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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 16554/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23506/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] c/o Martelli e Partners, giusta procura speciale incalce a l ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 1471/ 27 / 20 1 6 , depositata il 14.03.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaccoglieva parzialmente l’appello principale proposto da ll’Agenzia delle e ntrate avverso l a sentenz a della CTP di Milano,con la qual e era stat o parzialmente accolto il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 200 6, rigettandol’appello incidentale proposto dal contribuente; - la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente relativamente ai rilievi 1, 2, 4 e 5; - la CTR aveva ritenuto, invece, di confermare: la ripresa n. 1, riguardante alcune note di credito , non essendo stat i provat i n é il reimpiego degli oggetti riconsegnati, non trovati tra le giacenze, né i vari accadimenti giustificativi delle variazioni; la ripresa n. 2, relativa all’omessa contabilizzazione di ricavi, in quanto mancavano i requisiti di certezza e determinabilità dei componenti negativi del reddito; la ripresa n. 3, relativa a prelievi in contanti, in presenza del conto cassa negativo (che si alimentava con versamenti di importi anche elevati, provenienti dal contribuente) e della mancanza del libro giornale e/o della scheda di cassa; la ripresa n. 5 rigu ardante i movimenti bancari non giustificati; - Traviganti R iccardo Luigi impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , il ricorrent e de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di valutare le prove fornite dal contribuente, fondando la propria decisione su presunzioni di fatti e circostanze mai verificatesi;- il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad una rivalutazione del ragionamento decisorio operato dal giudice del merito; - il motivo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza , non avendo il contribuent e riporta to nel corpo del ricorso per cassazione le pertinenti deduzioni contenute negli atti processuali dei gradi di meritoe non avendo illustrato in modo specifico gli elementi di prova da lui dedotti, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in ordinealla denunciata censura; - con il secondo motivo, de nuncia l ’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo la CTR posto a fondamento della propria decisione argomenti generici e frutto di un’indagine apparente; -il motivo, così come formulato, è inammissibile; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 14.03.2016).

A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazi one alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); -laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez.

U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.); - la ricorrente ha, invece, denunciato il vizio sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata; - con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che le operazioni bancarie erano transitate in contabilità ovvero ne risultava indicato il beneficiario, mentre ai fini IVA, le operazioni con l’estero erano fuori campo IVA e iprelevamenti ne erano esclusi; -con il quarto motivo, denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto tra le parti nell’appello incidentale, avendo la CTR erroneamente ritenuto che il conto cassa presentasse saldi negativi e apporti non giustificati, mentre, in realtà, si trattava “verosimilmente ” di “operazioni giornaliere, non corrette dal punto di vista sequenziale, ma che se disposte in maniera sistematica, non presentano alcun saldo negativo”, non essendo stata valutata tutta la documentazione prodotta, da cui si poteva desumere che tutte le disponibilità finanziarie del contribuente erano state dichiarate ed eranotracciate; - anche gli ultimi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo connessi, sono inammissibili; - a prescindere dalla confusa e imprecisa formulazione degli stessi, anche in questo caso il ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); - va peraltro ribadito che non solo in materia di imposte dirette ma anche di Iva tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica (Cass. n. 26111 del 30/12/2015); - il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle e ntrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23506/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] jr., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] c/o Martelli e Partners, giusta procura speciale incalce a l ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 1471/ 27 / 20 1 6 , depositata il 14.03.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaccoglieva parzialmente l’appello principale proposto da ll’Agenzia delle e ntrate avverso l a sentenz a della CTP di Milano,con la qual e era stat o parzialmente accolto il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 200 6, rigettandol’appello incidentale proposto dal contribuente; - la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente relativamente ai rilievi 1, 2, 4 e 5; - la CTR aveva ritenuto, invece, di confermare: la ripresa n. 1, riguardante alcune note di credito , non essendo stat i provat i n é il reimpiego degli oggetti riconsegnati, non trovati tra le giacenze, né i vari accadimenti giustificativi delle variazioni; la ripresa n. 2, relativa all’omessa contabilizzazione di ricavi, in quanto mancavano i requisiti di certezza e determinabilità dei componenti negativi del reddito; la ripresa n. 3, relativa a prelievi in contanti, in presenza del conto cassa negativo (che si alimentava con versamenti di importi anche elevati, provenienti dal contribuente) e della mancanza del libro giornale e/o della scheda di cassa; la ripresa n. 5 rigu ardante i movimenti bancari non giustificati; - Traviganti R iccardo Luigi impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , il ricorrent e de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di valutare le prove fornite dal contribuente, fondando la propria decisione su presunzioni di fatti e circostanze mai verificatesi;- il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad una rivalutazione del ragionamento decisorio operato dal giudice del merito; - il motivo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza , non avendo il contribuent e riporta to nel corpo del ricorso per cassazione le pertinenti deduzioni contenute negli atti processuali dei gradi di meritoe non avendo illustrato in modo specifico gli elementi di prova da lui dedotti, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in ordinealla denunciata censura; - con il secondo motivo, de nuncia l ’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo la CTR posto a fondamento della propria decisione argomenti generici e frutto di un’indagine apparente; -il motivo, così come formulato, è inammissibile; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 14.03.2016). A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazi one alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); -laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez. U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - la ricorrente ha, invece, denunciato il vizio sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata; - con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che le operazioni bancarie erano transitate in contabilità ovvero ne risultava indicato il beneficiario, mentre ai fini IVA, le operazioni con l’estero erano fuori campo IVA e iprelevamenti ne erano esclusi; -con il quarto motivo, denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto tra le parti nell’appello incidentale, avendo la CTR erroneamente ritenuto che il conto cassa presentasse saldi negativi e apporti non giustificati, mentre, in realtà, si trattava “verosimilmente ” di “operazioni giornaliere, non corrette dal punto di vista sequenziale, ma che se disposte in maniera sistematica, non presentano alcun saldo negativo”, non essendo stata valutata tutta la documentazione prodotta, da cui si poteva desumere che tutte le disponibilità finanziarie del contribuente erano state dichiarate ed eranotracciate; - anche gli ultimi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo connessi, sono inammissibili; - a prescindere dalla confusa e imprecisa formulazione degli stessi, anche in questo caso il ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); - va peraltro ribadito che non solo in materia di imposte dirette ma anche di Iva tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica (Cass. n. 26111 del 30/12/2015); - il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle e ntrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 16554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris