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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04253/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso dieci sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

La Corte rilevava che, sia nell'istanza che davanti al magistrato di sorveglianza, Vivaldi si era limitato a dedurre di non avere potuto partecipare ai processi perché trasferitosi in Venezuela, senza precisare il dies a quo a far data dal quale aveva avuto conoscenza delle sentenze di condanna.

Di conseguenza, non era stata fornita alcuna prova della tempestività dell'istanza.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

Ai sensi dell'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen., nel caso di estradizione dall'estero il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine decorre dalla consegna del condannato che, nel caso di Vivaldi, risaliva al 30/1/2022; di conseguenza l'istanza, proposta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era tempestiva.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, segnalando che la Corte di appello di Bolzano aveva accolto analoga istanza, riconoscendo che il ricorrente non aveva avuto conoscenza legale del processo nei suoi confronti.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Con riferimento alla questione della mancanza di prova della tempestività dell'istanza: se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, che è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul giudice grava l'onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di individuare in atti l'eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale di trenta giorni (ex multis, Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440), è altrettanto vero che, nell'istanza, Vivaldi - che risultava detenuto in Italia - dava atto del suo arresto in Venezuela ad opera dell'Interpol, circostanza che faceva comprendere come la sua presenza in un carcere italiano fosse conseguenza di una estradizione.

La Corte territoriale, pertanto, avrebbe potuto facilmente verificare la data della consegna dell'estradato all'Italia e, quindi, la tempestività dell'istanza: un onere di accertamento non particolarmente gravoso e che sussisteva, atteso lo stato di detenzione dell'istante e - a quella data - la mancata assistenza di un difensore di fiducia.

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze affinché, previa verifica della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine alla luce della data di consegna, nel caso di ammissibilità, la stessa sia valutata nel merito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso dieci sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. La Corte rilevava che, sia nell'istanza che davanti al magistrato di sorveglianza, Vivaldi si era limitato a dedurre di non avere potuto partecipare ai processi perché trasferitosi in Venezuela, senza precisare il dies a quo a far data dal quale aveva avuto conoscenza delle sentenze di condanna. Di conseguenza, non era stata fornita alcuna prova della tempestività dell'istanza. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Ai sensi dell'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen., nel caso di estradizione dall'estero il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine decorre dalla consegna del condannato che, nel caso di Vivaldi, risaliva al 30/1/2022; di conseguenza l'istanza, proposta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era tempestiva. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, segnalando che la Corte di appello di Bolzano aveva accolto analoga istanza, riconoscendo che il ricorrente non aveva avuto conoscenza legale del processo nei suoi confronti. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Con riferimento alla questione della mancanza di prova della tempestività dell'istanza: se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, che è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul giudice grava l'onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di individuare in atti l'eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale di trenta giorni (ex multis, Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440), è altrettanto vero che, nell'istanza, Vivaldi - che risultava detenuto in Italia - dava atto del suo arresto in Venezuela ad opera dell'Interpol, circostanza che faceva comprendere come la sua presenza in un carcere italiano fosse conseguenza di una estradizione. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe potuto facilmente verificare la data della consegna dell'estradato all'Italia e, quindi, la tempestività dell'istanza: un onere di accertamento non particolarmente gravoso e che sussisteva, atteso lo stato di detenzione dell'istante e - a quella data - la mancata assistenza di un difensore di fiducia. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze affinché, previa verifica della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine alla luce della data di consegna, nel caso di ammissibilità, la stessa sia valutata nel merito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co
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