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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18471/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] due ha concluso chiedendo Lie,_.41,4e. '12ef,K ftdfffior [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha riformato la pronunzia di condanna del Tribunale nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina, riqualificando il fatto come furto con strappo ai sensi dell'art 624 bis cp; epoca del commesso reato Gennaio 2020.

Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato l'illogicità della motivazione e la violazione delle norma incriminatrice speciale, poiché in motivazione i Giudici avevano dato atto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era consistita nello sfilare il telefono dalle mani della persona offesa, come del resto da questi dichiarato esplicitamente e tuttavia avevano ritenuto integrato il delitto di furto con strappo, pur in assenza di una componente violenta nel gesto predatorio.

2. Col secondo motivo è stata censurata l'assenza di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve.

Sul punto si era ritenuto che la sottrazione del telefono cellulare di per sé non integrasse un danno patrimoniale di speciale tenuità. 3.Tramite il terzo motivo è stato dedotto il vizio di mancanza di motivazione, in rebzione ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale, ex art 175 cp.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla mancata motivazione circa il riconoscimento dei benefici di legge e per l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in relazione a tutte le censure espresse.

1. Colgono nel segno le deduzioni di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice speciale relativa al furto con strappo ex art 624 bis cp., avanzate nel primo motivo.

Invero, sotto il primo profilo, la motivazione redatta dai Giudici del merito presenta una palese incongruità logica avendo definito - alla pagina quattro del testo - la condotta attribuita all'imputato come uno strappo di mano con energica e subitanea apprensione mentre in precedenza, nel riportare la testimonianza della persona offesa ( subito mi sfilò il telefono cellulare che aveva tra le mani...) e nel commentarla ha adoperato proprio la parola sfilare, il cui significato è all'evidenza diverso.

Residua, quindi un consistente dubbio sul tema essenziale da accertare in relazione a quale sia stato lo specifico modus operandi tenuto dall'attuale ricorrente allo scopo di apprendere il telefono, sottraendolo al detentore.

1.1. Per altro verso la giustificazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare incoerente con la lezione esegetica elaborata da questa Corte riguardo al carattere distintivo del furto con strappo, che deve essere connotato da una certa dose di esercizio di violenza, sia pure verso la cosa e non verso la persona.

I In tal senso si è già chiarito che in tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. (Sez. 5, Sentenza n. 44976 del 09/06/2016 Ud. (dep. 26/10/2016 ) Rv. 26814) In senso coerente ed in relazione alla distinzione tra il delitto in parola e la rapina si è affermato che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene. (Sez. 2 , Sentenza n. 16899 del 21/02/2019 Ud. (dep. 18/04/2019 ) Rv. 276559.

2. E' condivisibile la critica esposta nel secondo motivo per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art 62 nr 4 cp per mancanza assoluta di motivazione, poiché la Corte territoriale ha apoditticamente sostenuto che non può ravvisarsi il danno di speciale tenuità per la sottrazione del telefono cellulare, così mostrando di ritenere che l'attenuante non sia compatibile col furto di un telefono, considerazione non fondata su alcuna massima di esperienza comune; per altro verso la difesa lamenta con ragione la mancata risposta ai motivi di appello, che, per come riportati nell'atto di impugnazione, non appaiono generici, essendo, pertanto, meritevoli di risposta.

3. Fondato risulta anche il terzo motivo, che ha dedotto la mancanza di motivazione quanto alla richiesta dei benefici di legge, richiesta di cui si dà atto nella sintesi dei motivi di appello operata nella sentenza impugnata.

