimentodi indagini suppletive, quelle stesse che negligentemente, a parere del [OSCURATO:PERSONA], nonerano state compiute.Si riportano poi i passaggi testuali dell'atto di appello che evidenziavano lafunzione difensiva e l'attinenza delle espressioni del [OSCURATO:PERSONA] al thema decidendum.Anche con riferimento all'affermazione “questo Pm è un vero segugio”, checertamente, più di ogni altra fra quelle nel capo di imputazione, travalica il linguaggiodi una corretta dialettica processuale, non può negarsi la specifica e puntualeveicola un giudizio strettamente funzionale all'opposizione ex art. 410 del codice dirito, denunciando l'insufficienza dello sforzo investigativo del P.m. a fondamento dellarichiesta di archiviazione; essa non contiene denigrazione gratuita ma censura delladiligenza investigativa costituente proprio l'oggetto del controllo sollecitato al G.i.p.In tal senso la locuzione, benché aspra, è pertinente e strumentale al finedifensivo perché mira a rappresentare in forma iperbolica la discrasia tra la gravitàdelle omissioni e la richiesta di non esercizio dell'azione penale, tenuto conto che larichiesta aveva ad oggetto proprio il compimento di altre indagini a fronte, per il dott.[OSCURATO:PERSONA], di un’imbarazzante carenza di quelle già svolte.5.4. Col quarto motivo deduce la tardività della querela limitatamente al capoA (atto del 17 luglio 2020), risultando il dies a quo erroneamente ancoratoall'ordinanza di archiviazione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione. Iltermine di tre mesi decorre infatti dal momento in cui la persona offesa ha conseguitoeffettiva conoscenza del fatto-reato e dell'identità dell'autore, non è richiesto unprovvedimento giurisdizionale formale, rileva la concreta percezione del contributooffensivo anche attraverso atti processuali che erano già nella sfera di disponibilitàdel querelante. La sentenza individua il dies a quo a seguito dell'ordinanza diarchiviazione assumendo che solo allora il P.M. avrebbe conosciuto le frasi di [OSCURATO:PERSONA].Questa impostazione confonde un atto del procedimento con la regola legale:la conoscenza può e deve essere accertata in concreto verificando quando l'offesoabbia avuto contezza del contenuto degli scritti già depositati (17 luglio 2020 e04/09/2020). Nel procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione lafissazione di un’apposita udienza dinanzi al G.i.p. comporta in via ordinaria lapartecipazione del Pubblico ministero; in tale cornice fisiologica la conoscenza delleespressioni contenute nell'opposizione non può di certo presumersi contestualeall'ordinanza di archiviazione, è al contrario plausibile, o comunque doverosoaccertare, il fatto che il P.m. abbia avuto o avrebbe dovuto avere, secondo ordinariadiligenza, contezza del contenuto sin dalla data del deposito, comunque primadell'udienza.Il dies a quo non può dunque essere ancorato in via automatica all'ordinanzaoccorrendo una verifica concreta del momento di effettiva conoscenza. Lamotivazione si limita all’assioma “conoscenza solo dopo il 16.11.2020”, senza indicarealcun dato oggettivo (ad esempio protocolli di trasmissione, date di accesso, ricevutedi avvenuta comunicazione). Manca ogni raffronto con i dati certi del fascicolo, né sispiega perché un PM, parte del relativo procedimento, sarebbe rimasto ignaro sinoall'ordinanza. Ne deriva vizio di motivazione del provvedimento impugnato per il capoA (atto del 17 luglio 2020). Anche solo assumendo una conoscenza coeva o prossimaal deposito, il termine trimestrale scadeva il 17/10/2020 mentre la querela è del02/12/2020 e quindi tardiva; per il capo B (atto del 04/09/2020) il termine sarebbescaduto il 04/12/2020, la querela del 2 12 risulta invece tempestiva. La sentenza,non distinguendo i due episodi, ha applicato un criterio unitario sganciatodall'accertamento concreto sulla conoscenza effettiva dell’atto.6. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono entrambi inammissibili, sia pure ciascuno per ragioni, sue,proprie.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché propostopersonalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod.proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimitàesclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte dicassazione.Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, hannoindividuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazionedell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio deldiritto di impugnazione in cassazione. Affermano in motivazione le Sezioni Unite che«[l]'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza,generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalitànell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso percassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanzae da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempola diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale,ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivodell'art. 613, comma 1».Dunque, la sottoscrizione non è una mera attività di accettazione della paternitàdell'atto ma è l'espressione della rappresentanza tecnica: lo jus postulandi nelgiudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen. è riservato esclusivamenteal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È il difensore arappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art.614, comma 2, cod. proc. pen.).Come osservano le Sezioni Unite, la parte non può esercitare questi poteripersonalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di unostrumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge chegli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restanodella parte.È oramai pacifico che il ricorso per cassazione non può essere proposto dallaparte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - rimasto invariato a seguito della cd. RiformaCartabia - dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" delmandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce aldifensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv.281475 – 01)Nel caso di specie, il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato, conautenticazione della firma da parte di un notaio. Ad esso risulta allegata unicamenteuna procura speciale per il deposito dell’impugnazione conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Benanti, difensore di ufficio.