CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] regionale), giusta procura speciale alle liti in calce controricorrente — avverso la sentenza 434/2016 del 23.9.2016 della Corte di Appello di Perugia non notificata; Pag. 1 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioData pubblicazione 12/05/2022 non partecipata del 29 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso, depositato il 4.12.2013, l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.a.s. conveniva in giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia la Regione [OSCURATO:PERSONA] esponendo: - che con decreto n. 6 del 29.8.2013 la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva espropriato alcuni terreni di sua proprietà siti nel territorio del Comune di Narni, dopo che in data 30.7.2012 erano stati occupati in via d'urgenza, per la realizzazione di un'opera pubblica costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Terni-Narni nei Comuni di Terni e di Narni; -che la ricorrente aveva rifiutato l'indennità provvisoria di espropriazione offerta ed era stata attivata la procedura per la determinazione dell'indennità definitiva nella misura di € 94.900,00, tenuto conto anche della diminuzione di valore della porzione residua non espropriata, oltre che dell'indennità di occupazione nella misura di € 4.122,50. La ricorrente proponeva opposizione avverso detta determinazione definitiva e chiedeva equa determinazione nella indicata misura di € 1.106.840,00 o altra di giustizia, con gli interessi, poiché i terreni espropriati dovevano essere considerati edificabili e non agricoli. La Regione dell'[OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando in particolare che i terreni espropriati potessero essere considerati edificabili. La Corte disponeva consulenza tecnica d’ufficio per la stima dei terreni espropriati sul presupposto che si trattasse di terreni non edificabili. [OSCURATO:PERSONA] d’ufficio appurava che, in base al PRG del Comune di Narni nella variante approvata in data 24.3.2004, parte dell’area espropriata rientrava “all'interno dallo [OSCURATO:PERSONA] 2 "Il RATO e Pag. 2 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 le Aree industriali", nella zona F destinata ad attrezzature ed impianti di Interesse generale ". La Regione replicava al Consulente d’ufficio che, ai fini dell’indennità di esproprio non possono ritenersi edificabili, i terreni sui quali l'edificazione è riservata dal PRG ad interventi pubblici o di uso pubblico, anche se, come nel caso di specie, l'edificazione possa avvenire -anche su iniziativa privata, non bastando ciò ad escludere il carattere pubblico e non privato. Evidenziava, inoltre, che all’epoca dei fatti di causa in base al previgente PRG i terreni espropriati avevano destinazione agricola. La causa passava in decisione previo mutamento del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 bis c.p.c. La Corte territoriale respingeva le pretese attoree e determinava la stima del valore del bene espropriato e l’indennità di occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 50 DPR 327/2001 oltre interessi. Condannava gli attori al rimborso delle spese processuali, ma compensava le spese in ragione di un quarto per l’ ”incertezza che può esserci nelle stime di cui è stata causa”. 2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a dieci motivi così rubricati: 1° Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 DPR n. 327/2001, 3 e 29 D. lgs. 150/2011 e 702 ter c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2° Violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Errore di giudizio. Ultrapetizione; 3° Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Errore di giudizio. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 4° Violazione e/o falsa applicazione degli artt.32 e 37 DPR n. 327/2001 in relazione alla legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 7/2011 ed in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. Errore di giudizio; 5° Violazione e/o falsa applicazione degli artt.9,32 e 37 DPR n. Pag. 3 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 327/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Errore di giudizio; 6° Violazione e/o falsa applicazione sotto ulteriore profilo degli artt. 32 e 37 DPR n. 327/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. Errore di giudizio; 7° Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 37 DPR n. 327/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Errore di giudizio; 8° Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, 37 e 50 DPR n. 327/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Errore di giudizio; 9° Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 DPR n. 327/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Errore di giudizio; 10° Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Difetto di motivazione. 3. Si è costituita la resistente [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e di manifesta infondatezza del ricorso proposto. Entrambe le parti hanno presentato memorie, insistendo nelle proprie richieste. 4. