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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 46577/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 24/10/2022 la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria polacca di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 12 giugno 2019 dal Tribunale di Siedlce per il reato di cui all'art. 294, par. 1, del codice penale polacco (ricettazione), aggravato ai sensi dell'art. 294 del medesimo codice, in ragione del rilevante valore patrimoniale dei beni in oggetto.

2. La pronuncia rescindente, rigettato ogni altro motivo di ricorso, aveva ritenuto fondato il profilo attinente alla inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 5 TUE, artt. 6, 7, 52 CDFUE, artt. 5-8 CEDU, e la mancanza di motivazione in ordine alla violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità polacca nell'emissione a carico del Mendelka del mandato di arresto europeo.

In particolare, richiamati i principi che disciplinano le procedure di consegna tra Stati membri, si evidenziava in quella sede che l'autorità giudiziaria polacca aveva emesso il mandato di arresto europeo "allo scopo di condurre il procedimento istruttorio in corso presso la Procura Distrettuale di Siedlce", con la conseguenza che il provvedimento restrittivo sembrava emesso per esigenze investigative (peraltro imprecisate nel contenuto e nel tempo) senza alcun riferimento al successivo esercizio dell'azione penale, in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità circa l'inammissibilità di un mandato di arresto europeo per ragioni esclusivamente investigative ed indeterminate; l'annullamento, quindi, era determinato dalla rilevata incertezza circa le esigenze istruttorie poste a fondamento dell'adozione del mandato di arresto europeo e dalla conseguente esigenza di chiarire, mediante la richiesta di informazioni integrative all'autorità emittente, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, quali fossero gli atti istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna, e se la sua presenza fosse indispensabile per il prosieguo del procedimento ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 2.1 Il giudice di rinvio, pertanto, attraverso il competente ufficio del Ministero della Giustizia, aveva acquisito le informazioni integrative presso la Procura Distrettuale di Siedlce, concludendo nel senso che il mandato di arresto non rispondeva ad esigenze "esclusivamente investigative" bensì a ragioni di natura eminentemente processuale e che la presenza del Mendelka era necessaria al fine di consentire di assumerne l'interrogatorio e di esercitare il diritto di difesa, in assenza di altri strumenti in grado di assolvere a tale finalità e, quindi, nell'impossibilità di proseguire altrimenti il procedimento.

3. Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio ha proposto nuovamente ricorso il difensore di fiducia dell'imputato.

Con un unico motivo si è eccepita l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 5 TUE, artt. 6, 7, 52 CDFUE, artt. 5-8 CEDU, art.627 cod. proc. pen. nonché la motivazione apparente sul mancato rispetto dei principi evidenziati dalla pronuncia rescindente, persistendo la violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità polacca nell'emissione a carico del Mendelka del mandato di arresto europeo.

La Corte milanese, infatti, non aveva verificato se l'esigenza di ottenere la partecipazione del Mendelka agli atti d'indagini poteva essere raggiunta con strumenti di cooperazione europea meno invasivi e, in particolare, mediante l'emanazione di un ordine di indagine penale, affermando a riguardo, in termini censurabili, che non le competeva entrare nel merito delle ragioni della scelta dello strumento giudicato idoneo dall'autorità richiedente, indagine che invece le competeva per verificare l'effettivo rispetto, nel caso concreto, del principio di proporzionalità.

Inoltre, dalle stesse informazioni acquisite, risultava evidente che il mandato di arresto europeo era stato emesso per esigenze investigative, disancorate del tutto da un futuro esercizio dell'azione penale, trattandosi di attività relative alle indagini preliminari (l'effettuazione di una notifica e lo svolgimento dell'interrogatorio): la notifica poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2 della Convenzione del 29 maggio 2004, attuata dall'Italia e dalla Polonia, in tema di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea; l'interrogatorio poteva altresì assumersi con un [OSCURATO:PERSONA] di Indagine Penale (0E1), mediante audizione in videoconferenza, strumento espressamente previsto dai considerando n. 24 e n. 26 ed indicato come preferibile rispetto all'emissione di un MAE.

In ogni caso, il processo poteva svolgersi in contumacia, come previsto dal diritto penale polacco, in considerazione del fatto che il Mendelka rispondeva degli addebiti a piede libero.

All'odierna udienza il difensore di fiducia del ricorrente ha chiesto rinvio per legittimo impedimento, documentando il concomitante impegno difensivo presso la Corte di Appello di Trento, a seguito di mandato ricevuto il 2 dicembre 2022 da soggetto in stato di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Deve premettersi che con ordinanza allegata al verbale di udienza sono state indicate le ragioni del rigetto dell'istanza di differimento della trattazione.

Nel merito il ricorso è infondato.

L'ambito del giudizio di rinvio era circoscritto, infatti, alla verifica delle condizioni legittimanti l'emissione del mandato di arresto europeo sotto il profilo della rispondenza a ragioni di natura eminentemente processuale e non esclusivamente investigative.

L'indagine che è stata a tal fine imposta dalla pronuncia rescindente consisteva nella richiesta di informazioni integrative all'autorità emittente, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 205, sugli atti istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna; inoltre, se la sua presenza fosse indispensabile per il prosieguo del procedimento o l'esercizio dell'azione penale.

2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello riferisce l'espletamento di tale attività integrativa, consistita in due richieste di informazioni, a seguito anche dei rilievi della difesa; i riscontri ricevuti sono riportati nel testo del provvedimento e devono ritenersi esaustivi rispetto all'oggetto di approfondimento nel senso che contengono gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione.

Attesta infatti la Procura Distrettuale di Siedlce che "in conformità con la procedura penale in vigore nella Repubblica di Polonia, la decisione sulla formulazione delle accuse deve essere notificata all'indagato mediante lettura, che l'indagato conferma personalmente apponendo la propria firma autografa sul documento e che è inoltre necessario...raccogliere le sue dichiarazioni sulle circostanze sollevate dall'accusa"; "l'assenza impedisce il proseguimento dell'indagine" nel senso che "non sarà possibile presentare un'accusa al tribunale competente e condurre un procedimento che porti a una decisione in merito".

3. Si tratta, pertanto, di una complessa attività che non consiste soltanto nella notifica della contestazione all'indagato ma di un insieme di formalità che implicano la presenza di costui - per la lettura delle accuse, la firma sul documento, la richiesta di chiarimenti anche scritti, le dichiarazioni a difesa - e che sono complessivamente considerate dalla procedura penale in vigore nella Repubblica di Polonia una vera e propria condizione di procedibilità, idonee quindi ad incidere sull'azione penale e sulla stessa possibilità di instaurare il processo dinanzi all'autorità giudiziaria giudicante.

Risulta irrilevante che il diritto polacco consenta - come sostenuto dalla difesa - il giudizio in contumacia, non essendovi motivo di dubitare che per la specifica contestazione in esame ossia per la tipologia di reato oggetto dell'accusa sia necessaria l'attività indicata per consentire alla Procura di richiedere al Tribunale competente la celebrazione del processo a carico del Mendelka.

4. La sentenza impugnata motiva adeguatamente anche in ordine al rispetto del principio di proporzionalità.

Ha evidenziato infatti la corte territoriale che trattasi di un mandato di arresto temporaneo, finalizzato alle esigenze processuali puntualizzate nei chiarimenti inviati.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha già ritenuto, proprio con riferimento ad una situazione analoga, relativa alla Repubblica di Polonia, che in tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio, atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Cass. sez. 6, sent. n. 43386 del 11/10/2016 - dep. 13/10/2016 - Rv. 268305).Infine, con riferimento alla meno invasiva misura dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Indagine, l'autorità richiedente ha rigettato la relativa richiesta del Mendelka, con provvedimento divenuto definitivo a seguito della mancata impugnazione presso la Corte di ultima istanza, con argomentazioni in linea con i chiarimenti forniti, ribadendo la necessità, ai fini processuali, della presenza dell'indagato presso la Procura locale per le attività indicate.

