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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 04892/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3461/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6850/2023 depositata il 25/10/2023. vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore delle parti controricorrenti, con distrazione, per le spese liquidate in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con distrazione in favore del difensore di questi ultimi, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di averle anticipate, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della [OSCURATO:PERSONA], in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario di questi ultimi, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3461/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6850/2023 depositata il 25/10/2023. vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore delle parti controricorrenti, con distrazione, per le spese liquidate in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con distrazione in favore del difensore di questi ultimi, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di averle anticipate, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della [OSCURATO:PERSONA], in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario di questi ultimi, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 04892/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris