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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 51525/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità perché è fondato su questioni che, censurando genericamente il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, ripropongono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato dai giudici di appello, che ne esclude la configurabilità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338 - 01), fermo restando che la Corte territoriale ha evidenziato come le modalità della condotta e l'entità del danno non potessero considerarsi particolarmente tenui (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità perché è fondato su questioni che, censurando genericamente il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, ripropongono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato dai giudici di appello, che ne esclude la configurabilità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338 - 01), fermo restando che la Corte territoriale ha evidenziato come le modalità della condotta e l'entità del danno non potessero considerarsi particolarmente tenui (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 51525/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris