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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2024

Cassazione n. 28306/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 442/2025 UP - 17/06/2025 R.G.N. 13135/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Ancona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28306/2025 Roma, lì, 01/08/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 30 maggio 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., 56-575 cod. pen., e 4 legge n. 110/1975 commessi il 29/09/2023 in danno di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha ritenuto provata la responsabilità dei due imputati per i reati ascritti, essendo stati entrambi ripresi dalle telecamere mentre, unitamente ad un complice, giudicato separatamente, inseguono [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] impugnando un machete, la [OSCURATO:PERSONA] impugnando un bastone e il complice impugnando una pistola con cui, al termine dell'inseguimento, spara alla vittima colpendola al volto.

Tale condotta deriva dall'avere la [OSCURATO:PERSONA], poco prima, discusso con [OSCURATO:PERSONA], avendo respinto le insistenti richieste di lui di ottenere la cessione di denaro o di sostanze stupefacenti.

A seguito di un ulteriore comportamento scorretto di detto soggetto, che si era proposto come intermediario rispetto ad un altro acquirente che aveva confabulato con l’imputata per concordare un acquisto, e gli aveva sottratto il denaro con cui questi voleva pagare la sostanza, egli era stato aggredito dai due imputati, che sono fratello e sorella, i quali erano usciti dalla loro abitazione portando con sé degli oggetti contundenti, unitamente al complice munito di pistola.

Dopo un iniziale fronteggiamento con aria minacciosa, [OSCURATO:PERSONA] si era improvvisamente dato alla fuga, venendo inseguito dai due imputati e dal loro complice; lo [OSCURATO:PERSONA], raggiunta la vittima, aveva colluttato con essa, e nel frattempo era sopraggiunto il terzo soggetto che, esortato dalla donna, aveva sparato un colpo con la pistola, che si era confitto nelle ossa mascellari di questa.

All'arrivo del complice, lo [OSCURATO:PERSONA] si era appositamente spostato per lasciare libero il campo di tiro allo sparatore, e quindi si era soffermato a controllare se la vittima fosse stata colpita, per poi darsi alla fuga.

La Corte ha respinto tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, ed ha concesso l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., ritenendo adeguata la somma versata dai due imputati alla vittima a titolo di risarcimento del danno.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi, redatti dal loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ciascuno articolato in tre motivi dal contenuto parzialmente identico. 2.1.

Con il primo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla condanna per il reato di cui agli artt. 56-575 cod. pen.

La Corte di appello ha respinto la ricostruzione del fatto fornita dalla difesa con una motivazione carente e in contrasto con la prova costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 05/03/2024, in sede di indagini difensive.

La vittima ha dichiarato al difensore di non avere notato la presenza della ricorrente al momento dello sparo, di non averla vista al proprio inseguimento, e di non avere udito da parte di lei le parole “sparalo, sparalo” che le sono state attribuite dalle due sentenze di merito.

La Corte di appello ha ritenuto che tali dichiarazioni non modifichino il quadro probatorio a carico della ricorrente, perché le parole in questione potrebbero essere state pronunciate nella fase iniziale dell’aggressione, in quanto spiegherebbero perché la vittima, dopo una iniziale fase di discussione verbale con il fratello dell’imputata, alla presenza di lei e del soggetto in possesso della pistola, improvvisamente si dia alla fuga, come se avesse percepito di trovarsi in una situazione di pericolo.

Secondo la ricorrente, la Corte ha travisato la prova, dal momento che la vittima ha dichiarato con certezza di non avere udito tali parole durante la sua fuga e neppure prima di essa, ed anche di non avere notato pistole, così di fatto sconfessando le sue precedenti affermazioni, e non si è confrontata adeguatamente con essa, pur essendo tali ultime dichiarazioni l’unica ricostruzione fornita dalla vittima circa lo svolgimento dei fatti.

Tale travisamento è decisivo, perché il concorso della ricorrente nel delitto di omicidio è fondato sulla sua ipotizzata partecipazione morale, estrinsecatasi nella citata esortazione allo sparatore.

2.2. Con il secondo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza non spiega per quali ragioni non vengano ritenuti rilevanti gli elementi favorevoli indicati nell’atto di appello, in particolare lo stato di turbamento idoneo a determinare la perdita dell’autocontrollo, per la situazione di pericolo creata dalla condotta della vittima.

La sentenza non tiene conto dell’incidenza degli stati emotivi e della causa che ha provocato la condizione di agitazione nell’imputata e non indica, inoltre, quali motivi ha ritenuto prevalenti per il diniego del beneficio.

2.3. Con il terzo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione.

La Corte di appello ha negato l’attenuante affermando che il tentativo di omicidio non è collegato alla precedente condotta della vittima, ma all’esito della discussione, nel corso della quale la ricorrente e i suoi complici avrebbero deciso di aumentare il contenuto della loro azione offensiva.

In realtà i fatti, con evidenza, sono collegati alla condotta intimidatoria della persona offesa, che ha minacciato la ricorrente con un coltello ed ha provocato uno stato d’ira derivante non solo dall’ultimo gesto, ma anche dalla condotta precedente della stessa persona, la quale aveva tenuto un atteggiamento conflittuale che aveva fortemente esasperato la ricorrente e i suoi complici.

3. Con il primo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla condanna per il reato di cui agli artt. 56-575 cod. pen.

Anche questo ricorrente lamenta che la Corte di appello ha respinto la ricostruzione del fatto fornita dalla difesa con una motivazione carente e in contrasto con la prova costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in sede di indagini difensive.

Questi ha dichiarato al difensore che in due occasioni, cioè sotto il porticato dell’abitazione e nel parco, lo [OSCURATO:PERSONA] lo aveva fronteggiato tenendo in mano un machete, ma in entrambe lo aveva solo esortato ad allontanarsi, circostanza che dimostrava che egli non aveva alcuna intenzione di ferirlo o ucciderlo.

La difesa, inoltre, aveva depositato documentazione fotografica e una simulazione, da cui risulta che il ricorrente, al momento dello sparo, si trovava accanto al complice munito di pistola e non aveva dovuto spostarsi per lasciargli campo libero, perché questi aveva sempre avuto un’ampia visuale.

Peraltro lo [OSCURATO:PERSONA], avendo inseguito la vittima da solo e per primo, ignorava ciò che avevano fatto sua sorella e il complice, e ignorava che questi detenesse una pistola, mancando anche elementi per ritenere che i tre avessero concordato l’azione omicidiaria prima di iniziare l’inseguimento.

La Corte ha confermato la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado senza affrontare le doglianze mosse nell’atto di appello, e non ha spiegato perché lo [OSCURATO:PERSONA], pur essendo armato di un machete, non lo abbia usato per colpire la vittima, mentre subito dopo avrebbe condiviso il proposito di ferirlo con una pistola, né ha spiegato da quali elementi abbia dedotto che il comune proposito omicidiario sarebbe sorto mentre i tre presunti aggressori si trovavano sotto il porticato, tanto che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inseguito la vittima, che sarebbe fuggita a causa del sorgere di tale proposito, al fine di farla colpire con la pistola: la vittima stessa, infatti, non ha mai riferito il motivo della sua improvvisa fuga, o quale pericolo avesse avvertito.

La Corte non ha neppure indicato gli elementi da cui ha dedotto che lo [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della detenzione della pistola da parte del complice, non essendo stato contestato alcun concorso in tale detenzione, ed anzi ha parlato di tale consapevolezza in termini di mera possibilità.

Inoltre non ha trattato l’argomento della condotta dello [OSCURATO:PERSONA] al momento dello sparo, benché l’appello contestasse l’affermazione dell’essersi egli spostato per facilitare tale azione.

3.1. Con il secondo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

Il suo contenuto è identico all’analogo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per cui si rinvia a tale esposizione.

3.2. Con il terzo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione.

Anche questo motivo ha un contenuto identico all’analogo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per cui, anche per esso, si rinvia a tale esposizione.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

5. Il difensore dei ricorrente, in data 13/06/2025, ha depositato una nota difensiva in replica alla requisitoria scritta del procuratore generale, ribadendo la censura in merito all’omessa concessione delle attenuanti generiche, e cioè l’assenza di una valutazione alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e la censura in merito all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione, ribadendo che il delitto è una reazione non ad una mera discussione verbale, come sostenuto dai giudici di merito, ma alla condotta della persona offesa, che per circa venticinque minuti aveva aggredito e minacciato i ricorrenti con un coltello, e allo stato d’ira provocato dalla vittima stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono infondati, e devono essere rigettati.

In merito al primo motivo prospettato da entrambi i ricorrenti, relativo alla ricostruzione della vicenda e ad un asserito travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'ambito delle indagini difensive, deve ribadirsi che «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), e che «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).

In questo caso, inoltre, deve tenersi conto, per la valutazione della logicità, completezza e non contraddittorietà della motivazione, che le due sentenze, quanto alla ricostruzione del fatto, sono strutturate come una “doppia conforme”, essendosi la sentenza di appello dichiaratamente riportata, sul punto, alle valutazioni operate dal giudice di primo grado.

In questo caso, pertanto, deve applicarsi il principio secondo cui «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, n.m.; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

La sussistenza dei vizi e delle carenze motivazionali lamentati dai ricorrenti, in relazione alla sentenza impugnata, deve pertanto essere valutata alla luce della sentenza di primo grado, dal momento che le due pronunce formano un unico corpo motivazionale.

2. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La ricorrente lamenta una carenza di motivazione e un travisamento della prova perché la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rilasciate al difensore dalla persona offesa, in particolare errando nel ritenere che esse non smentiscano quelle da lui rese in precedenza, quanto all'avere la ricorrente proferito le parole “sparagli, sparagli”.

La sentenza della Corte di appello, alla pag. 11, e quella di primo grado, alla pag. 16, hanno invece valutato esplicitamente tali dichiarazioni, ed hanno concluso che esse non incidono sulla ricostruzione del fatto come un inseguimento condotto dai due odierni ricorrenti, unitamente al terzo complice, con la volontà di aggredire la vittima e di sparargli, essendo tutti consapevoli del possesso di una pistola da parte del complice, perché la vittima non ha negato di avere sentito proferire le parole “sparalo, sparalo”, ma ha solo escluso di averle sentite durante la propria fuga e di averle sentite pronunciare dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto ella, in quella fase, è rimasta sempre più lontana rispetto ai due complici.

Pertanto entrambe le sentenze hanno ribadito che l'unica ricostruzione plausibile, che spieghi perché [OSCURATO:PERSONA], mentre fronteggiava la [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, improvvisamente si sia dato alla fuga, palesemente spaventato, è che in quel momento siano state pronunciate quelle parole, o altre che abbiano fatto percepire al predetto la volontà di colpirlo con quella pistola, che il terzo complice aveva già con sé.

Il ricorso non si confronta con questa motivazione, limitandosi ad affermare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato una simile spiegazione e, nelle citate dichiarazioni rese al difensore, ha anche affermato di non avere sentito pronunciare le parole “sparagli sparagli” e di non avere notato alcuna pistola.

La mancanza di una spiegazione per la sua improvvisa fuga non esclude la fondatezza della ricostruzione operata dai giudici che, si ripete, è stata ritenuta essere l'unica plausibile, e non è contrastata da alcuna versione alternativa fornita dalla difesa.

L'affermazione finale della vittima, di non avere i suoi tre aggressori proferito le predette parole neppure prima della fuga, è stata legittimamente confrontata, dai giudici di merito, con quella resa nel medesimo verbale, allegato al ricorso nel rispetto dell'onere di allegazione, in cui [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito di avere sentito pronunciare quelle parole, ma di non riuscire a contestualizzare in quale momento ciò sia avvenuto.