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo non coglie nel segno sia nella parte in cui assume che laquerela sia stata proposta dal dott. D’[OSCURATO:PERSONA] solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siaove afferma che l’apporto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esaurito nel deposito dei duescritti incriminati, sicché non si sarebbe potuto parlare di concorso dello stesso nelmedesimo fatto.Il contenuto della querela in atti non lascia dubbi sulla sua riferibilità sia a SandroMerz che all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come già precisato nella sentenza impugnata, nonsolo, nella querela, non vi è un’espressa esclusione del ricorrente, ma vi è anziun’espressa sua menzione quale difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del quale ilMerz aveva depositato l’atto di opposizione.Non è contestato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia sottoscritto l’atto di opposizioneall’archiviazione, e relativa integrazione, nella qualità rivestita. Sicché i due atti, adifferenza del ricorso per cassazione del [OSCURATO:PERSONA], sono evidentemente riferibili alpatrocinio di un difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ebbe, appunto, a sottoscriverli dopoaver ricevuto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di nomina a difensore di fiducia conconferimento di ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, debitamente allegataall’atto sottoscritto.Non corrisponde dunque al vero che egli si limitò al deposito degli atti, avendoliinnanzitutto fatti propri con la sottoscrizione in qualità di difensore di fiducia dell’allorapersona offesa [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, come correttamente osserva il Tribunale nella sentenzaimpugnata, spetta all'autorità giudiziaria individuare compiutamente gli autori delreato, come peraltro è stato pure espressamente richiesto nella querela in oggettodalla persona offesa.3.2. Manifestamente infondato è – quindi - anche il secondo motivo che reclamal’estraneità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un suo contributo materiale e moralerispetto agli scritti del [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la mera firma non proverebbe l’apportocausale e la volontà offensiva, e che devono essere tenuti distinti i profili deontologicie quelli penali.È di tutta evidenza che [OSCURATO:PERSONA] è un avvocato che svolge il ministero didifensore e che, quindi, di là della specializzazione civilistica che adduce, conosce leconseguenze del suo agire. In particolare, l’atto di opposizione, come anche larelativa integrazione, si presentano come atti da lui predisposti, essendovinell’intestazione espresso richiamo del mandato ricevuto dall’assistito [OSCURATO:PERSONA], o checomunque sono stati da lui fatti propri attraverso l’apposizione della sottoscrizione incalce ad essi.D’altronde non trova alcun addentellato in atti, l’errore sul fatto per affidamentoqualificato di cui pure fa cenno il ricorso. Ciò che risulta per tabulas - e non risultasmentito da altre emergenze disponibili, neppure evidenziate dalla difesa - è chel’atto di opposizione, e relativa integrazione, reca la firma del [OSCURATO:PERSONA] quale difensoreche aveva ricevuto espresso mandato difensivo da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che gli attipossono essere stati ideati e materialmente predisposti dal solo [OSCURATO:PERSONA], non esclude inalcun modo il concorso del [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, difensore del [OSCURATO:PERSONA], cheapponendo la sua firma in calce all’atto dopo aver dato atto del mandato ricevuto,debitamente allegato all’atto medesimo, fece evidentemente proprio il contenutodell’atto medesimo.Da tale contenuto si vorrebbero, ora, prendere le distanze adducendo improbabiliaffidamenti sulla bontà di quanto si era sottoscritto, che avrebbero all’epoca esentatoil difensore addirittura dal leggere l’atto che andava a sottoscrivere, le cui evidenzediffamatorie non consentono di dubitare della comprensione della loro portata ancheda parte di un avvocato non esperto in materia penale.5.3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancata applicazione dellascriminante ex art. 598 c.p. e il vizio di motivazione è anch’esso inammissibile. Dallamera lettura degli atti incriminati balza evidente come, a differenza di quanto assumeil ricorso, non si tratti di espressioni offensive che, anche se non necessarie nellaforma, siano funzionali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia.L'attinenza, come evidenzia il ricorso, va accertata in concreto, correlando leespressione alle tesi e agli scopi difensivi perseguiti, ed il Tribunale, a differenza diquanto assume il motivo in scrutinio, ha negato l'operatività dell'art. 598 c.p. avendoben presenti il tenore e la portata delle frasi offensive ed il contesto in cui furonoespresse, accuratamente individuate sia nel capo d’imputazione che nella stessacitata querela, come emerge dalle conclusioni che ha raggiunto dopo avere, tra l’altro,espressamente richiamato, sul punto, la sentenza del primo giudice. Tale sentenzaaveva, a sua volta, già dato conto delle ragioni che rendevano, e rendono,palesemente non invocabile, nel caso di specie, l’applicazione della scriminante di cuiall’art. 598 cod. pen., evidenziando con argomento del tutto tranciante, come l’attodi opposizione non avesse esitato a fare ricorso non solo ad espressioni diffamatoriema addirittura calunniatorie nei confronti del titolare delle indagini, il dott. D’[OSCURATO:PERSONA],in definitiva additato come ‘reo’ di condotte che integrano l’illecito disciplinare, se nonun reato, con espressi riferimenti a quello di omissione di atti di ufficio e di rifiuto di“Ma tale confusione e? Funzionale al disegno criminoso del dr. [OSCURATO:PERSONA]”, e ancora“risulta che il dr [OSCURATO:PERSONA] ha omesso dolosamente”, “ha omesso tutto ma propriotutto ciò che il codice di procedura penale impone al pubblico ministero. Il dottorD'[OSCURATO:PERSONA] si è rivelato un abile insabbiatore”. E tutto ciò, come evidenzia il primogiudice, per aver chiesto l’archiviazione del procedimento penale in cui figurava comepersona offesa il [OSCURATO:PERSONA] (che ove avesse avuto anche un solo dato concreto sullascorrettezza dell’agire del P.m., ben avrebbe potuto, e dovuto, segnalarlo nelle sediappropriate, invece di infarcire l’atto di opposizione con pesanti insinuazioni, prive diun benché minimo fondamento, divenute via via delle vere e proprie accuse). Accuserimaste affidate alla mera prospettazione, nella sostanza anche generica, dell’atto diopposizione, che si delineano, in vero, piuttosto come una sorta di conseguenzialegemmazione dell’assunto difensivo della fondatezza della denuncia del [OSCURATO:PERSONA] edell’incompletezza delle indagini, più che come un argomento strettamentefunzionale all’impostazione difensiva. Accuse che, pertanto, per la loro apoditticitànon possono in alcun modo trovare giustificazione nell’esigenza difensiva.L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offesecontenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie eamministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti,considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e nonpuò, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose (Sez. 5, Sentenza n. 32823 del06/02/2019, Rv. 276773 -01).Costituisce anch’esso principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,quello secondo cui in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere lascriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmentecontenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori inprocedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che leespressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto dellacontroversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegnodella tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche nonnecessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 8421 del 23/01/2019, Rv.275620 – 01).Da qui la corretta conclusione – anche – del Tribunale che le espressioniadoperate nel caso di specie difettano in modo assoluto dei requisiti richiesti affinchépossa ritenersi configurabile la causa di non punibilità in argomento, nonconcernendo, esse, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia nérivestendo rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesiprospettata o per l'accoglimento della domanda proposta.Osserva, in particolare, il Tribunale che “[i]invero gli imputati, negli scrittidifensivi in parola, hanno rivolto al P.M. [OSCURATO:PERSONA] offese e finanche accuse generichee indeterminate, totalmente avulse dal merito del provvedimento (una richiesta diarchiviazione) emesso da quest'ultimo e opposto dagli imputati”.Rimane evidente che nel caso in esame non si tratta di “mera severità osgradevolezza lessicale” che non esclude di per sé l'attinenza e rivela invece lastrumentalità rispetto al fine difensivo”. Le frasi contenute negli atti non erano affattofunzionali per criticare carenze ricostruttive e valutative del P.m., assunte omissionidi indagine e presunti passaggi illogici privi di motivazione della richiesta diarchiviazione, e si sono piuttosto risolte in gratuite accuse ed offese alla persona deldott. D’[OSCURATO:PERSONA], prima ancora che allo stesso come Pubblico Ministero.Laddove, peraltro, l'affermazione “questo Pm è un vero segugio”, a cui fariferimento il ricorso per dimostrare la funzionalità dell’espressione adoperata rispettoallo scopo difensivo, non è certamente la più emblematica, sebbene essa contribuiscaunitamente alle altre ben più gravi adoperate a dare il senso della portata delloscritto.Sotto tale profilo il ricorso è anche generico perché finisce in definitiva conl’appuntarsi su una sola delle diverse espressioni offensive incriminate, che non è perdi più neppure quella che maggiormente dà conto del tratto altamente diffamatoriodel contesto dello scritto, infarcito di affermazioni, insinuazioni ed accuse pesanti edel tutto gratuite.5.4. Il quarto motivo che deduce la tardività della querela limitatamente all’attodi opposizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], recante la data di deposito del 17 luglio 2020,risultando il dies a quo erroneamente ancorato all'ordinanza di archiviazione, èmanifestamente infondato.E’ vero che, come prospetta, il ricorso nel procedimento di opposizione allarichiesta di archiviazione la fissazione di un’apposita udienza dinanzi al G.i.p.comporta in via ordinaria la citazione anche del Pubblico ministero; tuttavia, non èaltrettanto certo che il P.M. partecipi poi all’udienza prendendo conoscenza direttadegli atti di causa. E ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, risultando dallostesso verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito dell’opposizione in parola,che il P.M. non vi prese parte.Sicché il punto non è che il dies a quo non può essere ancorato in via automaticaall'ordinanza emessa all’esito dell’udienza, occorrendo una verifica in concreto delmomento di effettiva conoscenza, ma che la verifica alla stregua degli atti impone diritenere che, nel caso di specie, la conoscenza delle espressioni contenutenell'opposizione, e relativa integrazione, non può presumersi intervenuta primadell'ordinanza di archiviazione, a fronte appunto del dato incontestabile – e noncontestato – della mancata partecipazione – per legge non necessaria - del P.m.all’udienza nella quale sono stati valutati gli atti incriminati.Del tutto inconferente è poi, ai fini di una diversa valutazione, l’assunto difensivoche il P.m. avrebbe dovuto avere, secondo ordinaria diligenza, contezza del contenutodegli atti sin dalla data del deposito, comunque prima dell'udienza, potendo assumererilievo ai fini della verifica del momento della conoscenza soltanto ciò che si èrealmente verificato, non anche quanto avrebbe potuto essere con la ordinariadiligenza.L’unico dato certo è costituito, invece, proprio dal provvedimento del 16.11.2020- cui la stessa persona offesa, in querela, ancora la sua presa di conoscenza degliscritti in questione - con cui il G.i.p., dopo aver disposto l’archiviazione delprocedimento penale, rigettando l’opposizione, ha ritenuto di trasmettere gli atti allaProcura della Repubblica per le proprie determinazioni.Il Tribunale aveva già adeguatamente illustrato le ragioni per le quali la quereladovesse ritenersi tempestiva anche con riferimento all’originario atto di opposizione,individuando il momento conoscitivo a partire dal 16.11.2020. Sicché il motivo èanche meramente reiterativo di una questione già affrontata e risolta dal giudice dimerito.Non potendosi, in buona sostanza, far retroagire la conoscenza della personaoffesa al momento del deposito dell’atto risalente al [OSCURATO:DATA_NASCITA], in mancanza dielementi che potessero attestare che quel deposito comportò anche la presa diconoscenza, effettiva, del suo contenuto da parte del P.m. persona offesa, l’unicodato certo rimane quello del provvedimento di trasmissione dell’ordinanza diarchiviazione e degli atti alla Procura della Repubblica del 16.11.2020.D’altra parte, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte che, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestivitàfornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deveessere risolta a favore del querelante (cfr. tra tane, Sez. 2, Sentenza n. 48027 del18/10/2022, Rv. 284168 – 01).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità deiricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileliquidate in complessivi euro 3.800, 00, oltre accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10969/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 101/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rosina [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel procedimento in cui è parte civile oltre:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di TrentoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Giovanni BattistaBertolini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale, come dadelega depositata, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesadella parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria già in atti,depositando conclusioni e nota spese.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], precisa diessere difensore di ufficio nel merito, e ha concluso riportandosi alla memoriadepositata; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del quale precisa di essere difensore difiducia, ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trento, all’esito di trattazione inpubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti diMerz [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato didiffamazione, contestato per avere offeso, in concorso tra loro e con più atti esecutividi un medesimo disegno criminoso, l'onore e la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],quale pubblico ministero titolare di un procedimento penale in cui [OSCURATO:PERSONA] risultavaessere persona offesa, mediante affermazioni offensive contenute nell'atto diopposizione all'archiviazione depositato il 17 luglio 2020, e successivo atto integrativodel 4 settembre 2020, atti materialmente predisposti da [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritti da Rosinanella sua qualità di difensore del primo.