CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 20099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), non è deducibile in sede di legittimità perché l'applicazione della causa di non punibilità della lieve entità del fatto non era stata dedotta con i motivi di impugnazione, sicché non sussisteva alcun onere per i giudici di merito di verificarne la ricorrenza, né tale motivo è proponibile come denuncia di violazione di legge, involgendo una ricostruzione in fatto preclusa alla Corte di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA I N CANCELLERIA 2.3