La conclusione dei giudici di merito, che esse siano state sicuramente pronunciate, stante la loro conferma da parte della vittima ed in realtà anche da parte di un testimone estraneo ai fatti, tale Nasar (così alla pag. 15 della sentenza di primo grado), che esse siano state pronunciate da qualcuno dei tre aggressori, gli unici che mostravano ostilità verso quest'ultima, e che siano state pronunciate in un momento precedente lo sparo, è logica e conforme alle risultanze probatorie, che non risultano, perciò, travisate.

Peraltro le due sentenze di merito deducono la complicità della [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di omicidio non dall'avere ella pronunciato le predette parole o, comunque, dall'avere esortato verbalmente lo sparatore a colpire la persona offesa, bensì dalla condotta da lei tenuta, come rilevata dalle immagini riprese dalle videocamere presenti nella zona: come dettagliatamente ricostruito nella sentenza di primo grado, dalla pag. 13, la [OSCURATO:PERSONA] dimostra subito la volontà di aggredire la persona offesa, essendosi presentata a lui armata di un bastone, mentre lo [OSCURATO:PERSONA] esibisce un machete; all'atto della fuga di [OSCURATO:PERSONA] si dà al suo inseguimento, contemporaneamente al fratello e all'altro complice, rimanendo indietro solo perché meno veloce; raggiunto il terzo complice, che ad un incrocio si è fermato non sapendo dove il fuggitivo si sia diretto, è lei ad affacciarsi su una strada e, tornata indietro, a indicare al complice la via di fuga, effettivamente impegnata dal fuggitivo e dallo [OSCURATO:PERSONA], e a dirigersi insieme al complice in quella direzione.

La valutazione del giudice di primo grado è che «le immagini e i movimenti della [OSCURATO:PERSONA] sono chiaramente e univocamente indicativi di una esortazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta appare aspettare la decisione della donna, chiaramente interessata a portarlo dove sta [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 15 della sentenza), e che tale condotta dimostra il concorso morale e materiale della ricorrente nel tentativo di omicidio, avendo ella agevolato l'azione dello sparatore con l'indicargli la direzione in cui la vittima era fuggita, pur essendo a conoscenza, molto presumibilmente, del possesso di una pistola da parte sua, atteso che egli la portava alla cintura mentre correva (così alla pag. 17 della sentenza di primo grado).

Tale valutazione appare logica, approfondita, non contraddittoria ed anzi rispettosa di tutte le risultanze istruttorie.

Non è corretta, pertanto, l'affermazione della ricorrente, secondo cui l'elemento travisato, cioè il suo incitamento a sparare, è stato decisivo per affermare il suo concorso nel delitto, perché la lettura delle sentenze, e in particolare di quella di primo grado, rende evidente che la decisione di condanna si è fondata su altri elementi probatori, con i quali il suo ricorso non si confronta.

I vizi motivazionali lamentati dalla ricorrente, pertanto, non sono sussistenti, e il suo primo motivo di ricorso deve essere rigettato per infondatezza.

3. Anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], anch'esso relativo alla propria responsabilità per il delitto di tentato omicidio, è infondato.

Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello valutato le doglianze difensive, secondo cui egli non aveva alcun proposito di uccidere o ferire la [OSCURATO:PERSONA], non avendolo mai colpito con il machete che aveva con sé, ignorava che il complice avesse una pistola e intendesse usarla, non ha in alcun modo agevolato l'azione di quest'ultimo, anche perché l'azione dello sparo è stata per lui imprevista e imprevedibile, ed inoltre, secondo la simulazione fornita dalla difesa, al momento dello sparo si trovava accanto al complice, il quale aveva la visuale libera, e non si è affatto spostato per agevolarne la condotta.

Tali doglianze sono infondate perché la sentenza impugnata, riportandosi a quella di primo grado, alle pagg. 7 e 8 ribadisce che, al momento dello sparo, il ricorrente non si mostra sorpreso e non tiene alcuna condotta che dimostri una dissociazione da quell'atto, e che, inseguendo la persona offesa e trattenendola nei pochi secondi che hanno preceduto l'arrivo del complice con la pistola, ha contribuito causalmente all'azione di questi, con un concorso sia materiale, sia morale.

La sentenza di primo grado, poi, ha valutato più approfonditamente, dalla pag. 13, che il proposito omicidiario è sorto prima dell'inseguimento perché, se l'intento del ricorrente fosse stato solo quello di allontanare [OSCURATO:PERSONA], tale scopo era stato già raggiunto nel momento in cui questi si era dato a precipitosa fuga, mentre il fatto di inseguirlo, sempre impugnando un'arma, dimostra la forte carica aggressiva del ricorrente e la volontà di compiere azioni più gravi di una mera minaccia.

La sentenza precisa anche, come già detto, che «i tre partono insieme, con una modalità che denota un intento e una volontà comune, come reso evidente dalla visione delle immagini» (pag. 14): non è vero, pertanto, che il ricorrente ignorasse la presenza dei due complici, dietro di lui, come si sostiene nel ricorso, perché essi avevano iniziato l'inseguimento insieme a lui.

Inoltre egli, che ha raggiunto il fuggitivo, «appena nota l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] pone fine alla sua azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e si fa da parte lasciando campo libero al complice, che spara nel giro di due secondi dall'arrivo; nel video si nota come la reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vista di [OSCURATO:PERSONA] sia istantanea e senza alcuna sorpresa tanto che si sposta immediatamente dalla parte giusta».

Il giudice di primo grado ha valutato anche la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa, alla pag. 16, ma ne ha escluso la fondatezza proprio sulla base del video, definito in altra parte della motivazione «inequivoco», ribadendo che, all'arrivo del complice, il ricorrente si sposta immediatamente e senza gesti scomposti, mentre l'arrivo di una persona munita di pistola, se imprevisto, avrebbe sicuramente determinato tempi di reazione maggiori e un atteggiamento di sorpresa, «non desumibili dal video».

