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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00636/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2366/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS.

Apostoli n. 66 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è difesa in forza di procura a margine del controricorso; -controricorso– IRES avverso la sentenza n. 123/15/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 29 ottobre 2013 e notificata in data 14novembre 2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal relatore consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore costituito della società controricorrente, è stato nominato sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze a far data dal 2 novembre 2022 (come da ordinanza di questa Corte n. 34248 del 2022), carica che determina la sospensione di diritto dall’esercizio della professione, ex art. 20, comma1, l. n. 247 del 2012; nel giudizio di cassazionenon opera l’interruzione ma, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo(Cass., Sez.

U., 13/01/2006, n. 477) e considerata la prossimità dell’evento; occorre rinviare la causa a nuovo ruolo dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione alla parte personalment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2366/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è difesa in forza di procura a margine del controricorso; -controricorso– IRES avverso la sentenza n. 123/15/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 29 ottobre 2013 e notificata in data 14novembre 2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal relatore consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore costituito della società controricorrente, è stato nominato sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze a far data dal 2 novembre 2022 (come da ordinanza di questa Corte n. 34248 del 2022), carica che determina la sospensione di diritto dall’esercizio della professione, ex art. 20, comma1, l. n. 247 del 2012; nel giudizio di cassazionenon opera l’interruzione ma, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo(Cass., Sez. U., 13/01/2006, n. 477) e considerata la prossimità dell’evento; occorre rinviare la causa a nuovo ruolo dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione alla parte personalment
Sentenza Cassazione n. 00636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris