CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 912 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 912 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C03 L781S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M54 H501J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei soci amministratori legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75S03 E512C) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2819/2020, pubblicatain data 28 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base dititolo esecutivo di formazione giudi- ziale rappresentato da sentenza di appello di condanna al pa- gamento di una somma di danaro, ha agito in via esecutiva nei Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., pignorando un veicolo aziendal e di proprietà di quest’ultima. La debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. Sospesa la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato instaurato dalla creditrice opposta. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Verona, con compensazione delle spese di lite. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale della società op- ponente, che quello incidentale (relativo al capo sulle spese) di quella opposta. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorieai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « A) in via princi- pale: omessa pronuncia su motivo di appello in violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112, 339 e 342 c.p.c. ( in relazione all’art. 360, comma 1, 3) e/o 4),c.p.c.; B) in via subordinata: omessa e/o apparente motivazione in violazione e/o falsa ap- plicazionedegli artt. 111 , comma 6, Cost. , 132 , comma 2, 4 ) c.p.c.( in relazione all’ art. 360 , comma 1 , 4 ), c .p.c. ; C) in via ulteriormente subordinata: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio(in relazione all’art. 360, comma 1 , 5 ), c.p.c. ) » . Con il secondo motivo si denunzia « A) violazione e/o falsa ap- plicazionedei principi e delle norme in materia di diritto di agire in via esecutiva e di proseguire l’esecuzione forzata (artt. 373, Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 474, 615, 623, 624 e 626 c.p.c.) (in relazione all’ art. 360 , comma 1, 3), c.p.c. ); B) violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di abuso del processo esecu- tivo, interesse ad agire, correttezza e buona fede (in relazione all’art. 360,comma 1, 3 ), c.p.c. ) » . Lasocietà ricorrente sostiene (in particolare con il primo motivo del ricorso),che la c orte d’appello avrebbe omesso di statuire sui fatti costitutivi del secondo motivo del suo appello. Con tale motivo di gravame era stato, in sostanza, dedotto che, pur avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. avviato l’azione esecutiva sulla base della sentenza di condanna di secondo grado prima che l’ese- cutività della stessa fosse sospesa ai sensi dell’art. 373 c.p.c., in seguito a tale sospensione, nonché a quella dello stesso pro- cesso esecutivo disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c., la prose- cuzione dell’esecuzione non era sorretta da apprezzabile inte- resse ed era quindi contraria a buona fede, sussistendola ga- ranzia della cauzione versata in precedenza, ai sensi dell’art.283 c.p.c., vincolata fino al passaggio in giudicato della sen- tenza di merito, in favore della società creditrice, la quale avrebbe,quindi, dovuto rinunciare all’esecuzione stessa. Deduceinoltre (in via logicamente subordinata, con il secondo motivo del ricorso) che – anche a voler ritenere che si fosse pronunciata in relazione al predetto motivo di gravame – la corte territoriale, confermando il rigetto dellasua opposizione, avrebbe di fatto autorizzato la [OSCURATO:SOCIETA]. a proseguire l’ese- cuzione forzata , determin ando l’accertamento positivo del di- ritto di quest’ultima di procedere nella stessapur non essendo munita di un efficace titolo esecutivo, a seguito della sospe n- sionedisposta ai sensi dell’ art. 373 c.p.c. . I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono infondati. Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 1.1La corte d’appello ha certamente esaminato ed espressa- mente decisoil secondo motivo dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Secondo la ricorrente, essa avrebbe in realtà pronunciato esclu- sivamente con riguardo al diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti prima della sospen- sione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e dello stesso titolo esecutivo ai sensi dell’art. 373 c.p.c.; non si sa- rebbe invece pronunciata sulla contestazione relativa al diritto della medesima di proseguire e tenere in vita il processo ese- cutivo stesso (non avendo rinunciato al pignoramento e avendo altresì coltivato il giudizio di opposizione all’esecuzione), dopo l’emissione di detti provvedimenti sospensivi, a suo dire costi- tuente un abuso dello strumento processuale non sorretto da adeguato interesse, anche in considerazione della possibilità di soddisfarsi sulle somme versate a titolo di cauzione. In realtà, tali contestazioni sono state espressamente prese in esame e ritenute infondate, sulla base di adeguata motiva- zione, peraltro del tutto conforme a diritto. La corte d’appello ha, infatti, precisato che era del tutto legit- timo l’esercizio dell’azione esecutivasulla base della decisione di secondo grado, che aveva fatto venir meno l’originaria so- spensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., indipendente- mente