La deduzione del giudice di primo grado, fatta propria da quello di secondo grado, che tale condotta, evidenziata dai video, dimostri che il ricorrente era consapevole del possesso della pistola da parte del complice, tanto da non mostrarsi sorpreso né dal suo arrivo né dal suo sparo, e tanto da lasciare a lui, immediatamente, il compito di colpire la persona offesa invece di aggredirla egli stesso con il machete, è logica e conforme alle risultanze processuali.

Il ricorrente, come detto, oppone a tale ricostruzione del fatto una ricostruzione alternativa, basata su una “simulazione” effettuata dal difensore: egli, quindi, di fatto chiede a questa Corte una nuova valutazione della prova costituita dai video estrapolati dalle varie telecamere presenti nella zona, che a suo parere mostrerebbero una sua diversa posizione e quindi una diversa modalità dell'azione.

Tale richiesta, però, è inammissibile perché, come ribadito al paragrafo 1, esula dai poteri di questa Corte ogni possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali, essendo gli accertamenti di fatto un compito esclusivo del giudice di merito: questa Corte deve solo valutare la logicità, completezza e non contraddittorietà della relativa motivazione e delle argomentazioni che conseguono alla ricostruzione del fatto, valutazione che in questo caso, come già detto, deve avere un esito positivo, anche in merito alle considerazioni in base alle quali la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa è stata ritenuta non condivisibile da entrambi i giudici di merito.

Anche la motivazione della sentenza di secondo grado, pur molto sintetica, si sottrae al sindacato di legittimità, dal momento che prende atto della doglianza relativa alla ricostruzione alternativa del fatto, e ne ribadisce l'infondatezza alla luce della condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] dopo lo sparo, quando egli si china sulla vittima solamente per accertare se sia stato colpito e subito dopo si dà alla fuga, mentre se avesse ignorato o non condiviso il proposito dello sparatore avrebbe mostrato qualche segno di sorpresa e di dissociazione.

Non sussiste, pertanto, il vizio della motivazione lamentato dal ricorrente, ed anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato per infondatezza.

4. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è infondato.

La sentenza impugnata prende atto dell'intervenuto risarcimento del danno e lo valorizza, concedendo ad entrambi i ricorrenti la relativa attenuante, ma ha ritenuto i predetti non meritevoli del beneficio ulteriore richiesto, perché mancano altri elementi che ne giustifichino la concessione.

I ricorrenti lamentano l'omessa indicazione degli elementi negativi ritenuti prevalenti sulla resipiscenza dimostrata dall'intervenuto risarcimento del danno, e sullo stato emotivo provocato dalla condotta aggressiva e violenta inizialmente posta in essere dalla stessa persona offesa.

Il giudice di primo grado, però, ha negato la concessione delle attenuanti generiche stigmatizzando la connotazione negativa di tutti gli elementi a carico dei ricorrenti, la loro pericolosità e la capacità offensiva dimostrata dalla condotta tenuta, nonché l'inserimento in contesti criminali, deducibile dall'attività di cessione di stupefacenti da loro svolta; lo stato emotivo invocato dalla difesa, pertanto, è stato di fatto ritenuto irrilevante, alla luce del contesto di forte illiceità in cui è inizialmente maturato lo scontro tra i ricorrenti e la persona offesa.

La Corte di appello si è, di fatto, riportata a tale motivazione dal momento che, pur concedendo l'attenuante indicata e una forte riduzione della pena, ha ribadito che i fatti commessi sono gravi: la gravità del reato, insieme alla personalità del reo, costituisce un elemento correttamente valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il cui diniego, pertanto, è fondato sulle argomentazioni che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessarie e sufficienti.

Secondo questa Corte, infatti, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693).

Deve, altresì, sempre ricordarsi che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590)

5. E' infondato, infine, il terzo motivo di entrambi i ricorsi, relativo all'omessa concessione dell'attenuante della provocazione.

La sentenza impugnata, riportandosi a quella di primo grado, ha negato la sussistenza di una provocazione collegata al tentativo di omicidio perché la vittima, dopo un iniziale atteggiamento minaccioso, a cui peraltro si contrapponeva un atteggiamento analogo dei ricorrenti, tutti muniti di armi come la persona offesa, si era data alla fuga, eliminando quindi, in modo spontaneo, qualunque situazione di pericolo che potesse determinare i predetti a mantenere uno stato d'ira tale da spingerli a compiere l'azione delittuosa.

Questa motivazione appare corretta, alla luce della ricostruzione del fatto contenuta nelle sentenze e, sotto questo profilo, non contestata dai ricorrenti: il tentativo di omicidio è stato compiuto dopo che la condotta provocatoria della persona offesa era spontaneamente cessata, addirittura inseguendo quest'ultima ed impedendole di allontanarsi, come essa aveva tentato di fare.

Logicamente, pertanto, i giudici di merito hanno valutato che esso non sia stato provocato dalla condotta della vittima e non costituisca una reazione ad essa, bensì rappresenti una determinazione sopravvenuta alla sua fuga, e costituisca una manifestazione dell'aggressività che i due ricorrenti avevano già mostrato nel fronteggiare tale soggetto.

La motivazione, pertanto, appare logica e fondata sulle risultanze probatorie, ed è conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attenuante della provocazione non può essere invocata «quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, a cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche» (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, Rv. 286420).