In proposito non vi è motivazione esplicita, né dal testo del provvedimento impugnato è dato ricavare una implicita giustificazione sul punto, dovendo sottolinearsi che la Corte ha dato atto che l'imputato aveva fatto un'offerta risarcitoria ed intrapreso un percorso riabilitativo presso il Sert, elementi in astratto ponderabili in un senso o nell'altro anche al fine di pronunziarsi sulla richiesta della difesa. 3.1.Sul tema va ricordato l'orientamento di questa Corte, per il quale l'omessa pronuncia della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.(Sez. 4, Sentenza n. 465 del 14/10/2021 Ud. (dep. 12/01/2022 ) Rv. 282562.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Deciso il 9.2.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] 7, 01-2--‘‹ LJ •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] due ha concluso chiedendo Lie,_.41,4e. '12ef,K ftdfffior [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha riformato la pronunzia di condanna del Tribunale nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina, riqualificando il fatto come furto con strappo ai sensi dell'art 624 bis cp; epoca del commesso reato Gennaio 2020. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato l'illogicità della motivazione e la violazione delle norma incriminatrice speciale, poiché in motivazione i Giudici avevano dato atto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era consistita nello sfilare il telefono dalle mani della persona offesa, come del resto da questi dichiarato esplicitamente e tuttavia avevano ritenuto integrato il delitto di furto con strappo, pur in assenza di una componente violenta nel gesto predatorio. 2. Col secondo motivo è stata censurata l'assenza di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve. Sul punto si era ritenuto che la sottrazione del telefono cellulare di per sé non integrasse un danno patrimoniale di speciale tenuità. 3.Tramite il terzo motivo è stato dedotto il vizio di mancanza di motivazione, in rebzione ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale, ex art 175 cp. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla mancata motivazione circa il riconoscimento dei benefici di legge e per l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in relazione a tutte le censure espresse. 1. Colgono nel segno le deduzioni di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice speciale relativa al furto con strappo ex art 624 bis cp., avanzate nel primo motivo. Invero, sotto il primo profilo, la motivazione redatta dai Giudici del merito presenta una palese incongruità logica avendo definito - alla pagina quattro del testo - la condotta attribuita all'imputato come uno strappo di mano con energica e subitanea apprensione mentre in precedenza, nel riportare la testimonianza della persona offesa ( subito mi sfilò il telefono cellulare che aveva tra le mani...) e nel commentarla ha adoperato proprio la parola sfilare, il cui significato è all'evidenza diverso. Residua, quindi un consistente dubbio sul tema essenziale da accertare in relazione a quale sia stato lo specifico modus operandi tenuto dall'attuale ricorrente allo scopo di apprendere il telefono, sottraendolo al detentore. 1.1. Per altro verso la giustificazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare incoerente con la lezione esegetica elaborata da questa Corte riguardo al carattere distintivo del furto con strappo, che deve essere connotato da una certa dose di esercizio di violenza, sia pure verso la cosa e non verso la persona. I In tal senso si è già chiarito che in tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. (Sez. 5, Sentenza n. 44976 del 09/06/2016 Ud. (dep. 26/10/2016 ) Rv. 26814) In senso coerente ed in relazione alla distinzione tra il delitto in parola e la rapina si è affermato che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene. (Sez. 2 , Sentenza n. 16899 del 21/02/2019 Ud. (dep. 18/04/2019 ) Rv. 276559. 2. E' condivisibile la critica esposta nel secondo motivo per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art 62 nr 4 cp per mancanza assoluta di motivazione, poiché la Corte territoriale ha apoditticamente sostenuto che non può ravvisarsi il danno di speciale tenuità per la sottrazione del telefono cellulare, così mostrando di ritenere che l'attenuante non sia compatibile col furto di un telefono, considerazione non fondata su alcuna massima di esperienza comune; per altro verso la difesa lamenta con ragione la mancata risposta ai motivi di appello, che, per come riportati nell'atto di impugnazione, non appaiono generici, essendo, pertanto, meritevoli di risposta. 3. Fondato risulta anche il terzo motivo, che ha dedotto la mancanza di motivazione quanto alla richiesta dei benefici di legge, richiesta di cui si dà atto nella sintesi dei motivi di appello operata nella sentenza impugnata. In proposito non vi è motivazione esplicita, né dal testo del provvedimento impugnato è dato ricavare una implicita giustificazione sul punto, dovendo sottolinearsi che la Corte ha dato atto che l'imputato aveva fatto un'offerta risarcitoria ed intrapreso un percorso riabilitativo presso il Sert, elementi in astratto ponderabili in un senso o nell'altro anche al fine di pronunziarsi sulla richiesta della difesa. 3.1.Sul tema va ricordato l'orientamento di questa Corte, per il quale l'omessa pronuncia della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.(Sez. 4, Sentenza n. 465 del 14/10/2021 Ud. (dep. 12/01/2022 ) Rv. 282562. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Deciso il 9.2.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] 7, 01-2--‘‹ LJ •
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