CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 2024
Cassazione n. 18896/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 886/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1100/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18896/2025 Roma, lì, 21/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell’istituto della continuazione tra due sentenze emesse dalla medesima Corte di appello in data 17/11/2016, relativa ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 390 cod. pen., e in data 13/10/2020, relativa a due delitti di cui all'art. 629 cod. pen. . La Corte di appello ha ritenuto che, come già valutato dal giudice della cognizione, le due estorsioni costituissero reati-fine della partecipazione all’associazione criminosa, ed ha perciò ritenuto ravvisabili i necessari indici della sussistenza di un unico disegno criminoso. Ha calcolato, quindi, la pena per i delitti così riuniti ponendo come pena-base quella irrogata per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., aumentata, per la continuazione con l’altro delitto giudicato con la medesima sentenza, ad anni quattordici e mesi nove di reclusione, ed ha determinato un aumento di cinque anni di reclusione per l’estorsione di cui al capo M1) della seconda sentenza, in ragione della sua gravità, ed un aumento di un anno di reclusione per l’estorsione contestata al capo B) di tale sentenza, come già calcolato dal giudice della cognizione, riducendo poi di un terzo la pena complessiva di sei anni di reclusione per effetto del rito abbreviato applicato in quel processo, e quindi determinando una pena complessiva pari a diciotto anni e nove mesi di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non ha fornito una motivazione che consenta di comprendere le ragioni dell’entità della pena determinata per le due estorsioni, in particolare le ragioni per cui il giudice ha indicato una pena così rilevante per la prima estorsione, e così diversa tra i due delitti. Il richiamo alla gravità dei fatti e alla capacità delinquenziale del condannato è generico e costituisce una mera formula di stile, ed anche il richiamo agli «altri indici di commisurazione già valorizzati dal giudice della cognizione» non è soddisfacente, potendo il giudice motivare un suo provvedimento per relationem solo quando dimostri di avere fatto proprie le ragioni del provvedimento a cui rimanda, mentre in questo caso manca ogni indicazione sul punto. La giurisprudenza di legittimità ha sempre ribadito la necessità di motivare in modo approfondito il quantum dell’aumento per i reati satellite, anche per consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene in relazione agli altri illeciti accertati, e ha affermato che l’onere motivazionale è particolarmente stringente quando l’aumento è operato in termini consistenti. Nel presente caso l’aumento per l’estorsione contestata al capo M1) è stato indicato in ben cinque anni di reclusione, mentre per l’altra estorsione esso è stato contenuto in un solo anno di reclusione, senza motivare la ragione di una determinazione così diversa, a fronte di due delitti di analoga natura, e della medesima gravità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare le pene inflitte con le condanne sottoposte al suo esame, ciascuna relativa a più reati già ritenuti uniti in continuazione, «deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261, tra le molte). Questa Corte, risolvendo un contrasto in passato esistente, ha inoltre stabilito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), non potendo in ogni caso superare il quantum deciso dai giudici della cognizione in relazione ai reati già ritenuti satelliti (come prescritto da Sez. U, n.6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735). 3. L'ordinanza impugnata si conforma solo parzialmente a questi principi. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato il reato più grave, tra quelli giudicati con le due sentenze sottoposte al suo esame, comprensive di più delitti già riuniti per continuazione, ed ha distintamente applicato singoli aumenti per ciascun reato satellite, in particolare confermando, per i reati già ritenuti satellite dai giudici della cognizione, l'aumento già valutato come congruo da costoro. Per quanto qui rileva, quindi, è stato applicato l'aumento di un anno di reclusione per l'estorsione contestata al capo B) della sentenza emessa in data 13/10/2020, relativa a due delitti di estorsione, pari a quello già determinato dal giudice della cognizione, che aveva ritenuto tale delitto un reato satellite. Ha, inoltre, calcolato un separato aumento di cinque anni reclusione per il delitto di estorsione contestato al capo M1) che, nella sentenza emessa in data 13/10/2020, costituiva il reato base. La motivazione fornita per tali decisioni è unitaria, avendo il giudice dell'esecuzione affermato, in relazione all'aumento per le due estorsioni ritenute in continuazione con i delitti giudicati con l'altra sentenza, che esso è giustificato dalla «gravità in concreto dei fatti, così come aggravati», dalla «capacità delinquenziale del Tegano», e dagli «altri indici di commisurazione già valorizzati dal giudice della cognizione», ma il giudice si è preoccupato di motivare in modo specifico il divario degli aumenti stabiliti per le due estorsioni, divenute entrambe reato satellite. Ha affermato, infatti, che tale divario «si giustifica … in ragione dell'elevata gravità dei fatti estorsivi in oggetto, e fra essi, appunto, quello di cui al capo M1, così come ritenuto dalla Corte di merito, considerate le aggravanti ascritte al Tegano e l'elevata pericolosità sociale promanante dal suo contegno». Tale motivazione appare generica e carente, in quanto non spiega, in realtà, le ragioni del forte divario tra le pene applicate alle due estorsioni, in quanto le individua in elementi apparentemente propri di entrambi i delitti, quali le aggravanti ascritte all'imputato e la sua pericolosità sociale, mentre nulla si precisa in ordine alla specifica gravità di ciascuna estorsione, che giustifichi l'applicazione, per una di esse, di un aumento di pena cinque volte superiore a quello applicato all'altra. Il richiamo alla gravità dei fatti come ritenuta dai giudici di merito è del tutto generico, e non consente di comprendere da quali elementi sia stata dedotta la maggiore gravità di una condotta rispetto all'altra, di entità tale da giustificare un divario di pena così elevato. La motivazione non si conforma, pertanto, al principio dettato dalla sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, sopra richiamata, che nella parte motiva ha indicato la necessità di una più approfondita motivazione, in ordine ai singoli aumenti di pena, in relazione all'entità degli stessi, e alla correlata affermazione secondo cui «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216). Non è oggetto di censura, pertanto, la correttezza o meno della decisione circa l'entità degli aumenti determinati dal giudice dell'esecuzione, ma solo il difetto della sua motivazione, perché essa non consente di verificare il percorso logico seguito e l'effettiva sussistenza di profili di gravità così diversi, tra i due delitti, da giustificare aumenti di pena fortemente distanti. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena per i vari reati uniti in continuazione, ferma restando la decisione di riconoscimento di detto istituto; giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 13 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi