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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2021

Cassazione n. 14985/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8 ottobre 2021, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato sul punto la sentenza del Tribunale di Marsala, del 16/05/2018, irrevocabile il 16/10/2018.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 650 cod.proc.pen.

Premette la ricorrente che il Tribunale di Marsala non aveva concesso alla predetta il beneficio della sospensione condizionale e che, a seguito di impugnazione del Procuratore generale, la Corte d'appello con sentenza del 16/05/2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, aveva subordinato il menzionato beneficio alla demolizione delle opere abusive.

Il procedimento in Corte d'appello, concluso con la sentenza che subordinava il menzionato beneficio alla demolizione, si era celebrato, secondo la difesa, in assenza del difensore, stante l'omesso avviso dell'udienza di appello, sicchè né il difensore né l'imputata avevano partecipato a tale giudizio.

Per tali ragioni, all'udienza del 27 settembre 2021, la difesa aveva eccepito la lurliit' 'teLL~formale del titolo esecutivo quanto all'irrevocabilità della sentenza che aveva disposto la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive ed aveva allegato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare depositata avanti alla Corte d'appello.

Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare quanto evidenziato dalla difesa che aveva eccepito la non irrevocabilità della sentenza che aveva disposto la demolizione come condizione del menzionato beneficio ex art. 163 cod.proc.pen. ed in violazione dell'art. 165 cod.pen. avrebbe revocato il suddetto beneficio.

Chiede l'annullamento dell'ordinanza.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

Deve premettersi che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione era stata impartita dalla Corte d'appello in accoglimento dell'appello del Procuratore generale e, per tali ragioni, non può essere condivisa la conclusione del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità stante l'irrevocabilità della pronuncia del Tribunale di Marsala, che l'ha impartita, proprio perché la subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. alla demolizione era stata disposta dalla Corte d'appello di Palermo.

L'ordinanza impugnata, dal conto suo, dà correttamente atto che con la sentenza n. 2552/18, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, ma, tuttavia, non trae le corrette conclusionironte dei rilievi difensivi che son9 stati ignorati."fixt 1 2 L - l4101v- i* cAtek ,t)to aYr.,-L., ' L'ordinanza impugnata ha '' messo di valutare, sia pure incidentalmente, la questione sottoposta dalla difesa che contestava l'irrevocabilità della sentenza che aveva subordinato il beneficio ex art. 163 cod.pen. alla demolizione, anche solo al fine di scongiurare l'adozione di provvedimenti incompatibili tra loro, come da Mn2acup che era stata depositata davanti alla Corte d'appello di restituzione nel termine per impugnare, ed ha revocato il suddetto beneficio con un provvedimento, invero sui generis, di rivalutazione di una precedente decisione assunta in una precedente procedura incidentale di esecuzione.

L'ordinanza impugnava va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 ottobre 2021, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato sul punto la sentenza del Tribunale di Marsala, del 16/05/2018, irrevocabile il 16/10/2018. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 650 cod.proc.pen. Premette la ricorrente che il Tribunale di Marsala non aveva concesso alla predetta il beneficio della sospensione condizionale e che, a seguito di impugnazione del Procuratore generale, la Corte d'appello con sentenza del 16/05/2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, aveva subordinato il menzionato beneficio alla demolizione delle opere abusive. Il procedimento in Corte d'appello, concluso con la sentenza che subordinava il menzionato beneficio alla demolizione, si era celebrato, secondo la difesa, in assenza del difensore, stante l'omesso avviso dell'udienza di appello, sicchè né il difensore né l'imputata avevano partecipato a tale giudizio. Per tali ragioni, all'udienza del 27 settembre 2021, la difesa aveva eccepito la lurliit' 'teLL~formale del titolo esecutivo quanto all'irrevocabilità della sentenza che aveva disposto la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive ed aveva allegato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare depositata avanti alla Corte d'appello. Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare quanto evidenziato dalla difesa che aveva eccepito la non irrevocabilità della sentenza che aveva disposto la demolizione come condizione del menzionato beneficio ex art. 163 cod.proc.pen. ed in violazione dell'art. 165 cod.pen. avrebbe revocato il suddetto beneficio. Chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Deve premettersi che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione era stata impartita dalla Corte d'appello in accoglimento dell'appello del Procuratore generale e, per tali ragioni, non può essere condivisa la conclusione del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità stante l'irrevocabilità della pronuncia del Tribunale di Marsala, che l'ha impartita, proprio perché la subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. alla demolizione era stata disposta dalla Corte d'appello di Palermo. L'ordinanza impugnata, dal conto suo, dà correttamente atto che con la sentenza n. 2552/18, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, ma, tuttavia, non trae le corrette conclusionironte dei rilievi difensivi che son9 stati ignorati."fixt 1 2 L - l4101v- i* cAtek ,t)to aYr.,-L., ' L'ordinanza impugnata ha '' messo di valutare, sia pure incidentalmente, la questione sottoposta dalla difesa che contestava l'irrevocabilità della sentenza che aveva subordinato il beneficio ex art. 163 cod.pen. alla demolizione, anche solo al fine di scongiurare l'adozione di provvedimenti incompatibili tra loro, come da Mn2acup che era stata depositata davanti alla Corte d'appello di restituzione nel termine per impugnare, ed ha revocato il suddetto beneficio con un provvedimento, invero sui generis, di rivalutazione di una precedente decisione assunta in una precedente procedura incidentale di esecuzione. L'ordinanza impugnava va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
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