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con i dieci motivi la ricorrente lamenta che la Corte di Appello di Perugia: 5.1 avrebbe erroneamente applicato l’art. 702, comma 3, c.p.c. diversamente da quanto disposto dall’art.3, comma 1, D. lgs. n.150/2011; 5.2 avrebbe riconosciuto una indennità inferiore a quella determinata dalla Commissione regionale espropri senza alcuna domanda in tal senso Pag. 4 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 della resistente; Data pubblicazione 12/05/2022 5.3 avrebbe omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure della ricorrente sulla D.R.G. n. 362/2013 della Regione [OSCURATO:PERSONA]; 5.4 non avrebbe tenuto conto della destinazione urbanistica dei terreni espropriati; 5.5 avrebbe ritenuto erroneamente i terreni non edificabili; 5.6 aveva respinto la richiesta di riformulazione al CTU sulla potenziale peculiarità dell’area espropriata per uno sfruttamento diverso e ulteriore da quello agricolo, intermedio tra agricolo ed edificatorio; 5.7 avrebbe erroneamente ritenuto congrua la stima del CTU; 5.8 avrebbe mal statuito sull’indennità di occupazione d’urgenza; 5.9 non avrebbe riconosciuto l’indennità per espropriazione parziale ex art. 33 DPR 327/2001; 5.10 non avrebbe adeguatamente motivato sui motivi di impugnativa in particolare dal quarto al nono. 6. Il primo motivo del ricorso è infondato. Nelle controversie concernenti l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio sono preclusi al Giudice di merito tanto l’apprezzamento circa la non sommarietà dell’istruzione quanto, conseguentemente, la fissazione con ordinanza non impugnabile dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.; il Giudice non ha quiindi facoltà di dar corso all’applicazione delle disposizioni del libro II del codice di rito, ovverosia della possibilità di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario (art. 702-ter, comma 3, c.p.c.). Con la sentenza n. 10/2013 la Corte Costituzionale non si è limitata a stabilire che la questione coinvolge scelte discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore, ma ha compiuto piuttosto un’indagine circa le ragioni che rendono costituzionalmente compatibili le norme impugnate, al fine di escluderne la manifesta irragionevolezza. A tal fine ha richiamato la [OSCURATO:PERSONA] al d.lgs. n. 150/2011 nella quale si afferma che, in ossequio al criterio di delega di cui all’art. 54 comma 4 lett. b) n. 2 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, «la scelta di ricondurre Pag. 5 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 al rito sommario di cognizione anche i procedimenti in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità è dovuta al fatto che essi sono caratterizzati, nell’esperienza pratica, da un’attività istruttoria ridotta, a fronte di questioni giuridiche spesso non altrettanto semplici». In questo chiaro contesto occorre, però, chiedersi quale effetto produca sul giudizio l’avvenuta utilizzazione dell’art.702 ter, comma 3, c.p.c. da parte del Giudice, pur non consentita nel caso in questione dalla legge. In tal direzione non è di aiuto la norma dell’art 3, comma 1, D. lgs 150/2011 poiché essa non prevede alcuna sanzione di nullità per la sua inosservanza. Occorre, pertanto, ricorrere a un inquadramento sistematico che possa agevolare la soluzione interpretativa. Da un lato, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge (art.156, comma 1, c.p.c.), salvo che l’atto manchi dei requisiti formali indispensabili al conseguimento del suo scopo (art.156, comma 2). Nel caso di specie, come correttamente evidenzia la difesa della resistente Regione, l’aggravamento istruttorio provocato dalla conversione da sommario in ordinario si è limitato alla concessione di termini per memorie in sede di precisazione delle conclusioni e quindi si è tradotto in un supplemento di garanzie difensive. Non sussiste quindi alcuna nullità. In ogni caso, va sottolineato che in sede di precisazione delle conclusioni nulla è stato eccepito dal ricorrente sulla conversione stessa, venendo meno, tra l’altro, a quanto previsto dall’art.157, comma 2, c.p.c. Nel sistema processuale vige il principio generale della sanatoria degli atti processuali se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato ai sensi dell’art. 157, comma 3, c.p.c. Sulla base di tale principio, in questo caso, può considerarsi che la nullità, quand’anche sussistente, si sarebbe sanata. 7. Il secondo motivo evidenzia che l’indennità riconosciuta, aderendo alle risultanze della CTU, è stata inferiore a quanto definito dalla Pag. 6 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Commissione regionale espropri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione alla stima dell'indennità introduce un ordinario giudizio sul rapporto (e non si configura come un giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo e non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa), diretto a stabilire il quantum dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima dall'organo a tanto deputato (ex multis Cass., sez. I, n.6116/2022). Inoltre va sottolineato, che in materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, principi che devono essere coordinati con quello della domanda, con la conseguenza che l'opposizione formulata dall'espropriato potrà condurre solo alla determinazione di un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda formulata dall'espropriante. Pertanto, nel caso in cui l'accertamento giudiziario conduca ad un risultato sfavorevole per l'espropriato opponente, il giudice dovrà limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che il promotore dell'espropriazione, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto domanda riconvenzionale di riduzione dell'ammontare (Cass., sez. I, n.15414/2019). Poiché risulta dagli atti che la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della valutazione della Commissione regionale espropri senza spiegare autonoma opposizione o domanda riconvenzionale, il motivo è fondato e va accolto. 