CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HEKKL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE d'APPELLO di GENOVAfissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena per il restante reato. dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 7 maggio 2019 dal Tribunale di Genova con la quale Nabil NAIM è stato giudicato responsabile dei reati di falsificazione di una certificazione amministrativa ex artt. 482 e 477 cod. pen. (capo 1) e di inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno ex art. 6, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (capo 2), fatti accertati in data 6 settembre 2016, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] NAIM, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione, perché, con riguardo all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, l'imputato non era in possesso del permesso di soggiorno che aveva consegnato alla Questura per il rinnovo, come era stato dimostrato in occasione del controllo grazie alla produzione della ricevuta della domanda di rinnovo e come risulta peraltro dalle produzioni difensive dalle quali si evince che il successivo 16 febbraio 2017 all'imputato è stato effettivamente rilasciato un permesso di soggiorno per motivi fannigliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che sviluppa doglianze unicamente con riguardo al capo 2), è sul punto fondato. 2. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni scritte, il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, quale l'odierno ricorrente, che al momento del controllo era infatti privo di permesso di soggiorno. A seguito della modifica dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, recata dall'art. 1, comma 22, lett. h), legge 15 luglio 2009, n. 94, è, infatti, richiesta la concorrenza dell'esibizione dei documenti d'identificazione unitamente a quella del titolo di soggiorno ai fini dell'adempimento del precetto normativo; la novella ha quindi comportato una abolitio criminis, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, Alacev, Rv. 249546; Sez. 1, n. 13780 del 15/12/2020 - dep. 2021, Bejaoui, Rv. 281060). 3. Ebbene, nel caso di specie, non poteva essere pretermessa la doglianza difensiva che faceva leva sulla documentata presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, sicché, doveva desumersi che, al momento del controllo, lo straniero non fosse in possesso del relativo titolo abilitativo, sicché non era ipotizzabile il reato di cui si discute. 3.1. D'altra parte, il possesso di una carta di d'identità italiana, che attestava la residenza dello straniero sul territorio nazionale, e la contestuale esibizione della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (poi accolta), costituiscono giustificazione della provvisoria permanenza sul territorio nazionale in pendenza del perfezionamento della procedura amministrativa, ma, allo stesso tempo, confermano l'assenza del titolo del quale era stata richiesta l'esibizione e, dunque, escludono la sussistenza del fatto, poiché non risulta affatto che lo straniero fosse in possesso del permesso di soggiorno che ometteva di esibire. Risulta, di contro, che lo straniero non era in possesso del permesso di soggiorno, sicché non poteva esibirlo. 3.2. La sentenza impugnata è, dunque, affetta dal denunciato errore di diritto perché ha considerato esistente un permesso di soggiorno solo perché lo straniero aveva presentato la domanda di rinnovo, mentre è richiesto, per la consumazione del reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, che il relativo titolo sia effettivamente in possesso dello straniero soggiornante in Italia, ma che non venga esibito a richiesta degli agenti di pubblica sicurezza. 3.3. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto contestato al capo 2). Alla determinazione della porzione di pena per tale reato che deve essere eliminata, deve provvedere direttamente la Corte di legittimità; tenendo conto della riduzione per il rito, va eliminata la pena di giorni 20 di reclusione, poiché il giudice di merito aveva individuato per il capo 2) la pena di un mese di reclusione.La pena residua è, dunque, pari a mesi sette e giorni 10 di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 2), perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena, rideterminando il trattamento sanzionatorio per il residuo reato in mesi sette e giorni dieci di reclusione. Così deci