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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 38566/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6651-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B.

Vico 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1637/2019 della Corte d'appello di Firenze, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca-sezione distaccata di Viareggio che aveva accolto la domanda, avanzata dall'attrice in primo grado [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti di condanna al pagamento della provvigione, pari ad euro 84.000,00 oltre Iva, dovuta per l'intermediazione immobiliare effettuata con riferimento all'acquisto da parte dell'attuale ricorrente dell'immobile sito in Forte dei Marmi; -a fondamento della domanda di pagamento avanzata dall'agenzia era stato dedotta la prestazione di attività di intermediazione per l'acquisto da parte della Broussilova; -era stato allegato e provato, in particolare, che l'agenzia attrice aveva accompagnato a vedere l'immobile in oggetto dapprima il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, in una seconda visita, lo stesso con la Broussilova; era stato accertato che il Bianco era stato incaricato dalla medesima Broussilova e che aveva sottoscritto una proposta di acquisto per sè , per persona o società da nominare) per conto della Broussilova; -la corte d'appello, avanti alla quale non si costituiva [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell'agenzia immobiliare, ha rilevato l'inammissibilità della censura articolata come primo motivo di gravame perché fondata su documenti esaminati dal primo giudice in quanto allegati dalla parte attrice ma non prodotti nel giudizio d'appello dall'appellante e non verificabili dal giudice d'appello stante la contumacia dell'appellata; -inoltre la corte territoriale, decidendo sul secondo motivo di gravame, ha condiviso il percorso argomentativo del giudice di primo grado in ordine alla rilevanza delle deposizioni testimoniali ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda Ric. 2020 n. 06651 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -2- di pagamento azionata dall'Agenzia immobiliare, al contempo ribadendo l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali richieste dalla convenuta Broussillova; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 115, 280, 281 cod. proc. cìv. e all'art. 76 disp. att.; -secondo la ricorrente, la corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'appello per la mancata allegazione agli atti del documento; -nella specie, assume la rìcorrente che il principio di estrazione della copia e di produzione in sede di gravame dei documenti non sarebbe pertinente al caso di specie perché in atto di appello non vi è stata una contestazione nell'interpretazione del documento ma una censura sull'assunto che detto documento fosse stato stipulato per conto della [OSCURATO:PERSONA]; -la censura è infondata; -sebbene la ricorrente sostenga che il primo motivo di appello non riguardava la contestazione dell'interpretazione data alla proposta irrevocabile di acquisto "per persona da nominare" firmata dal Bianco per conto della Broussillova, tuttavia la censura attinge proprio la portata del documento mancante e posto a fondamento della riconosciuta obbligazione di pagamento della provvigione in forza dell'attività di intermediazione sfociata nella proposta di acquisto sottoscritta dal Bianchi per conto della Braussilova; Ric. 2020 n. 06651 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -3- -rispetto a detto documento la corte ha correttamente ritenuto, seguendo l'orientamento di questa Corte, che l'appellante dolendosi dell'erronea valutazione dei documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello ha l'onere di produrli ai sensi dell'art.76 disp. attuazione cod.proc.civ. (Cass.n.3033/2013; Cass. 11794/2016; id. 21557/2018) nè la memoria illustrative apporta nuovi elementi di rilievo; -con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1392, 2697, 2725 e 2729, comma 2 cod.civ.; -assume la ricorrente che la proposta irrevocabile di acquisto collazionata dal Bianco asseritamente per suo conto, non era assimilabile ad un "incarico alla trattativa" ma ad un "incarico ad acquistare" che necessitava della forma scritta ex art. 1392 cod. civ.. e la cui prova era sottoposta ai limiti di cui all'art.2725 cod. civ.; -la censura è inammissibile perchè deduce una questione nuova che non risulta trattata nella sentenza d'appello ( ove era stata contestato il percorso argomentativo del primo giudice sulla scorta delle prove acquisite) e che la parte non ha specificato dove e quando ha prima di ora sollevato (cfr. Cass.1435/2013; id.27568/2017); -l'esito sfavorevole di entrambi i motivi comporta il rigetto del ricorso; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Ric. 2020 n. 06651 