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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 934/2012

ECLI:EU:T:2012:95
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010TJ0077_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lehning entreprise e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Nella causa T‑79/91: – la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2) è annullata nella parte in cui annulla la registrazione del marchio L112 per i «prodotti veterinari»; – il ricorso è respinto per il resto; – la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l’UAMI sono condannati al pagamento delle proprie spese; – la Lehning entreprise è condannata al pagamento delle spese sostenute nell’ambito del suo intervento. 2) Nella causa T‑78/10: – il ricorso è respinto; – la Lehning entreprise è condannata al pagamento delle proprie spese e di quelle sostenute dall’UAMI; – la [OSCURATO:PERSONA] è condannata al pagamento delle spese sostenute nell’ambito del suo intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0077_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lehning entreprise e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH. [OSCURATO:PERSONA] 1) Nella causa T‑79/91: – la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2) è annullata nella parte in cui annulla la registrazione del marchio L112 per i «prodotti veterinari»; – il ricorso è respinto per il resto; – la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l’UAMI sono condannati al pagamento delle proprie spese; – la Lehning entreprise è condannata al pagamento delle spese sostenute nell’ambito del suo intervento. 2) Nella causa T‑78/10: – il ricorso è respinto; – la Lehning entreprise è condannata al pagamento delle proprie spese e di quelle sostenute dall’UAMI; – la [OSCURATO:PERSONA] è condannata al pagamento delle spese sostenute nell’ambito del suo intervento.