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce nove motivi di seguito enunciatinei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo deduce violazione del diritto costituzionale di difesa e dellanormativa sul legittimo impedimento in relazione alla sentenza del giudice di pace diTrento nella parte in cui affronta l'impossibilità a comparire del dott. [OSCURATO:PERSONA] in relazioneall'udienza del 4 Marzo 2024, per motivi di salute, rappresentati e verbalizzati dallegale, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di Pace non ha disposto il dovuto rinvio impedendo alMerz di avere l'ultima parola. omettendo di considerare uno dei certificati mediciemessi nel tempo a partire dal primo certificato del 31 maggio 2019 fino a quellorelativo all'impedimento dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Risulta infatti che l’imputato avevala febbre già dai giorni precedenti. Il giudice di pace, in caso di dubbio, avrebbedovuto disporre la visita fiscale per l'accertamento dello stato febbrile.3.2.Col secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di pacee del Tribunale sull'istanza di riunione dei procedimenti penali n. 204/21 R.G.N.R. en. 3181/20 R.G.N.R. La difesa aveva richiesto fin dall'inizio la riunione deiprocedimenti penali ma al riguardo vi è omessa pronuncia che ha gravementeostacolato la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ed ha avuto anche come conseguenza una doppiapronuncia da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in sede diremissione ex art. 45 c.p.p. L'imputato ha impugnato il provvedimento n. 28248 del18 maggio 2023 e il provvedimento n. 42445 del 27 settembre 2023, entrambiemessi dalla Quinta Sezione di questa Corte. A fronte del silenzio della QuintaSezione, il [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto reiterare l'istanza di revoca delle predette ordinanze.L'omessa pronuncia sull'istanza di riunione ha violato il diritto costituzionale didifesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale si è visto costretto ad una doppia attività difensiva avanti alGiudice di pace, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento n. 204/21 R.G.N.R. e al giudice dott.Miori nel procedimento n. 3181/20 R.G.N.R.3.3.Col terzo motivo deduce la violazione del principio del giudice naturale exart. 25 Cost., nel processo conclusosi con la sentenza della dottoressa Schiavo, quiimpugnata, si sono susseguiti diversi giudici. Il presidente del Tribunale ha posto inessere una serie di violazioni della normativa sul giudice naturale che il dott. [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato avanti il Tribunale di Trieste.3.4.Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza n. 72/24 del Giudice dipace di Trento e della sentenza n. 5/25 del Tribunale di Trento perché integrano ireati di falso ideologico per omissione, di calunnia aggravata e continuata ai dannidell’imputato [OSCURATO:PERSONA]. Sia il Giudice di pace che il Giudice di appello non hannoconsiderato tutte le prove documentali prodotte nonché tutta la giurisprudenzaprospettata dal [OSCURATO:PERSONA] nelle memorie che vengono richiamate in ricorso. Il dottor Merzha svolto nelle varie fasi del processo le proprie difese corredate di prove documentalie di riferimenti giurisprudenziali che i giudici hanno ignorato, con ciò incorrendo nelreato di falso ideologico per omissione, oltre che in quello di calunnia aggravata econtinuata ai danni del dottor [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al reato di calunnia si precisa che lanorma punisce anche la calunnia indiretta, come statuito dalle Sezioni Unite del23.2.1996 n. 2110, i cui principi sono vincolanti ex art. 618 del codice di rito.Si evidenzia che il dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto magistrato, e il dott. [OSCURATO:PERSONA] in quantoavvocato, sono esperti di diritto per definizione, entrambi sanno bene che il dott.[OSCURATO:PERSONA] è innocente. Il procedimento penale n. 204/21 R.G.N.R., celebrato dal Giudicedi pace di Trento, ed il successivo appello avanti il Tribunale di Trento, hanno di fattointimidito il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la sentenza impugnata si basa sulla quereladel 02/12/2020 del D’[OSCURATO:PERSONA] che si risolve in una manipolazione dello scritto dal dott.[OSCURATO:PERSONA] e in una falsificazione dello stesso testo. Si legga e si consideri in particolare ilparagrafo 12 della memoria del 20 gennaio 2023, da intendersi qui integralmentetrascritta.3.5.Col quinto motivo deduce l'inesistenza della diffamazione nei confronti deldott. [OSCURATO:PERSONA]. Per tutte le ragioni esaminate e per le prove di cui alle memoriedifensive prodotte, il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna diffamazione nei confrontidel D’[OSCURATO:PERSONA], si è limitato ad esercitare il proprio diritto di denuncia sancito e previstodall'art. 51 cod. pen. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di magistrato garante delcontribuente, ha esercitato altresì il proprio dovere di denuncia ex articoli 331, 332del codice di rito e 361 cod. pen. poiché nel corso di vari procedimenti amministrativifiscali promossi da cittadini contribuenti questi ultimi hanno denunciato il dott.[OSCURATO:PERSONA]. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha diffamato ma ha descritto la verità fattuale dei reaticommessi dal [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare dei seguenti reati: rifiuto di atti di ufficio,omissione, falsità ideologica, favoreggiamento personale, calunnia e tutti gli altri reatielencati nella memoria del 27 gennaio 2022.3.6.Col sesto motivo deduce che il fatto di cui all'imputazione del procedimentopenale n. 204/21 R.G.N.R. non costituisce reato. La procura di Trento ha configuratocome diffamazione dei fatti che tutt'al più costituiscono ingiuria. Nella fattispecie,tutte le presunte offese sono contenute in scritti diretti dal dott. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA],che era il P.M. destinatario dell'opposizione della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta diarchiviazione formulata dallo stesso P.M. [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] ammetteciò a pagina 3 della sentenza impugnata in cui così si attesta: “le frasi che siassumono diffamatorie sono infatti contenute in due distinti scritti difensiviall'autorità giudiziaria intesa sia come giudice che come pubblico ministero...”.A tutto concedere, la fattispecie di cui alla sentenza impugnata potrebbe darluogo al massimo all'ingiuria, ma essendo il fatto non più previsto dalla legge comereato la sentenza impugnata va cassata con conseguente assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] perchéil fatto non costituisce reato.3.7. Col settimo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale con riguardo all'art. 598 cod. pen. per non essersi ritenuta sussistentela relativa scriminante. Il giudice ritiene che le espressioni utilizzate nei due scritti afirma del [OSCURATO:PERSONA] siano calunniose e che pertanto fuoriescono dall'ambito di operativitàdella scriminante in parola. L'affermazione nella sua genericità impone un duplicerilievo: se il termine ‘calunnioso’ è stato utilizzato in un'accezione atecnica e quindiquale sinonimo di ingiurioso, non v’è chi non veda come l’esimente in parola troviapplicazione, salva la verifica del requisito della rilevanza ed attinenza con i fatti dicui è processo; se invece il termine ‘calunnioso’ è stato utilizzato in senso tecnico-giuridico appare ancora più evidente la fallacità dell'argomentazione del Giudicepoiché nelle frasi contenute negli scritti del dott. [OSCURATO:PERSONA] non si accusa il dott. D'Angelodi aver commesso alcun reato sapendolo innocente. Anche riguardo alla richiestagiudice non appaiono convincenti non fosse altro che per la tautologicacaratterizzazione delle stesse. Nel valutare analiticamente ciascuna espressioneutilizzata va tenuto bene a mente il momento processuale nel quale le stesse hannotrovate ingresso. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] si oppone alla richiesta di archiviazione avanzata daldott. [OSCURATO:PERSONA] contestando, certamente con toni forti, quella che ritiene una gravecarenza del Pubblico Ministero nel compimento delle indagini e nella motivazione-nonmotivazione della richiesta di archiviazione. Lo scopo del [OSCURATO:PERSONA] era in quel frangentequello di stigmatizzare agli occhi del G.i.p. il comportamento inadeguato del lavorosvolto dal Pubblico Ministero nelle indagini e nella successiva richiesta diarchiviazione. A prescindere dai toni certamente forti resta il fatto che ciascuna dellefrasi utilizzate mira a colpire quelle che a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] altro non sono se non dellemacroscopiche carenze nell'indagine. L’attinenza è dimostrata dal fatto che sichiedeva infatti il compimento di ulteriori indagini.3.8. Con l’ottavo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche. In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] chiede l'applicazione delle attenuanti genericheessendo egli del tutto incensurato.3.9. Col nono motivo deduce la violazione delle norme sulla competenza permateria in relazione al reato di diffamazione che è pacificamente di competenza delTribunale e difatti il processo originato della querela della giudice Santel, rubricato aln. 3181/20 R.G.N.R. pendeva davanti al Tribunale di Trento per la medesima ipotesidi reato. La violazione della competenza per materia determina la nullità dellasentenza penale configurandosi una nullità assoluta, insanabile, rilevabile di ufficio inogni stato e grado.Tutto ciò premesso si chiede l’annullamento della sentenza impugnata.4. In data 13.1.2016 è pervenuta una nota a firma di [OSCURATO:PERSONA] con cui siarticolano ulteriori doglianze che ruotano intorno ai medesimi temi e ad altre vicende.In data 16.1.2026 è pervenuta un’ulteriore nota, sempre a firma di [OSCURATO:PERSONA],avente come oggetto: motivi nuovi in relazione ai fatti successivi alle note del13.1.2016.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi, diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.5.1. Col primo motivo deduce l'erronea estensione della querela all'avv. [OSCURATO:PERSONA],il vizio di motivazione apparente e violazione di legge. Al riguardo il Giudice di appello,come quello di primo grado, offre un'interpretazione parziale dell'art. 123 cod. pen.,non allineata con la giurisprudenza della Suprema Corte. Innanzitutto, si rileva lavolontà punitiva selettiva del querelante, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha sporto querela neiconfronti del solo [OSCURATO:PERSONA], pur conoscendo perfettamente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non solo sotto ilprofilo anagrafico ma per il ruolo concretamente svolto. Nella vicenda, il dott.D’[OSCURATO:PERSONA], esperto di diritto penale, aveva ben compreso dalla lettura dei due scrittiincriminati che la condotta attribuita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] era altra, autonoma e diversarispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA].L'estensione soggettiva della querela ex art. 123 c.p. opera soltanto quando gliautori siano legati da un vincolo collaborativo consapevole e da univocità di intenti,essa presuppone, cioè, un concorso nel medesimo fatto. Nel caso di specie sianell'atto di opposizione, sia nella successiva integrazione è chiarissimo che gli scrittisono stati redatti dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha apposto la propria firma al termine dellanarrativa. Tale circostanza è stata riconosciuta come pacifica dai giudici di merito. Ilruolo del difensore, attuale ricorrente, si è limitato alla mera sottoscrizione ai fini deldeposito dei due scritti. L’apporto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a condotta già perfezionatasi incapo al [OSCURATO:PERSONA] si è limitato al deposito dei due scritti sicché non può parlarsi nel casodi specie di concorso nel medesimo fatto; difetta quindi il presupposto dellaconvergenza consapevole (anche sotto il profilo del dolo, qui neppure allegato intermini di condotte ideative di [OSCURATO:PERSONA]) e, per riflesso, manca qualsiasi reato deldifensore a cui estendere la querela.In definitiva, la Corte territoriale ha presunto l'estensione verso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sola notorietà del difensore, dal richiamo a formule di stile e dalla sua firmasugli atti, senza verificare l'identità del fatto diffamatorio e l'esistenza di un apportoconcorsuale (materiale o morale) di analogo tenore. Impostazione, questa, checontrasta con i principi di diritto e si traduce in violazione di legge e vizio dimotivazione. In via subordinata, ove si ritenesse configurabile una sorta di estensioneoggettiva della volontà punitiva, essa non oltrepassa comunque i confini del fattostorico oggetto di querela e non si propaga a diverse imputazioni/condotte.5.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge, assumendo che la merafirma non prova l’apporto causale e la volontà offensiva e che devono essere tenutidistinti i profili deontologici e quelli penali. Si rileva anche l’errore sul fatto peraffidamento qualificato. Gli scritti di opposizione e integrazione sono stati ideati ematerialmente predisposti dal solo [OSCURATO:PERSONA], tali atti recano la sola sua firma, in primapersona, in calce alla narrativa. Il contributo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato alla merasottoscrizione a soli fini del deposito senza intervento ideativo o direttivo sulcontenuto delle espressioni contestate. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] è un civilista mentre il dott.[OSCURATO:PERSONA] è stato magistrato giudicante penale presso la Corte di appello di Venezia. L’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha confidato, in buona fede, nella competenza penale del dott. [OSCURATO:PERSONA] circa lalegittimità del testo che il magistrato gli chiese di depositare, con conseguenteassenza della rappresentazione della offensività. Discende l'assenza di qualsivogliaapporto, certamente non materiale ma neppure morale, da parte del [OSCURATO:PERSONA] rispettoalle frasi ritenute offensive.Si evidenzia infine che la cooperazione colposa è istituto proprio dei reati colposi,e non è ammissibile un concorso colposo in un delitto doloso come la diffamazione.5.3. Col terzo motivo si lamenta la mancata applicazione della scriminante exart. 598 c.p. e il vizio di motivazione per essere stata essa negata in modo astratto,illogico ed apparente. La causa di non punibilità tutela la libertà di discussionedifensiva, l'esimente opera quando le espressioni offensive, anche se non necessarienella forma, siano funzionali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia.L'attinenza va accertata in concreto, correlando ciascuna espressione alle tesi e agliscopi difensivi perseguiti. Il giudice di secondo grado ha negato l'operatività dell'art.598 sulla base di una percezione generica, senza confrontarsi con le ragioni di appelloche spiegavano la funzione difensiva delle espressioni utilizzate dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] inrapporto al thema decidendum (cioè alla illegittimità e all'incoerenza delle richiestedi archiviazione). Manca nel provvedimento impugnato il necessario vaglio, ‘frase perfrase’, e il raffronto tra scopo e natura del procedimento (opposizione alla richiestadi archiviazione) e contenuto delle critiche, pure aspre, all'operato del P.M. che quellarichiesta ha formulato.Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di appello, l'operativitàdell'art. 598 cod. pen. non richiede che le offese siano specifiche o determinate in sé:i requisiti legali sono l'attinenza diretta e immediata e la funzionalità difensiva rispettoal thema decidendum. La genericità può semmai rilevare come indice di scarsapertinenza ma non è di per sé causa ostativa. Il giudice avrebbe dovuto, comeperaltro indicato dalla difesa già nell'atto di appello, individuare le singole espressionie ricondurle ai passaggi argomentativi funzionali a dimostrare i vizi della richiesta diarchiviazione, recte i vizi e le manchevolezze dell’indagine che ha preceduto larichiesta di archiviazione, indi verificare, se ancorché aspre e travalicanti il limitedell'educazione, esse servissero a sostenere le tesi difensive, sollecitando i dovutiapprofondimenti istruttori. La mera severità o sgradevolezza lessicale non esclude diper sé l'attinenza, rivela invece la strumentalità rispetto al fine difensivo. Le censureriportate nell'atto di appello dimostrano che le frasi redatte da [OSCURATO:PERSONA] erano dirette acriticare carenze ricostruttive e valutative del Pm, omissioni di indagine e passaggiillogici privi di motivazione della richiesta di archiviazione, allo scopo di sollecitarne ilrigetto attraverso il rinnovato controllo da parte del G.i.p., e ciò al precipuo ed unicofine di condurre quantomeno ad una rimessione degli atti al Pm per lo svolgimentodi indagini suppletive, quelle stesse che negligentemente, a parere del [OSCURATO:PERSONA], nonerano state compiute.Si riportano poi i passaggi testuali dell'atto di appello che evidenziavano lafunzione difensiva e l'attinenza delle espressioni del [OSCURATO:PERSONA] al thema decidendum.Anche con riferimento all'affermazione “questo Pm è un vero segugio”, checertamente, più di ogni altra fra quelle nel capo di imputazione, travalica il linguaggiodi una corretta dialettica processuale, non può negarsi la specifica e puntualeveicola un giudizio strettamente funzionale all'opposizione ex art. 410 del codice dirito, denunciando l'insufficienza dello sforzo investigativo del P.m. a fondamento dellarichiesta di archiviazione; essa non contiene denigrazione gratuita ma censura delladiligenza investigativa costituente proprio l'oggetto del controllo sollecitato al G.i.p.In tal senso la locuzione, benché aspra, è pertinente e strumentale al finedifensivo perché mira a rappresentare in forma iperbolica la discrasia tra la gravitàdelle omissioni e la richiesta di non esercizio dell'azione penale, tenuto conto che larichiesta aveva ad oggetto proprio il compimento di altre indagini a fronte, per il dott.[OSCURATO:PERSONA], di un’imbarazzante carenza di quelle già svolte.5.4. Col quarto motivo deduce la tardività della querela limitatamente al capoA (atto del 17 luglio 2020), risultando il dies a quo erroneamente ancoratoall'ordinanza di archiviazione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione. Iltermine di tre mesi decorre infatti dal momento in cui la persona offesa ha conseguitoeffettiva conoscenza del fatto-reato e dell'identità dell'autore, non è richiesto unprovvedimento giurisdizionale formale, rileva la concreta percezione del contributooffensivo anche attraverso atti processuali che erano già nella sfera di disponibilitàdel querelante. La sentenza individua il dies a quo a seguito dell'ordinanza diarchiviazione assumendo che solo allora il P.M. avrebbe conosciuto le frasi di [OSCURATO:PERSONA].Questa impostazione confonde un atto del procedimento con la regola legale:la conoscenza può e deve essere accertata in concreto verificando quando l'offesoabbia avuto contezza del contenuto degli scritti già depositati (17 luglio 2020 e04/09/2020). Nel procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione lafissazione di un’apposita udienza dinanzi al G.i.p. comporta in via ordinaria lapartecipazione del Pubblico ministero; in tale cornice fisiologica la conoscenza delleespressioni contenute nell'opposizione non può di certo presumersi contestualeall'ordinanza di archiviazione, è al contrario plausibile, o comunque doverosoaccertare, il fatto che il P.m. abbia avuto o avrebbe dovuto avere, secondo ordinariadiligenza, contezza del contenuto sin dalla data del deposito, comunque primadell'udienza.Il dies a quo non può dunque essere ancorato in via automatica all'ordinanzaoccorrendo una verifica concreta del momento di effettiva conoscenza. Lamotivazione si limita all’assioma “conoscenza solo dopo il 16.11.2020”, senza indicarealcun dato oggettivo (ad esempio protocolli di trasmissione, date di accesso, ricevutedi avvenuta comunicazione). Manca ogni raffronto con i dati certi del fascicolo, né sispiega perché un PM, parte del relativo procedimento, sarebbe rimasto ignaro sinoall'ordinanza. Ne deriva vizio di motivazione del provvedimento impugnato per il capoA (atto del 17 luglio 2020). Anche solo assumendo una conoscenza coeva o prossimaal deposito, il termine trimestrale scadeva il 17/10/2020 mentre la querela è del02/12/2020 e quindi tardiva; per il capo B (atto del 04/09/2020) il termine sarebbescaduto il 04/12/2020, la querela del 2 12 risulta invece tempestiva. La sentenza,non distinguendo i due episodi, ha applicato un criterio unitario sganciatodall'accertamento concreto sulla conoscenza effettiva dell’atto.6. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono entrambi inammissibili, sia pure ciascuno per ragioni, sue,proprie.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché propostopersonalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod.proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimitàesclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte dicassazione.Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, hannoindividuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazionedell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio deldiritto di impugnazione in cassazione. Affermano in motivazione le Sezioni Unite che«[l]'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza,generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalitànell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso percassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanzae da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempola diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale,ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivodell'art. 613, comma 1».Dunque, la sottoscrizione non è una mera attività di accettazione della paternitàdell'atto ma è l'espressione della rappresentanza tecnica: lo jus postulandi nelgiudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen. è riservato esclusivamenteal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È il difensore arappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art.614, comma 2, cod. proc. pen.).Come osservano le Sezioni Unite, la parte non può esercitare questi poteripersonalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di unostrumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge chegli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restanodella parte.