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -4- P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6651-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Vico 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1637/2019 della Corte d'appello di Firenze, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca-sezione distaccata di Viareggio che aveva accolto la domanda, avanzata dall'attrice in primo grado [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti di condanna al pagamento della provvigione, pari ad euro 84.000,00 oltre Iva, dovuta per l'intermediazione immobiliare effettuata con riferimento all'acquisto da parte dell'attuale ricorrente dell'immobile sito in Forte dei Marmi; -a fondamento della domanda di pagamento avanzata dall'agenzia era stato dedotta la prestazione di attività di intermediazione per l'acquisto da parte della Broussilova; -era stato allegato e provato, in particolare, che l'agenzia attrice aveva accompagnato a vedere l'immobile in oggetto dapprima il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, in una seconda visita, lo stesso con la Broussilova; era stato accertato che il Bianco era stato incaricato dalla medesima Broussilova e che aveva sottoscritto una proposta di acquisto per sè , per persona o società da nominare) per conto della Broussilova; -la corte d'appello, avanti alla quale non si costituiva [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell'agenzia immobiliare, ha rilevato l'inammissibilità della censura articolata come primo motivo di gravame perché fondata su documenti esaminati dal primo giudice in quanto allegati dalla parte attrice ma non prodotti nel giudizio d'appello dall'appellante e non verificabili dal giudice d'appello stante la contumacia dell'appellata; -inoltre la corte territoriale, decidendo sul secondo motivo di gravame, ha condiviso il percorso argomentativo del giudice di primo grado in ordine alla rilevanza delle deposizioni testimoniali ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda Ric. 2020 n. 06651 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -2- di pagamento azionata dall'Agenzia immobiliare, al contempo ribadendo l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali richieste dalla convenuta Broussillova; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 115, 280, 281 cod. proc. cìv. e all'art. 76 disp. att.; -secondo la ricorrente, la corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'appello per la mancata allegazione agli atti del documento; -nella specie, assume la rìcorrente che il principio di estrazione della copia e di produzione in sede di gravame dei documenti non sarebbe pertinente al caso di specie perché in atto di appello non vi è stata una contestazione nell'interpretazione del documento ma una censura sull'assunto che detto documento fosse stato stipulato per conto della [OSCURATO:PERSONA]; -la censura è infondata; -sebbene la ricorrente sostenga che il primo motivo di appello non riguardava la contestazione dell'interpretazione data alla proposta irrevocabile di acquisto "per persona da nominare" firmata dal Bianco per conto della Broussillova, tuttavia la censura attinge proprio la portata del documento mancante e posto a fondamento della riconosciuta obbligazione di pagamento della provvigione in forza dell'attività di intermediazione sfociata nella proposta di acquisto sottoscritta dal Bianchi per conto della Braussilova; Ric. 2020 n. 06651 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -3- -rispetto a detto documento la corte ha correttamente ritenuto, seguendo l'orientamento di questa Corte, che l'appellante dolendosi dell'erronea valutazione dei documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello ha l'onere di produrli ai sensi dell'art.76 disp. attuazione cod.proc.civ. (Cass.n.3033/2013; Cass. 11794/2016; id. 21557/2018) nè la memoria illustrative apporta nuovi elementi di rilievo; -con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1392, 2697, 2725 e 2729, comma 2 cod.civ.; -assume la ricorrente che la proposta irrevocabile di acquisto collazionata dal Bianco asseritamente per suo conto, non era assimilabile ad un "incarico alla trattativa" ma ad un "incarico ad acquistare" che necessitava della forma scritta ex art. 1392 cod. civ.. e la cui prova era sottoposta ai limiti di cui all'art.2725 cod. civ.; -la censura è inammissibile perchè deduce una questione nuova che non risulta trattata nella sentenza d'appello ( ove era stata contestato il percorso argomentativo del primo giudice sulla scorta delle prove acquisite) e che la parte non ha specificato dove e quando ha prima di ora sollevato (cfr. Cass.1435/2013; id.27568/2017); -l'esito sfavorevole di entrambi i motivi comporta il rigetto del ricorso; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. Ric. 2020 n. 06651 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -4- P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civi
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