CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 05901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19920/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente incidentale- e di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rapp. p.t. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.544/2025 depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.01.2026; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ciascuna delle parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di Cittadella, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos