CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 7.6.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Savona di condanna in ordine al reato di cui all'art. 189 cornma 6 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Loano il 19.2.2016. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argonnentativo logico e coerente (i giudici hanno spiegato che Enrico, dopo l'incidente, si era allontanato e in tal modo aveva impedito al sua identificazione), cui il ricorrente contrappone una diversa lettura di circostanze di fatto. Considerato che il secondo motivo, con cui eccepisce la intervenuta prescrizione, è inammissibile, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'unico altro motivo, avendo precluso l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente di far valere o rilevare una causa estintiva del reato, quale la prescrizione, verificatasi dopo la sentenza d'appello e come tale inidonea ad impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e . della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]! estensore Il P