La ricostruzione dell'intera vicenda, riportata in particolare nella sentenza di primo grado, evidenzia che la lite tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], in cui si è inserito anche il fratello di lei, è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in merito ad una cessione di sostanze stupefacenti, e si è evoluta in reciproche minacce portate con armi bianche, in un arco temporale breve, che non consente di ipotizzare, come fanno i ricorrenti, una provocazione “per accumulo”: l'eventuale provocazione, pertanto, è stata quanto meno reciproca, ed è comunque avvenuta nel contesto di un'attività illecita, messa in atto dalla ricorrente.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il diniego di concessione dell'attenuante appare corretto.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono i due ricorsi devono, pertanto, essere respinti, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 442/2025 UP - 17/06/2025 R.G.N. 13135/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Ancona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28306/2025 Roma, lì, 01/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 30 maggio 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., 56-575 cod. pen., e 4 legge n. 110/1975 commessi il 29/09/2023 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto provata la responsabilità dei due imputati per i reati ascritti, essendo stati entrambi ripresi dalle telecamere mentre, unitamente ad un complice, giudicato separatamente, inseguono [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] impugnando un machete, la [OSCURATO:PERSONA] impugnando un bastone e il complice impugnando una pistola con cui, al termine dell'inseguimento, spara alla vittima colpendola al volto. Tale condotta deriva dall'avere la [OSCURATO:PERSONA], poco prima, discusso con [OSCURATO:PERSONA], avendo respinto le insistenti richieste di lui di ottenere la cessione di denaro o di sostanze stupefacenti. A seguito di un ulteriore comportamento scorretto di detto soggetto, che si era proposto come intermediario rispetto ad un altro acquirente che aveva confabulato con l’imputata per concordare un acquisto, e gli aveva sottratto il denaro con cui questi voleva pagare la sostanza, egli era stato aggredito dai due imputati, che sono fratello e sorella, i quali erano usciti dalla loro abitazione portando con sé degli oggetti contundenti, unitamente al complice munito di pistola. Dopo un iniziale fronteggiamento con aria minacciosa, [OSCURATO:PERSONA] si era improvvisamente dato alla fuga, venendo inseguito dai due imputati e dal loro complice; lo [OSCURATO:PERSONA], raggiunta la vittima, aveva colluttato con essa, e nel frattempo era sopraggiunto il terzo soggetto che, esortato dalla donna, aveva sparato un colpo con la pistola, che si era confitto nelle ossa mascellari di questa. All'arrivo del complice, lo [OSCURATO:PERSONA] si era appositamente spostato per lasciare libero il campo di tiro allo sparatore, e quindi si era soffermato a controllare se la vittima fosse stata colpita, per poi darsi alla fuga. La Corte ha respinto tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, ed ha concesso l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., ritenendo adeguata la somma versata dai due imputati alla vittima a titolo di risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi, redatti dal loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ciascuno articolato in tre motivi dal contenuto parzialmente identico. 2.1. Con il primo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla condanna per il reato di cui agli artt. 56-575 cod. pen. La Corte di appello ha respinto la ricostruzione del fatto fornita dalla difesa con una motivazione carente e in contrasto con la prova costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 05/03/2024, in sede di indagini difensive. La vittima ha dichiarato al difensore di non avere notato la presenza della ricorrente al momento dello sparo, di non averla vista al proprio inseguimento, e di non avere udito da parte di lei le parole “sparalo, sparalo” che le sono state attribuite dalle due sentenze di merito. La Corte di appello ha ritenuto che tali dichiarazioni non modifichino il quadro probatorio a carico della ricorrente, perché le parole in questione potrebbero essere state pronunciate nella fase iniziale dell’aggressione, in quanto spiegherebbero perché la vittima, dopo una iniziale fase di discussione verbale con il fratello dell’imputata, alla presenza di lei e del soggetto in possesso della pistola, improvvisamente si dia alla fuga, come se avesse percepito di trovarsi in una situazione di pericolo. Secondo la ricorrente, la Corte ha travisato la prova, dal momento che la vittima ha dichiarato con certezza di non avere udito tali parole durante la sua fuga e neppure prima di essa, ed anche di non avere notato pistole, così di fatto sconfessando le sue precedenti affermazioni, e non si è confrontata adeguatamente con essa, pur essendo tali ultime dichiarazioni l’unica ricostruzione fornita dalla vittima circa lo svolgimento dei fatti. Tale travisamento è decisivo, perché il concorso della ricorrente nel delitto di omicidio è fondato sulla sua ipotizzata partecipazione morale, estrinsecatasi nella citata esortazione allo sparatore. 2.2. Con il secondo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla omessa concessione delle attenuanti generiche. La sentenza non spiega per quali ragioni non vengano ritenuti rilevanti gli elementi favorevoli indicati nell’atto di appello, in particolare lo stato di turbamento idoneo a determinare la perdita dell’autocontrollo, per la situazione di pericolo creata dalla condotta della vittima. La sentenza non tiene conto dell’incidenza degli stati emotivi e della causa che ha provocato la condizione di agitazione nell’imputata e non indica, inoltre, quali motivi ha ritenuto prevalenti per il diniego del beneficio. 2.3. Con il terzo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione. La Corte di appello ha negato l’attenuante affermando che il tentativo di omicidio non è collegato alla precedente condotta della vittima, ma all’esito della discussione, nel corso della quale la ricorrente e i suoi complici avrebbero deciso di aumentare il contenuto della loro azione offensiva. In realtà i fatti, con evidenza, sono collegati alla condotta intimidatoria della persona offesa, che ha minacciato la ricorrente con un coltello ed ha provocato uno stato d’ira derivante non solo dall’ultimo gesto, ma anche dalla condotta precedente della stessa persona, la quale aveva tenuto un atteggiamento conflittuale che aveva fortemente esasperato la ricorrente e i suoi complici. 3. Con il primo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla condanna per il reato di cui agli artt. 56-575 cod. pen. Anche questo ricorrente lamenta che la Corte di appello ha respinto la ricostruzione del fatto fornita dalla difesa con una motivazione carente e in contrasto con la prova costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in sede di indagini difensive. Questi ha dichiarato al difensore che in due occasioni, cioè sotto il porticato dell’abitazione e nel parco, lo [OSCURATO:PERSONA] lo aveva fronteggiato tenendo in mano un machete, ma in entrambe lo aveva solo esortato ad allontanarsi, circostanza che dimostrava che egli non aveva alcuna intenzione di ferirlo o ucciderlo. La difesa, inoltre, aveva depositato documentazione fotografica e una simulazione, da cui risulta che il ricorrente, al momento dello sparo, si trovava accanto al complice munito di pistola e non aveva dovuto spostarsi per lasciargli campo libero, perché questi aveva sempre avuto un’ampia visuale. Peraltro lo [OSCURATO:PERSONA], avendo inseguito la vittima da solo e per primo, ignorava ciò che avevano fatto sua sorella e il complice, e ignorava che questi detenesse una pistola, mancando anche elementi per ritenere che i tre avessero concordato l’azione omicidiaria prima di iniziare l’inseguimento. La Corte ha confermato la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado senza affrontare le doglianze mosse nell’atto di appello, e non ha spiegato perché lo [OSCURATO:PERSONA], pur essendo armato di un machete, non lo abbia usato per colpire la vittima, mentre subito dopo avrebbe condiviso il proposito di ferirlo con una pistola, né ha spiegato da quali elementi abbia dedotto che il comune proposito omicidiario sarebbe sorto mentre i tre presunti aggressori si trovavano sotto il porticato, tanto che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inseguito la vittima, che sarebbe fuggita a causa del sorgere di tale proposito, al fine di farla colpire con la pistola: la vittima stessa, infatti, non ha mai riferito il motivo della sua improvvisa fuga, o quale pericolo avesse avvertito. La Corte non ha neppure indicato gli elementi da cui ha dedotto che lo [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della detenzione della pistola da parte del complice, non essendo stato contestato alcun concorso in tale detenzione, ed anzi ha parlato di tale consapevolezza in termini di mera possibilità. Inoltre non ha trattato l’argomento della condotta dello [OSCURATO:PERSONA] al momento dello sparo, benché l’appello contestasse l’affermazione dell’essersi egli spostato per facilitare tale azione. 3.1. Con il secondo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Il suo contenuto è identico all’analogo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per cui si rinvia a tale esposizione. 3.2. Con il terzo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione. Anche questo motivo ha un contenuto identico all’analogo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per cui, anche per esso, si rinvia a tale esposizione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. 5. Il difensore dei ricorrente, in data 13/06/2025, ha depositato una nota difensiva in replica alla requisitoria scritta del procuratore generale, ribadendo la censura in merito all’omessa concessione delle attenuanti generiche, e cioè l’assenza di una valutazione alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e la censura in merito all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione, ribadendo che il delitto è una reazione non ad una mera discussione verbale, come sostenuto dai giudici di merito, ma alla condotta della persona offesa, che per circa venticinque minuti aveva aggredito e minacciato i ricorrenti con un coltello, e allo stato d’ira provocato dalla vittima stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono infondati, e devono essere rigettati. In merito al primo motivo prospettato da entrambi i ricorrenti, relativo alla ricostruzione della vicenda e ad un asserito travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'ambito delle indagini difensive, deve ribadirsi che «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), e che «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). In questo caso, inoltre, deve tenersi conto, per la valutazione della logicità, completezza e non contraddittorietà della motivazione, che le due sentenze, quanto alla ricostruzione del fatto, sono strutturate come una “doppia conforme”, essendosi la sentenza di appello dichiaratamente riportata, sul punto, alle valutazioni operate dal giudice di primo grado. In questo caso, pertanto, deve applicarsi il principio secondo cui «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, n.m.; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). La sussistenza dei vizi e delle carenze motivazionali lamentati dai ricorrenti, in relazione alla sentenza impugnata, deve pertanto essere valutata alla luce della sentenza di primo grado, dal momento che le due pronunce formano un unico corpo motivazionale. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La ricorrente lamenta una carenza di motivazione e un travisamento della prova perché la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rilasciate al difensore dalla persona offesa, in particolare errando nel ritenere che esse non smentiscano quelle da lui rese in precedenza, quanto all'avere la ricorrente proferito le parole “sparagli, sparagli”. La sentenza della Corte di appello, alla pag. 11, e quella di primo grado, alla pag. 16, hanno invece valutato esplicitamente tali dichiarazioni, ed hanno concluso che esse non incidono sulla ricostruzione del fatto come un inseguimento condotto dai due odierni ricorrenti, unitamente al terzo complice, con la volontà di aggredire la vittima e di sparargli, essendo tutti consapevoli del possesso di una pistola da parte del complice, perché la vittima non ha negato di avere sentito proferire le parole “sparalo, sparalo”, ma ha solo escluso di averle sentite durante la propria fuga e di averle sentite pronunciare dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto ella, in quella fase, è rimasta sempre più lontana rispetto ai due complici. Pertanto entrambe le sentenze hanno ribadito che l'unica ricostruzione plausibile, che spieghi perché [OSCURATO:PERSONA], mentre fronteggiava la [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, improvvisamente si sia dato alla fuga, palesemente spaventato, è che in quel momento siano state pronunciate quelle parole, o altre che abbiano fatto percepire al predetto la volontà di colpirlo con quella pistola, che il terzo complice aveva già con sé. Il ricorso non si confronta con questa motivazione, limitandosi ad affermare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato una simile spiegazione e, nelle citate dichiarazioni rese al difensore, ha anche affermato di non avere sentito pronunciare le parole “sparagli sparagli” e di non avere notato alcuna pistola. La mancanza di una spiegazione per la sua improvvisa fuga non esclude la fondatezza della