5. Il rigetto del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

PQM Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24/10/2022 la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria polacca di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 12 giugno 2019 dal Tribunale di Siedlce per il reato di cui all'art. 294, par. 1, del codice penale polacco (ricettazione), aggravato ai sensi dell'art. 294 del medesimo codice, in ragione del rilevante valore patrimoniale dei beni in oggetto. 2. La pronuncia rescindente, rigettato ogni altro motivo di ricorso, aveva ritenuto fondato il profilo attinente alla inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 5 TUE, artt. 6, 7, 52 CDFUE, artt. 5-8 CEDU, e la mancanza di motivazione in ordine alla violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità polacca nell'emissione a carico del Mendelka del mandato di arresto europeo. In particolare, richiamati i principi che disciplinano le procedure di consegna tra Stati membri, si evidenziava in quella sede che l'autorità giudiziaria polacca aveva emesso il mandato di arresto europeo "allo scopo di condurre il procedimento istruttorio in corso presso la Procura Distrettuale di Siedlce", con la conseguenza che il provvedimento restrittivo sembrava emesso per esigenze investigative (peraltro imprecisate nel contenuto e nel tempo) senza alcun riferimento al successivo esercizio dell'azione penale, in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità circa l'inammissibilità di un mandato di arresto europeo per ragioni esclusivamente investigative ed indeterminate; l'annullamento, quindi, era determinato dalla rilevata incertezza circa le esigenze istruttorie poste a fondamento dell'adozione del mandato di arresto europeo e dalla conseguente esigenza di chiarire, mediante la richiesta di informazioni integrative all'autorità emittente, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, quali fossero gli atti istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna, e se la sua presenza fosse indispensabile per il prosieguo del procedimento ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 2.1 Il giudice di rinvio, pertanto, attraverso il competente ufficio del Ministero della Giustizia, aveva acquisito le informazioni integrative presso la Procura Distrettuale di Siedlce, concludendo nel senso che il mandato di arresto non rispondeva ad esigenze "esclusivamente investigative" bensì a ragioni di natura eminentemente processuale e che la presenza del Mendelka era necessaria al fine di consentire di assumerne l'interrogatorio e di esercitare il diritto di difesa, in assenza di altri strumenti in grado di assolvere a tale finalità e, quindi, nell'impossibilità di proseguire altrimenti il procedimento. 3. Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio ha proposto nuovamente ricorso il difensore di fiducia dell'imputato. Con un unico motivo si è eccepita l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 5 TUE, artt. 6, 7, 52 CDFUE, artt. 5-8 CEDU, art.627 cod. proc. pen. nonché la motivazione apparente sul mancato rispetto dei principi evidenziati dalla pronuncia rescindente, persistendo la violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità polacca nell'emissione a carico del Mendelka del mandato di arresto europeo. La Corte milanese, infatti, non aveva verificato se l'esigenza di ottenere la partecipazione del Mendelka agli atti d'indagini poteva essere raggiunta con strumenti di cooperazione europea meno invasivi e, in particolare, mediante l'emanazione di un ordine di indagine penale, affermando a riguardo, in termini censurabili, che non le competeva entrare nel merito delle ragioni della scelta dello strumento giudicato idoneo dall'autorità richiedente, indagine che invece le competeva per verificare l'effettivo rispetto, nel caso concreto, del principio di proporzionalità. Inoltre, dalle stesse informazioni acquisite, risultava evidente che il mandato di arresto europeo era stato emesso per esigenze investigative, disancorate del tutto da un futuro esercizio dell'azione penale, trattandosi di attività relative alle indagini preliminari (l'effettuazione di una notifica e lo svolgimento dell'interrogatorio): la notifica poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2 della Convenzione del 29 maggio 2004, attuata dall'Italia e dalla Polonia, in tema di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea; l'interrogatorio poteva altresì assumersi con un [OSCURATO:PERSONA] di Indagine Penale (0E1), mediante audizione in videoconferenza, strumento espressamente previsto dai considerando n. 24 e n. 26 ed indicato come preferibile rispetto all'emissione