CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 08860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 32593-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi, in forza diprocura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’ultimo difensore – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A. – intimato – e AGENZIA DELLE ENTRATE–[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cron. Rep. C.C. 22/02/2023 giurisdizione Opposizione contro iscrizione a ruolo e cartella di pagamento per contributi -2 - –intimata – per la cassazione della sentenza n. 91del 2018della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 2 maggio 201 8 (R.G.N. 1 7 5 /201 7 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 22 febbraio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 91 del 2018, pubblicata il 2 maggio 2018, la Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Matera, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione contro la cartella di pagamento n. 014 2010 00397104 11, emessa in relazione al mancato pagamento di contributi agricoliper gli anni 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990. La prescrizione del credito – argomentano i giudici d’appello – è stata validamente interrotta da atti che risultano giunti all’indirizzo del destinatario. Al fine di ritenere compiuta la prescrizione, èirrilevante il decorso dei termini sanciti dalla legge per la conservazione delle scritture contabili (art. 2220 cod. civ.). Quanto all’estinzione del credito, non è stata fornita alcuna prova dei pagamenti dedotti. 2.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza ricorrono per cassazione i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del signor [OSCURATO:PERSONA], e affidano a due motivi le sorti dell’impugnazione, proposta il 2 novembre 2018. 2.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e imputano alla Corte territoriale di non avere rilevato la decadenza in cui è incorso l’INPS,in ragione dell’inosservanza del termine previsto per l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali. -3 - 2.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 2220 cod. civ. e all’art. 635 cod. proc. civ. L’INPS, dopo una lunga inerzia, non potrebberichiedere contributi risalenti a «27/20 anni prima» sulla base di una mera attestazione di credito emessa nel 2010 ai sensi dell’art. 635cod. proc. civ. L’Istituto non avrebbetenuto conto né dei pagamenti già effettuati con bollettini postali nédel decorso del termine decennale imposto all’imprenditore per la conservazione dei documenti (art. 2220 cod. civ.). Ne deriverebbe la violazionedel diritto di difesa (art. 24 Cost.). 3.– L’INPS, anche quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:SOCIETA]., e l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisin virtù delle regole dettate dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità all’art. 390 cod. proc. civ. 2.– Ne consegue l’estinzione del processo di cassazione , in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 3.–In difetto di attività difensiva delle controparti, non si devono regolare le spese del giudizio. 4.–La pronuncia di estinzione del process o esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale -4 - rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (Cass., sez. VI-III, 30 settembre 2015, n. 19560). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso