CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena, i! 23 settembre 2020, lo ha riconosciuto responsabile del reato di all'art. 185, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 283, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il, quale deduce promiscuamente violazione di legge (131-bis cod, pen.) e difetto di motivazione della decisione„ sotto I profilo della mancata applicazione della causa di non punibilltà della particolare tenuità del fatto. lr:C0750 nnanifestamente infondato, in quanto generico e non sorretto da concreta specif:cità e pertinenza censoria. Il ricorrente, infatti, richiamati i principi ge_ne_ra.. ed alcuni precedenti della Corte di cassazione, contesta in modo cenerco .a va-:lr..:tazione compiuta da: Giudici di merito, che invece risulta sorretta Ce motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica c anche ciLanto alla mancata applicazione della invocata causa di non r. =ssendo, dunoce , il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 proc. oen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 11 7 d