8. Il terzo motivo, il quarto, il quinto e il sesto motivo possono essere Pag. 7 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 trattati unitariamente poiché si riferiscono tutti alla individuazione della Data pubblicazione 12/05/2022 natura edificabile oppur no dei terreni espropriati. I rilievi sono fondati. Va ricordato che il Consulente tecnico d’ufficio ha appurato che, in base al PRG del Comune di Narni nella variante approvata in data 24.3.2004, parte dell’area espropriata rientrava "all'interno dallo [OSCURATO:PERSONA] 2 "11 RAM e le Aree industriali", nella zona F destinata ad attrezzature ed impianti di Interesse generale ". Sulle vicende riguardanti gli espropri compiuti dal Comune di Narni per la realizzazione all'interno del territorio dell'opera di carattere strategico previsto dalla L. n. 443 del 2001, art. 1 e approvato con Delib. C.I.P.E. 21 dicembre 2001, questa Corte si è ripetutamente pronunziata per altri terreni espropriati con la medesima formalità e con la medesima qualificazione non edificatoria effettuata nella procedura. In questi precedenti (Cass., sez. I, n.36331/2021; Cass., n.34205/2021; n.25829/2021), condivisi dal Collegio e che meritano di vedersi assicurata continuità, è stato osservato che il Comune di Narni si è posto in linea di continuità con la normativa nazionale volta alla realizzazione del programma di infrastrutture strategiche, prevedendo espressamente che gli interventi di realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, qual è quello concernente la piastra logistica, potessero avvenire anche su iniziativa privata, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale che ne garantisse l'uso pubblico. La destinazione dei terreni espropriati alla realizzazione di una piastra logistica di interesse pubblico strategico ne fa emergere il carattere edificabile. Una simile destinazione trova conferma nell'attuabilità dell'intervento anche a iniziativa dei privati. Invero, ove la previsione urbanistica introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, non può parlarsi di vincolo e, dunque, non può escludersi la vocazione edificatoria del suolo (Cass., n. 11729/2003); rimangono, perciò, inclusi nella categoria dei terreni a vocazione Pag. 8 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 edificatoria legale quelli in cui l'edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata, in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area (Cass., n. 404/2010). Peraltro, la partecipazione dei proprietari, attraverso iniziative private o promiscue pubblico-private nell'attuazione della pianificazione, è ritenuta ammissibile dalla Corte costituzionale ove la destinazione non comporti necessariamente l'espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, che quindi siano attuabili dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene; ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte in cui gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento (v. Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179; tra gli stessi esempi richiamati dalla Consulta compaiono utilizzazioni come zone artigianali o industriali o residenziali, mercati e complessi per la distribuzione commerciale). Pertanto, come nei precedenti richiamati, la Corte territoriale, in base ai principi generali in materia fissati dalla legislazione statale, doveva avere riguardo al fatto che la natura edificabile dei terreni espropriati non rimaneva elisa dalla destinazione industriale a piastra logistica impressa al fondo dalla Delib. del C.I.P.E. recepita dal P.R.G., dato che la stessa era realizzabile anche ad iniziativa privata. Le identiche vicende e i medesimi rilievi formulati consentono di applicare il medesimo principio anche all’attuale ricorso. Non persuadono le osservazioni sviluppate dalla Regione Umbia nella memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (pagine 6-9) che colgono un contrasto fra la sopra citata giurisprudenza di questa Corte relativa alla specifica vicenda ternana e il principio generale espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.7454 del 19.3.2020, richiamata successivamente anche dall’ordinaria interlocutoria della Sez.1 n.9829 del 14.4.2021. Pag. 9 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Secondo quest’orientamento – effettivamente scolpito in modo consolidato nella giurisprudenza di legittimità - ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita del godimento di aree occupate dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) ed aree edificabili; tra queste ultime, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientrano le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area. E tuttavia, ferma la validità di detto principio, nessun contrasto è dato ravvisare con il diverso orientamento sopra esposto e condiviso, che si riferisce a una ipotesi in cui è previsto che gli interventi di realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico possano avvenire anche su iniziativa privata, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale per garantirne l'uso pubblico, e in tal modo e attraverso questi strumenti possa concretizzarsi la vocazione edificatoria del suolo senza contrasti con la vocazione urbanistica ad uso pubblico dell’area. 9. Il settimo, l’ottavo, e il decimo restano in conseguenza assorbiti; il nono è invece assorbito dall’accoglimento del secondo motivo. 10. In conseguenza la Corte deve accogliere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, rigettato il primo e assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione anche per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Pag. 10 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8082/2017 Numero sezionale 1742/2022 Numero di raccolta generale 15258/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione a cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 11 a 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A