dall’esistenza di una cauzione imposta in occasione di quella sospensione, potendo il creditore legittimamente sce- gliere le modalità di soddisfazione del proprio credito consa- crato in un titolo esecutivo. Ha, inoltre, chiarito che in realtà doveva ritenersi sussistente anche un apprezzabile interesse della società opposta di assog- gettare ad espropriazione i beni mobili della sua debitrice, po- tendo essa, in tal modo, ottenere la soddisfazione immediata del proprio credito, non essendo per lei possibile invece Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 escutere la cauzione fino al passaggio in giudicato della deci- sione di merito costituente titolo esecutivo, con conseguente esclusione del dedotto abuso dello strumento processuale da parte sua. Tanto è sufficiente per escludere la sussistenza dei vizi dedotti con il primo motivo del ricorso, aventi ad oggetto una pretesa omissione di pronuncia, ovvero di effettiva motivazione, nonché un preteso omesso esame di fatti decisivi. 1.2Con riguardo ai vizi dedotti con il secondo motivo, relativi alla sussistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di iniziare e prose- guire l’azione esecutiva ed al preteso abuso di tale diritto, si osserva quanto segue. 1.2.1 I provvedimenti di sospensione, sia del titolo esecutivo (ai sensi dell’art. 373 c.p.c.) che dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 624 c.p.c.), i quali intervengano dopo la notificazione dell’atto di pignoramento, impediscono la prosecuzione del pro- cesso esecutivo, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento stesso, i quali vengono invece meno in caso di rinuncia agli atti del relativo processo esecutivo e, in gene- rale, in caso di sua estinzione. Di conseguenza, è manifestamente infondato l’assunto per cui [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto rinunciare agli atti esecutivi del processo anteriormente instaurato, dopo i suddetti provvedi- menti sospensivi, dal momento che ciò le avrebbe fatto perdere gli effetti conservativi del pignoramento, che aveva invece pieno diritto di mantenere. La società ricorrente non allega, del resto, che la creditrice op- posta abbia eventualmente preteso l’immediata prosecuzione del processo esecutivo, dopo i provvedimenti di sospensione di cui si discute. Per analoghe ragioni, è manifestamente infondata anche la con- testazione del dirittodell’opposta di coltivare il giudizio di op- posizione all’esecuzione instaurato dalla debitrice, dopo la Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., dal mo- mento che, in caso contrario, il processo esecutivo sarebbe co- munque pervenuto all’estinzione, ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c., ancora una volta con la vanificazione degli effetti con- servativi del pignoramento che la creditrice aveva pieno diritto, oltre che un concreto e palese interesse, a mantenere, per le ragioni fin qui esposte. È poi evidente che quanto appena chiarito esclude, altresì, che la condotta della società creditrice possa avere addirittura inte- grato un abuso dello strumento processuale, essendosi essa li- mitata ad esercitare e tutelare i propri legittimi diritti, avendone concreto interesse. 1.2.2È opportuno precisare che la circostanza che fosse stata versata e mantenuta, anche dopo la decisione di appello, la cauzione imposta con il provvedimento di sospensione dell’effi- cacia esecutiva della sentenza di condanna di primo grado, non potrebbe condurrea diverse conclusioni. Del tutto correttamente, la corte d’appello, nella sentenza im- pugnata, ha evidenziato che la cauzione era collegata alla mi- sura cautelare sospensiva emessa, con riguardo alla sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., dal giudice di appello nel processo di cognizione nel quale si è formato il titolo esecutivo, misura la cui efficacia è ovviamente venuta meno con la pronuncia della sentenza definitiva di secondo grado, di conferma della decisione di condanna emessa in primo grado. Neanche il fatto che la stessa corte d’appello, in sede di cogni- zione, possa avere stabilito che la cauzione dovesse essere mantenuta fino al passaggio in giudicato della sentenza di con- danna (provvedimentoin verità quanto meno opinabile, che pe- raltro non può ritenersi in assoluto tale da escludere il diritto della società debitrice di ritirare eventualmente la suddetta cau- zione, benché non sia necessario approfondire tale questione Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 nella presente sede),può, quindi, ritenersi idonea ad escludere la possibilità per la società creditrice di agire liberamente in via esecutiva sulla base del titolo costituito dalla sentenza definitiva di secondo grado, assoggettando ad espropriazione altri beni della sua debitrice, anteriormente alla pronuncia del provvedi- mento di sospensione dell’efficacia esecutiva della predetta sentenza di secondo grado. Basti considerare che – non essendo , tra l’altro , la cauzione utilmente aggredibile in via esecutiva fino al passaggio in giu- dicato della decisione di condanna, come precisa la stessa ri- corrente – escludere la possibilità per la società creditrice di promuovere l’esecuzione forzata su altri beni della sua debitrice in virtù dell’esistenza di quella cauzione, avrebbe sostanzial- mente implicato una automatica sospensione di fatto dell’effi- cacia esecutiva della sentenza di secondo grado disposta con- testualmente alla