CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29538/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi di D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/05/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; letta per l’imputato [OSCURATO:PERSONA] la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 16 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2022 del Tribunale di Benevento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 81 cpv cod. pen., 256, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], proprietario del terreno dove venivano sversati i rifiuti, lamenta il vizio di motivazione perché era stato lui stesso a denunciare [OSCURATO:PERSONA] quando si era avveduto dell’illecito utilizzo del fondo (primo motivo) e il travisamento della prova con riferimento all’attribuzione del fattoperché la sentenza era solo congetturale (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni, eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi (primo motivo) e contesta l’attribuzione del fatto (secondo motivo). Nella memoria in cui ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sonomanifestamenteinfondati. I Giudici di merito hanno accertato che sul fondo di proprietà del D’[OSCURATO:PERSONA] veniva realizzata una discarica abusiva dove il [OSCURATO:PERSONA] sversava svariati rifiuti pericolosi e non – capi di abbigliamento, materassi, frigoriferi, registratori di cassa, scarti provenienti da demolizioni, piastrelle in fibrocemento e altro - , in assenza di autorizzazione. L’indagine era stata eseguita dai Carabinieri della forestale e dall’ARPAC. Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del comandante della stazione dei Carabinieri della forestale di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio e del coimputato. Il motivo èinammissibile sotto un triplice profilo: per difetto di specificità, essendo consolidato il principio, affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare gli atti, nel caso in esame i verbali delle dichiarazioni, e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); per difetto di decisività, perché non è superata la cosiddetta "prova di resistenza"; (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese,Rv. 262011); per difetto della denunciata relatio, in quanto, a ben vedere,non sono state considerate le dichiarazioni relative ai fatti appresi da altri, ma solo quelle relativeai fatti caduti sotto la diretta percezione dei dichiaranti. Il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e i due motivi di D’[OSCURATO:PERSONA] sono fattuali e rivalutativi, come tali inammissibili nella sede della legittimità. Entrambi si accusano a vicenda, ma non adducono argomenti decisivi a scardinare il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale, alla stregua delle risultanze processuali e soprattutto delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], secondo cui D’[OSCURATO:PERSONA] era rimasto sempre nella disponibilità delle chiavi del cancello di accesso al fondo, mentre [OSCURATO:PERSONA] effettuava i trasporti illeciti. La circostanza che i trasporti avvenissero su richiesta del D’[OSCURATO:PERSONA] (tesi di [OSCURATO:PERSONA]) o all’insaputa di questi che aveva presentato la denuncia (tesi di D’[OSCURATO:PERSONA]) non incide sulla configurazione del c