È oramai pacifico che il ricorso per cassazione non può essere proposto dallaparte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - rimasto invariato a seguito della cd. RiformaCartabia - dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" delmandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce aldifensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv.281475 – 01)Nel caso di specie, il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato, conautenticazione della firma da parte di un notaio. Ad esso risulta allegata unicamenteuna procura speciale per il deposito dell’impugnazione conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Benanti, difensore di ufficio.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo non coglie nel segno sia nella parte in cui assume che laquerela sia stata proposta dal dott. D’[OSCURATO:PERSONA] solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siaove afferma che l’apporto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esaurito nel deposito dei duescritti incriminati, sicché non si sarebbe potuto parlare di concorso dello stesso nelmedesimo fatto.Il contenuto della querela in atti non lascia dubbi sulla sua riferibilità sia a SandroMerz che all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come già precisato nella sentenza impugnata, nonsolo, nella querela, non vi è un’espressa esclusione del ricorrente, ma vi è anziun’espressa sua menzione quale difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del quale ilMerz aveva depositato l’atto di opposizione.Non è contestato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia sottoscritto l’atto di opposizioneall’archiviazione, e relativa integrazione, nella qualità rivestita. Sicché i due atti, adifferenza del ricorso per cassazione del [OSCURATO:PERSONA], sono evidentemente riferibili alpatrocinio di un difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ebbe, appunto, a sottoscriverli dopoaver ricevuto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di nomina a difensore di fiducia conconferimento di ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, debitamente allegataall’atto sottoscritto.Non corrisponde dunque al vero che egli si limitò al deposito degli atti, avendoliinnanzitutto fatti propri con la sottoscrizione in qualità di difensore di fiducia dell’allorapersona offesa [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, come correttamente osserva il Tribunale nella sentenzaimpugnata, spetta all'autorità giudiziaria individuare compiutamente gli autori delreato, come peraltro è stato pure espressamente richiesto nella querela in oggettodalla persona offesa.3.2. Manifestamente infondato è – quindi - anche il secondo motivo che reclamal’estraneità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un suo contributo materiale e moralerispetto agli scritti del [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la mera firma non proverebbe l’apportocausale e la volontà offensiva, e che devono essere tenuti distinti i profili deontologicie quelli penali.È di tutta evidenza che [OSCURATO:PERSONA] è un avvocato che svolge il ministero didifensore e che, quindi, di là della specializzazione civilistica che adduce, conosce leconseguenze del suo agire. In particolare, l’atto di opposizione, come anche larelativa integrazione, si presentano come atti da lui predisposti, essendovinell’intestazione espresso richiamo del mandato ricevuto dall’assistito [OSCURATO:PERSONA], o checomunque sono stati da lui fatti propri attraverso l’apposizione della sottoscrizione incalce ad essi.D’altronde non trova alcun addentellato in atti, l’errore sul fatto per affidamentoqualificato di cui pure fa cenno il ricorso. Ciò che risulta per tabulas - e non risultasmentito da altre emergenze disponibili, neppure evidenziate dalla difesa - è chel’atto di opposizione, e relativa integrazione, reca la firma del [OSCURATO:PERSONA] quale difensoreche aveva ricevuto espresso mandato difensivo da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che gli attipossono essere stati ideati e materialmente predisposti dal solo [OSCURATO:PERSONA], non esclude inalcun modo il concorso del [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, difensore del [OSCURATO:PERSONA], cheapponendo la sua firma in calce all’atto dopo aver dato atto del mandato ricevuto,debitamente allegato all’atto medesimo, fece evidentemente proprio il contenutodell’atto medesimo.Da tale contenuto si vorrebbero, ora, prendere le distanze adducendo improbabiliaffidamenti sulla bontà di quanto si era sottoscritto, che avrebbero all’epoca esentatoil difensore addirittura dal leggere l’atto che andava a sottoscrivere, le cui evidenzediffamatorie non consentono di dubitare della comprensione della loro portata ancheda parte di un avvocato non esperto in materia penale.5.3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancata applicazione dellascriminante ex art. 598 c.p. e il vizio di motivazione è anch’esso inammissibile. Dallamera lettura degli atti incriminati balza evidente come, a differenza di quanto assumeil ricorso, non si tratti di espressioni offensive che, anche se non necessarie nellaforma, siano funzionali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia.L'attinenza, come evidenzia il ricorso, va accertata in concreto, correlando leespressione alle tesi e agli scopi difensivi perseguiti, ed il Tribunale, a differenza diquanto assume il motivo in scrutinio, ha negato l'operatività dell'art. 598 c.p. avendoben presenti il tenore e la portata delle frasi offensive ed il contesto in cui furonoespresse, accuratamente individuate sia nel capo d’imputazione che nella stessacitata querela, come emerge dalle conclusioni che ha raggiunto dopo avere, tra l’altro,espressamente richiamato, sul punto, la sentenza del primo giudice. Tale sentenzaaveva, a sua volta, già dato conto delle ragioni che rendevano, e rendono,palesemente non invocabile, nel caso di specie, l’applicazione della scriminante di cuiall’art. 598 cod. pen., evidenziando con argomento del tutto tranciante, come l’attodi opposizione non avesse esitato a fare ricorso non solo ad espressioni diffamatoriema addirittura calunniatorie nei confronti del titolare delle indagini, il dott. D’[OSCURATO:PERSONA],in definitiva additato come ‘reo’ di condotte che integrano l’illecito disciplinare, se nonun reato, con espressi riferimenti a quello di omissione di atti di ufficio e di rifiuto di“Ma tale confusione e? Funzionale al disegno criminoso del dr. [OSCURATO:PERSONA]”, e ancora“risulta che il dr [OSCURATO:PERSONA] ha omesso dolosamente”, “ha omesso tutto ma propriotutto ciò che il codice di procedura penale impone al pubblico ministero. Il dottorD'[OSCURATO:PERSONA] si è rivelato un abile insabbiatore”. E tutto ciò, come evidenzia il primogiudice, per aver chiesto l’archiviazione del procedimento penale in cui figurava comepersona offesa il [OSCURATO:PERSONA] (che ove avesse avuto anche un solo dato concreto sullascorrettezza dell’agire del P.m., ben avrebbe potuto, e dovuto, segnalarlo nelle sediappropriate, invece di infarcire l’atto di opposizione