pronuncia della stessa (e prima della sua im- pugnazione), il che non potrebbe assolutamente ritenersi con- forme ai principi dell’ordinamento processuale vigente, che consente una siffatta sospensione solo successivamente alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione, attraverso il meccanismo procedurale di cui all’art. 373 c.p.c.. È, infine, appena il caso di osservare che, per ottenere la libe- razione dei beni aziendali pignorati, la società ricorrente avrebbe potuto (e dovuto, a tal fine) ricorrere eventualmente all’istanza di conversione del pignoramento. Ed è,altresì, evi- dente che la cauzione prestata ai fini della sospensione dell’ef- ficacia esecutiva della sentenza di condanna di merito, non po- trebbe affatto ritenersi, come essa pare invece erroneamente sostenere, sostanzialmente equivalente alla conversione, non consentendo alla creditrice di ottenere immediata soddisfazione con l’assegnazione delle relative somme. 2.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/ o falsa appli- cazionedei principi e delle norme in materia di diritto di agire Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 in via esecutiva e di proseguire l’esecuzione forzata (artt. 373, 474, 521 bis, 615, 623, 624 e 626 c.p.c.) (in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.)». Secondo la società ricorrente, la c orte d’appello , per effetto dell’avvenuta sospensione dell’esecuzione (e del titolo) , avrebbe dovuto accertare che la MIBOS.n.c. non ave va il diritto di agire in via esecutiva né quello diproseguire l’esecuzione già promossa e , quindi , avrebbe dovuto accogliere l’opposizione, dichiarando al contempo la violazione dell’art. 626 c.p.c. per avere essa provveduto alla trascrizione del pignoramento, no- nostante la predetta sospensione. Viene, in altri termini,contestata la decisione impugnata nella parte in cui la corteterritoriale ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il tribunale, che aveva ritenuto legittima la tra- scrizione del pignoramento, nonostante il sopravvenuto prov- vedimento di sospensione dell’esecuzione. Il motivo è infondato. La decisione assunta dalla corte d’appello sul punto deve rite- nersi conforme a diritto nel suo dispositivo finale, anche se la motivazione va corretta ed integrata sulla base delle conside- razioni che seguono. Questa Corte ha già chiarito, con recente pronuncia, che «in materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è strut- turato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell’ingiunzione all’esecutato segna l’inizio del pro- cesso esecutivo e la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi; pertanto, la sospensione dell’esecutività del titolo ese- cutivo – se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione – determina l’automatica sospen- sione della procedura già pendente ex art. 623 c.p.c., ma non inibisce la suddetta trascrizione, che costituisce attività conser- vativa e di mero completamento della fattispecie a formazione Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 progressiva già “in itinere”, in difetto della quale il vincolo, pur efficace tra le parti, risulterebbe altrimenti inopponibile, così vanificandosi totalmente la sua efficacia e la stessa utilità della perdurante pendenza del processo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 37558del 22/12/2022, Rv. 666570 – 01) . I suddetti principi di diritto vanno confermati e, anzi,essi vanno senza dubbioapplicati anche alla fattispecie del pignoramento di beni mobili registrati ed all’ipotesi in cui, dopo la notificazione dello stesso, ma prima della sua trascrizione o iscrizione, inter- venga un provvedimento di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., trattandosi di situazioni del tutto ana- loghe ed in cui si pongono le medesime esigenze di salvaguar- dia degli effetti ricollegabili all’avvenuta instaurazione del pro- cesso esecutivo ed alla necessità di salvaguardarne gli effetti provvisori. Né può darsi seguito alle ulteriori argomentazioni svolte in pro- posito dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.(nei limiti in cui esse siano ammissibili, attesa la natura e la funzione di tale memoria), con riguardo alla pretesa necessità che la trascrizione del pignoramento fosse autorizzata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.626 c.p.c., sia perché si tratta di una questione posta tardiva- mente, solo con tale memoria, sia perché, al più, si tratterebbe di un vizio processuale che avrebbe dovuto essere tempestiva- mente fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia perché, comunque (lo si osserva soprat- tutto a fini di completezza espositiva), proprio sulla base dei principi di diritto appena esposti, l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione non può affatto ritenersi necessaria. La trascri- zione del pignoramento (di immobili o beni mobili registrati) non costituisce, infatti,un nuovo e autonomo atto esecutivo ma soltanto una formalità necessaria a rendere opponibile ai terzi il pignoramento già posto in essere , quindi di un atto che Ric. n. 912/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 integra ilsemplice perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessarioper salvaguardarne l’effica- cia egarantire la stessa utilità della perdurante pendenza del processodi esecuzione. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 12.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cu