di un MAE. In ogni caso, il processo poteva svolgersi in contumacia, come previsto dal diritto penale polacco, in considerazione del fatto che il Mendelka rispondeva degli addebiti a piede libero. All'odierna udienza il difensore di fiducia del ricorrente ha chiesto rinvio per legittimo impedimento, documentando il concomitante impegno difensivo presso la Corte di Appello di Trento, a seguito di mandato ricevuto il 2 dicembre 2022 da soggetto in stato di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Deve premettersi che con ordinanza allegata al verbale di udienza sono state indicate le ragioni del rigetto dell'istanza di differimento della trattazione. Nel merito il ricorso è infondato. L'ambito del giudizio di rinvio era circoscritto, infatti, alla verifica delle condizioni legittimanti l'emissione del mandato di arresto europeo sotto il profilo della rispondenza a ragioni di natura eminentemente processuale e non esclusivamente investigative. L'indagine che è stata a tal fine imposta dalla pronuncia rescindente consisteva nella richiesta di informazioni integrative all'autorità emittente, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 205, sugli atti istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna; inoltre, se la sua presenza fosse indispensabile per il prosieguo del procedimento o l'esercizio dell'azione penale. 2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello riferisce l'espletamento di tale attività integrativa, consistita in due richieste di informazioni, a seguito anche dei rilievi della difesa; i riscontri ricevuti sono riportati nel testo del provvedimento e devono ritenersi esaustivi rispetto all'oggetto di approfondimento nel senso che contengono gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione. Attesta infatti la Procura Distrettuale di Siedlce che "in conformità con la procedura penale in vigore nella Repubblica di Polonia, la decisione sulla formulazione delle accuse deve essere notificata all'indagato mediante lettura, che l'indagato conferma personalmente apponendo la propria firma autografa sul documento e che è inoltre necessario...raccogliere le sue dichiarazioni sulle circostanze sollevate dall'accusa"; "l'assenza impedisce il proseguimento dell'indagine" nel senso che "non sarà possibile presentare un'accusa al tribunale competente e condurre un procedimento che porti a una decisione in merito". 3. Si tratta, pertanto, di una complessa attività che non consiste soltanto nella notifica della contestazione all'indagato ma di un insieme di formalità che implicano la presenza di costui - per la lettura delle accuse, la firma sul documento, la richiesta di chiarimenti anche scritti, le dichiarazioni a difesa - e che sono complessivamente considerate dalla procedura penale in vigore nella Repubblica di Polonia una vera e propria condizione di procedibilità, idonee quindi ad incidere sull'azione penale e sulla stessa possibilità di instaurare il processo dinanzi all'autorità giudiziaria giudicante. Risulta irrilevante che il diritto polacco consenta - come sostenuto dalla difesa - il giudizio in contumacia, non essendovi motivo di dubitare che per la specifica contestazione in esame ossia per la tipologia di reato oggetto dell'accusa sia necessaria l'attività indicata per consentire alla Procura di richiedere al Tribunale competente la celebrazione del processo a carico del Mendelka. 4. La sentenza impugnata motiva adeguatamente anche in ordine al rispetto del principio di proporzionalità. Ha evidenziato infatti la corte territoriale che trattasi di un mandato di arresto temporaneo, finalizzato alle esigenze processuali puntualizzate nei chiarimenti inviati. Inoltre, la Corte di Cassazione ha già ritenuto, proprio con riferimento ad una situazione analoga, relativa alla Repubblica di Polonia, che in tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio, atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Cass. sez. 6, sent. n. 43386 del 11/10/2016 - dep. 13/10/2016 - Rv. 268305).Infine, con riferimento alla meno invasiva misura dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Indagine, l'autorità richiedente ha rigettato la relativa richiesta del Mendelka, con provvedimento divenuto definitivo a seguito della mancata impugnazione presso la Corte di ultima istanza, con argomentazioni in linea con i chiarimenti forniti, ribadendo la necessità, ai fini processuali, della presenza dell'indagato presso la Procura locale per le attività indicate. 5. Il rigetto del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. PQM Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22
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