con pesanti insinuazioni, prive diun benché minimo fondamento, divenute via via delle vere e proprie accuse). Accuserimaste affidate alla mera prospettazione, nella sostanza anche generica, dell’atto diopposizione, che si delineano, in vero, piuttosto come una sorta di conseguenzialegemmazione dell’assunto difensivo della fondatezza della denuncia del [OSCURATO:PERSONA] edell’incompletezza delle indagini, più che come un argomento strettamentefunzionale all’impostazione difensiva. Accuse che, pertanto, per la loro apoditticitànon possono in alcun modo trovare giustificazione nell’esigenza difensiva.L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offesecontenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie eamministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti,considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e nonpuò, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose (Sez. 5, Sentenza n. 32823 del06/02/2019, Rv. 276773 -01).Costituisce anch’esso principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,quello secondo cui in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere lascriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmentecontenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori inprocedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che leespressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto dellacontroversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegnodella tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche nonnecessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 8421 del 23/01/2019, Rv.275620 – 01).Da qui la corretta conclusione – anche – del Tribunale che le espressioniadoperate nel caso di specie difettano in modo assoluto dei requisiti richiesti affinchépossa ritenersi configurabile la causa di non punibilità in argomento, nonconcernendo, esse, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia nérivestendo rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesiprospettata o per l'accoglimento della domanda proposta.Osserva, in particolare, il Tribunale che “[i]invero gli imputati, negli scrittidifensivi in parola, hanno rivolto al P.M. [OSCURATO:PERSONA] offese e finanche accuse generichee indeterminate, totalmente avulse dal merito del provvedimento (una richiesta diarchiviazione) emesso da quest'ultimo e opposto dagli imputati”.Rimane evidente che nel caso in esame non si tratta di “mera severità osgradevolezza lessicale” che non esclude di per sé l'attinenza e rivela invece lastrumentalità rispetto al fine difensivo”. Le frasi contenute negli atti non erano affattofunzionali per criticare carenze ricostruttive e valutative del P.m., assunte omissionidi indagine e presunti passaggi illogici privi di motivazione della richiesta diarchiviazione, e si sono piuttosto risolte in gratuite accuse ed offese alla persona deldott. D’[OSCURATO:PERSONA], prima ancora che allo stesso come Pubblico Ministero.Laddove, peraltro, l'affermazione “questo Pm è un vero segugio”, a cui fariferimento il ricorso per dimostrare la funzionalità dell’espressione adoperata rispettoallo scopo difensivo, non è certamente la più emblematica, sebbene essa contribuiscaunitamente alle altre ben più gravi adoperate a dare il senso della portata delloscritto.Sotto tale profilo il ricorso è anche generico perché finisce in definitiva conl’appuntarsi su una sola delle diverse espressioni offensive incriminate, che non è perdi più neppure quella che maggiormente dà conto del tratto altamente diffamatoriodel contesto dello scritto, infarcito di affermazioni, insinuazioni ed accuse pesanti edel tutto gratuite.5.4. Il quarto motivo che deduce la tardività della querela limitatamente all’attodi opposizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], recante la data di deposito del 17 luglio 2020,risultando il dies a quo erroneamente ancorato all'ordinanza di archiviazione, èmanifestamente infondato.E’ vero che, come prospetta, il ricorso nel procedimento di opposizione allarichiesta di archiviazione la fissazione di un’apposita udienza dinanzi al G.i.p.comporta in via ordinaria la citazione anche del Pubblico ministero; tuttavia, non èaltrettanto certo che il P.M. partecipi poi all’udienza prendendo conoscenza direttadegli atti di causa. E ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, risultando dallostesso verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito dell’opposizione in parola,che il P.M. non vi prese parte.Sicché il punto non è che il dies a quo non può essere ancorato in via automaticaall'ordinanza emessa all’esito dell’udienza, occorrendo una verifica in concreto delmomento di effettiva conoscenza, ma che la verifica alla stregua degli atti impone diritenere che, nel caso di specie, la conoscenza delle espressioni contenutenell'opposizione, e relativa integrazione, non può presumersi intervenuta primadell'ordinanza di archiviazione, a fronte appunto del dato incontestabile – e noncontestato – della mancata partecipazione – per legge non necessaria - del P.m.all’udienza nella quale sono stati valutati gli atti incriminati.Del tutto inconferente è poi, ai fini di una diversa valutazione, l’assunto difensivoche il P.m. avrebbe dovuto avere, secondo ordinaria diligenza, contezza del contenutodegli atti sin dalla data del deposito, comunque prima dell'udienza, potendo assumererilievo ai fini della verifica del momento della conoscenza soltanto ciò che si èrealmente verificato, non anche quanto avrebbe potuto essere con la ordinariadiligenza.L’unico dato certo è costituito, invece, proprio dal provvedimento del 16.11.2020- cui la stessa persona offesa, in querela, ancora la sua presa di conoscenza degliscritti in questione - con cui il G.i.p., dopo aver disposto l’archiviazione delprocedimento penale, rigettando l’opposizione, ha ritenuto di trasmettere gli atti allaProcura della Repubblica per le proprie determinazioni.Il Tribunale aveva già adeguatamente illustrato le ragioni per le quali la quereladovesse ritenersi tempestiva anche con riferimento all’originario atto di opposizione,individuando il momento conoscitivo a partire dal 16.11.2020. Sicché il motivo èanche meramente reiterativo di una questione già affrontata e risolta dal giudice dimerito.Non potendosi, in buona sostanza, far retroagire la conoscenza della personaoffesa al momento del deposito dell’atto risalente al [OSCURATO:DATA_NASCITA], in mancanza dielementi che potessero attestare che quel deposito comportò anche la presa diconoscenza, effettiva, del suo contenuto da parte del P.m. persona offesa, l’unicodato certo rimane quello del provvedimento di trasmissione dell’ordinanza diarchiviazione e degli atti alla Procura della Repubblica del 16.11.2020.D’altra parte, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte che, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestivitàfornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deveessere risolta a favore del querelante (cfr. tra tane, Sez. 2, Sentenza n. 48027 del18/10/2022, Rv. 284168 – 01).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità deiricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileliquidate in complessivi euro 3.800, 00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 20/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 20/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]