CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 03450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso emessa in data 27/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Larino in data 01/02/2022 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 575, 99 comma quarto cod. pen., in Larino il 29/11/2016 - qualificata la condotta ai sensi degli artt. 56, 582, 583, 585, 99 comma quarto, cod. pen., rideterrninava la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, poi corretta in anni due e mesi sei di reclusione con successivo provvedimento del 11/05/2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità decadenza, in riferimento agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto provvedere alla correzione dell'errore inerente la quantificazione della pena a norma delle richiamate disposizioni, e non con provvedimento adottato de plano, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 582, 583, 585 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., quanto alla corretta qualificazione della condotta; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito compiuto un'errata valutazione delle risultanze dibattimentali, ripercorse in ricorso; 2.4 mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell'art.. 606, lett. d) cod. proc. pen., in riferimento al mancato svolgimento di perizia dattiloscopica; 2.5 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, camma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 convertito in legge n. 176 del 18/12/2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2023 dall'art. 94, comma 2, del d. Igs. 10/10/2022, n. 150. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, quanto al primo motivo. Dall'esame degli atti - accessibili al Collegio in ragione della natura processuale dell'eccezione posta a fondamento del primo motivo di ricorso - emerge che, all'udienza di trattazione, in data 27/04/2023, le parti avevano concordato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, così determinata: pena base anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni due mesi sei di reclusione, infine ridotta per il rito ad anni uno e mesi otto di reclusione. In tal senso anche il dispositivo letto in udienza indica la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, così come la motivazione della sentenza-documento. Successivamente, con un primo provvedimento datata 11/05/2023, la Corte di merito aveva provveduto alla correzione del dispositivo, individuando la pena in anni due mesi sei di reclusione e, con un secondo provvedimento del 16/05/2023, aveva corretto anche la motivazione della sentenza-documento, indicando la pena in anni due mesi sei di reclusione. Entrambi detti provvedimenti di correzione risultano adottati senza alcuna integrazione del contraddittorio e, quindi, senza il rispetto del procedimento di cui agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. che, nel caso in esame, sarebbe stato necessario, atteso che il negozio processuale si era formato riguardo ad una specifica quantificazione della pena - quella di anni uno e mesi otto di reclusione - e non può presumersi un analogo consenso delle parti in riferimento ad una sanzione di diversa entità. Ciò senza considerare come, peraltro, non si comprende a che titolo si fosse pervenuti alla riduzione della pena concordata, posto che non risulta che il giudizio fosse stato celebrato ai sensi degli artt. 438 e segg. cod. proc. pen. Va, inoltre, considerato come, nel caso in esame, evidentemente non si potesse ricorrere alla procedura di cui all'art. 130-bis cod. proc. pen., non solo in quanto tale disposizione si riferisce unicamente alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma soprattutto in quanto non risulta si fosse verificato alcun errore materiale emendabile con la semplice rettifica, avendo la Corte di merito, nei provvedimenti adottati in data 11 e 16/05/2023, individuato una pena del tutto diversa da quella concordata tra le parti; ne consegue, quindi, che non possa farsi applicazione neanche della disposizione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., da parte di questa Corte, né appare possibile procedere all'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, in quanto, in tal modo, si travalicherebbe la determinazione delle parti, che avevano concordato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, ancorché determinata inspiegabilmente all'esito di una riduzione ai sensi dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in