CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kr), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 187 cod. proc. pen. per mancanza di prova in ordine al reato contestato, è inammissibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che nell'atto di appello il motivo con il quale si era invocata l'esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa era stato meramente enunciato ma non sviluppato, sicché era generico ab origine e, comunque, dalla quantificazione della pena effettuata in primo grado, non risulta esplicitamente alcun aumento per l'aggravante, dovendosene dedurre la eventuale, supposta valutazione implicita con l'atto di appello al fine di poter coltivare il motivo in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]