ricostruzione operata dai giudici che, si ripete, è stata ritenuta essere l'unica plausibile, e non è contrastata da alcuna versione alternativa fornita dalla difesa. L'affermazione finale della vittima, di non avere i suoi tre aggressori proferito le predette parole neppure prima della fuga, è stata legittimamente confrontata, dai giudici di merito, con quella resa nel medesimo verbale, allegato al ricorso nel rispetto dell'onere di allegazione, in cui [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito di avere sentito pronunciare quelle parole, ma di non riuscire a contestualizzare in quale momento ciò sia avvenuto. La conclusione dei giudici di merito, che esse siano state sicuramente pronunciate, stante la loro conferma da parte della vittima ed in realtà anche da parte di un testimone estraneo ai fatti, tale Nasar (così alla pag. 15 della sentenza di primo grado), che esse siano state pronunciate da qualcuno dei tre aggressori, gli unici che mostravano ostilità verso quest'ultima, e che siano state pronunciate in un momento precedente lo sparo, è logica e conforme alle risultanze probatorie, che non risultano, perciò, travisate. Peraltro le due sentenze di merito deducono la complicità della [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di omicidio non dall'avere ella pronunciato le predette parole o, comunque, dall'avere esortato verbalmente lo sparatore a colpire la persona offesa, bensì dalla condotta da lei tenuta, come rilevata dalle immagini riprese dalle videocamere presenti nella zona: come dettagliatamente ricostruito nella sentenza di primo grado, dalla pag. 13, la [OSCURATO:PERSONA] dimostra subito la volontà di aggredire la persona offesa, essendosi presentata a lui armata di un bastone, mentre lo [OSCURATO:PERSONA] esibisce un machete; all'atto della fuga di [OSCURATO:PERSONA] si dà al suo inseguimento, contemporaneamente al fratello e all'altro complice, rimanendo indietro solo perché meno veloce; raggiunto il terzo complice, che ad un incrocio si è fermato non sapendo dove il fuggitivo si sia diretto, è lei ad affacciarsi su una strada e, tornata indietro, a indicare al complice la via di fuga, effettivamente impegnata dal fuggitivo e dallo [OSCURATO:PERSONA], e a dirigersi insieme al complice in quella direzione. La valutazione del giudice di primo grado è che «le immagini e i movimenti della [OSCURATO:PERSONA] sono chiaramente e univocamente indicativi di una esortazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta appare aspettare la decisione della donna, chiaramente interessata a portarlo dove sta [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 15 della sentenza), e che tale condotta dimostra il concorso morale e materiale della ricorrente nel tentativo di omicidio, avendo ella agevolato l'azione dello sparatore con l'indicargli la direzione in cui la vittima era fuggita, pur essendo a conoscenza, molto presumibilmente, del possesso di una pistola da parte sua, atteso che egli la portava alla cintura mentre correva (così alla pag. 17 della sentenza di primo grado). Tale valutazione appare logica, approfondita, non contraddittoria ed anzi rispettosa di tutte le risultanze istruttorie. Non è corretta, pertanto, l'affermazione della ricorrente, secondo cui l'elemento travisato, cioè il suo incitamento a sparare, è stato decisivo per affermare il suo concorso nel delitto, perché la lettura delle sentenze, e in particolare di quella di primo grado, rende evidente che la decisione di condanna si è fondata su altri elementi probatori, con i quali il suo ricorso non si confronta. I vizi motivazionali lamentati dalla ricorrente, pertanto, non sono sussistenti, e il suo primo motivo di ricorso deve essere rigettato per infondatezza. 3. Anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], anch'esso relativo alla propria responsabilità per il delitto di tentato omicidio, è infondato. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello valutato le doglianze difensive, secondo cui egli non aveva alcun proposito di uccidere o ferire la [OSCURATO:PERSONA], non avendolo mai colpito con il machete che aveva con sé, ignorava che il complice avesse una pistola e intendesse usarla, non ha in alcun modo agevolato l'azione di quest'ultimo, anche perché l'azione dello sparo è stata per lui imprevista e imprevedibile, ed inoltre, secondo la simulazione fornita dalla difesa, al momento dello sparo si trovava accanto al complice, il quale aveva la visuale libera, e non si è affatto spostato per agevolarne la condotta. Tali doglianze sono infondate perché la sentenza impugnata, riportandosi a quella di primo grado, alle pagg. 7 e 8 ribadisce che, al momento dello sparo, il ricorrente non si mostra sorpreso e non tiene alcuna condotta che dimostri una dissociazione da quell'atto, e che, inseguendo la persona offesa e trattenendola nei pochi secondi che hanno preceduto l'arrivo del complice con la pistola, ha contribuito causalmente all'azione di questi, con un concorso sia materiale, sia morale. La sentenza di primo grado, poi, ha valutato più approfonditamente, dalla pag. 13, che il proposito omicidiario è sorto prima dell'inseguimento perché, se l'intento del ricorrente fosse stato solo quello di allontanare [OSCURATO:PERSONA], tale scopo era stato già raggiunto nel momento in cui questi si era dato a precipitosa fuga, mentre il fatto di inseguirlo, sempre impugnando un'arma, dimostra la forte carica aggressiva del ricorrente e la volontà di compiere azioni più gravi di una mera minaccia. La sentenza precisa anche, come già detto, che «i tre partono insieme, con una modalità che denota un intento e una volontà comune, come reso evidente dalla visione delle immagini» (pag. 14): non è vero, pertanto, che il ricorrente ignorasse la presenza dei due complici, dietro di lui, come si sostiene nel ricorso, perché essi avevano iniziato l'inseguimento insieme a lui. Inoltre egli, che ha raggiunto il fuggitivo, «appena nota l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] pone fine alla sua azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e si fa da parte lasciando campo libero al complice, che spara nel giro di due secondi dall'arrivo; nel video si nota come la reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vista di [OSCURATO:PERSONA] sia istantanea e senza alcuna sorpresa tanto che si sposta immediatamente dalla parte giusta». Il giudice di primo grado ha valutato anche la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa, alla pag. 16, ma ne ha escluso la fondatezza proprio sulla base del video, definito in altra parte della motivazione «inequivoco», ribadendo che, all'arrivo del complice, il ricorrente si sposta immediatamente e senza gesti scomposti, mentre l'arrivo di una persona munita di pistola, se imprevisto, avrebbe sicuramente determinato tempi di reazione maggiori e un atteggiamento di sorpresa, «non desumibili dal video». La deduzione