CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35265/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Bari, pronunciata il 24 ottobre 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per quattro reati di rapina aggravata in continuazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del minimo aumento di pena a titolo di continuazione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, pertanto, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142): nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato la congruità dell'aumento per continuazione determinato dal primo Giudice, peraltro assai inferiore al minimo edittale per ciascuna rapina, in ragione della serialità delle condotte, poste in essere in un ristretto arco temporale e tali da denotare una particolare proclività al crimine dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore -\l [OSCURATO:PERSONA]