del giudice di primo grado, fatta propria da quello di secondo grado, che tale condotta, evidenziata dai video, dimostri che il ricorrente era consapevole del possesso della pistola da parte del complice, tanto da non mostrarsi sorpreso né dal suo arrivo né dal suo sparo, e tanto da lasciare a lui, immediatamente, il compito di colpire la persona offesa invece di aggredirla egli stesso con il machete, è logica e conforme alle risultanze processuali. Il ricorrente, come detto, oppone a tale ricostruzione del fatto una ricostruzione alternativa, basata su una “simulazione” effettuata dal difensore: egli, quindi, di fatto chiede a questa Corte una nuova valutazione della prova costituita dai video estrapolati dalle varie telecamere presenti nella zona, che a suo parere mostrerebbero una sua diversa posizione e quindi una diversa modalità dell'azione. Tale richiesta, però, è inammissibile perché, come ribadito al paragrafo 1, esula dai poteri di questa Corte ogni possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali, essendo gli accertamenti di fatto un compito esclusivo del giudice di merito: questa Corte deve solo valutare la logicità, completezza e non contraddittorietà della relativa motivazione e delle argomentazioni che conseguono alla ricostruzione del fatto, valutazione che in questo caso, come già detto, deve avere un esito positivo, anche in merito alle considerazioni in base alle quali la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa è stata ritenuta non condivisibile da entrambi i giudici di merito. Anche la motivazione della sentenza di secondo grado, pur molto sintetica, si sottrae al sindacato di legittimità, dal momento che prende atto della doglianza relativa alla ricostruzione alternativa del fatto, e ne ribadisce l'infondatezza alla luce della condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] dopo lo sparo, quando egli si china sulla vittima solamente per accertare se sia stato colpito e subito dopo si dà alla fuga, mentre se avesse ignorato o non condiviso il proposito dello sparatore avrebbe mostrato qualche segno di sorpresa e di dissociazione. Non sussiste, pertanto, il vizio della motivazione lamentato dal ricorrente, ed anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato per infondatezza. 4. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è infondato. La sentenza impugnata prende atto dell'intervenuto risarcimento del danno e lo valorizza, concedendo ad entrambi i ricorrenti la relativa attenuante, ma ha ritenuto i predetti non meritevoli del beneficio ulteriore richiesto, perché mancano altri elementi che ne giustifichino la concessione. I ricorrenti lamentano l'omessa indicazione degli elementi negativi ritenuti prevalenti sulla resipiscenza dimostrata dall'intervenuto risarcimento del danno, e sullo stato emotivo provocato dalla condotta aggressiva e violenta inizialmente posta in essere dalla stessa persona offesa. Il giudice di primo grado, però, ha negato la concessione delle attenuanti generiche stigmatizzando la connotazione negativa di tutti gli elementi a carico dei ricorrenti, la loro pericolosità e la capacità offensiva dimostrata dalla condotta tenuta, nonché l'inserimento in contesti criminali, deducibile dall'attività di cessione di stupefacenti da loro svolta; lo stato emotivo invocato dalla difesa, pertanto, è stato di fatto ritenuto irrilevante, alla luce del contesto di forte illiceità in cui è inizialmente maturato lo scontro tra i ricorrenti e la persona offesa. La Corte di appello si è, di fatto, riportata a tale motivazione dal momento che, pur concedendo l'attenuante indicata e una forte riduzione della pena, ha ribadito che i fatti commessi sono gravi: la gravità del reato, insieme alla personalità del reo, costituisce un elemento correttamente valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il cui diniego, pertanto, è fondato sulle argomentazioni che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessarie e sufficienti. Secondo questa Corte, infatti, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Deve, altresì, sempre ricordarsi che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) 5. E' infondato, infine, il terzo motivo di entrambi i ricorsi, relativo all'omessa concessione dell'attenuante della provocazione. La sentenza impugnata, riportandosi a quella di primo grado, ha negato la sussistenza di una provocazione collegata al tentativo di omicidio perché la vittima, dopo un iniziale atteggiamento minaccioso, a cui peraltro si contrapponeva un atteggiamento analogo dei ricorrenti, tutti muniti di armi come la persona offesa, si era data alla fuga, eliminando quindi, in modo spontaneo, qualunque situazione di pericolo che potesse determinare i predetti a mantenere uno stato d'ira tale da spingerli a compiere l'azione delittuosa. Questa motivazione appare corretta, alla luce della ricostruzione del fatto contenuta nelle sentenze e, sotto questo profilo, non contestata dai ricorrenti: il tentativo di omicidio è stato compiuto dopo che la condotta provocatoria della persona offesa era spontaneamente cessata, addirittura inseguendo quest'ultima ed impedendole di allontanarsi, come essa aveva tentato di fare. Logicamente, pertanto, i giudici di merito hanno valutato che esso non sia stato provocato dalla condotta della vittima e non costituisca una reazione ad essa, bensì rappresenti una determinazione sopravvenuta alla sua fuga, e costituisca una manifestazione dell'aggressività che i due ricorrenti avevano già mostrato nel fronteggiare tale soggetto. La motivazione, pertanto, appare logica e fondata sulle risultanze probatorie, ed è conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attenuante della provocazione non può essere invocata «quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, a cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche» (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, Rv. 286420). La ricostruzione dell'intera vicenda, riportata in particolare nella sentenza di primo grado, evidenzia che la lite tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], in cui si è inserito anche il fratello di lei, è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in merito ad una cessione di sostanze stupefacenti, e si è evoluta in reciproche minacce portate con armi bianche, in un arco temporale breve, che non consente di ipotizzare, come fanno i ricorrenti, una provocazione “per accumulo”: l'eventuale provocazione, pertanto, è stata quanto meno reciproca, ed è comunque avvenuta nel contesto di un'attività illecita, messa in atto dalla ricorrente. Anche sotto questo profilo, pertanto, il diniego di concessione dell'attenuante appare corretto. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono i due ricorsi devono, pertanto, essere respinti, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28306/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris