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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12449/2026

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, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Roma depositata il 3 gennaio2022 nel proc. n. 5380/2016 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Con ricorso affidato a sette motivi la signora [OSCURATO:PERSONA] impugnal’ordinanza 3 gennaio 2022 con cui la Corte di appello di Roma ha accoltoin parte l’opposizione del Comune di Fondi alla stima (euro 250.837,43,valore del terreno euro 220,00 al mq) risultante dalla relazione depositatail 12 luglio 2016 dal collegio dei tecnici nominati, su istanza delladestinataria dell’espropriazione, ex art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 37,testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (di seguito,TUE), nell’ambito dell’espropriazione, per la realizzazione di una strada, diun’area di proprietà dell’odierna ricorrente sita in Fondi (LT), localitàSpinete.La Corte d’appello ha determinato l’indennità definitiva dovutaall’espropriata nella misura di euro 20.950,02 (euro 18.540,00 quanto allaporzione di terreno di 927 mq effettivamente espropriata più 2.410,20 perla diminuzione di valore della parte residua del bene, parzialmenteespropriato), oltre interessi legali decorrenti dall’emissione del decreto diesproprio avvenuta il 1° giugno 2016, ne ha disposto il versamento pressoil servizio di gestione depositi del Ministero dell’economia, compensando perun mezzo le spese processuali, nel residuo mezzo poste a carico dellaconvenuta, e ponendo il costo della C.T.U. a carico di entrambe le parti, unmezzo per ciascuna.Come si legge nel ricorso, il decreto di esproprio, emesso il 1° giugno2016, era stato notificato il 19 febbraio 2017 all’espropriata, la quale nonaveva ricevuto comunicazione dell’avvenuto deposito della relazione delcollegio dei tecnici ma con comunicazione depositata presso il Comune il 6marzo 2017 aveva dichiarato di accettare l’indennità di esproprio nellamisura risultante dalla relazione depositata il 12 luglio 2016.2.

Resiste il Comune di Fondi con controricorso.Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/20263.

E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio.Solo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si deduce «Difetto di legittimazionedell’ente espropriante violazione e falsa applicazione di legge.

ART. 360, 3)CPC in relazione all’art. 54 DPR n. 327/2001, art. 21 e 27 DPR 327/2001,art. 29 DLGS n. 150/2011».Il giudizio di merito, definito in grado unico dalla Corte d’appello diRoma, è stato promosso dal Comune di Fondi con ricorso ex artt. 54, TUEe 29, d.lgs. 19 settembre 2011, n. 150, depositato il 9 settembre 2016.Nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevatadall’odierna ricorrente, la Corte d’appello di Roma ha così motivato: «[…]benché l’art. 54 del d.p.r. 327/01 non includa espressamente l’autoritàespropriante tra i soggetti legittimati a proporre opposizione alla stima, lanorma deve essere interpretata in modo da estendere la legittimazioneragione, deve essere riconosciuta anche all’ente espropriante che ha undiretto interesse alla rideterminazione giudiziale dell’indennità, essendoobbligato al relativo pagamento».1.1.

Sostiene la ricorrente che l’ente espropriante, quale soggetto cheper legge è l’unico a stabilire l’indennità definitiva di esproprio e non èmenzionato dalle disposizioni in tema di opposizione alla stima (artt. 21, 27e 54, TUE; art. 29, d.lgs. n. 150/2011), non può opporsi ad unadeterminazione ad esso direttamente imputabile; che l’organo collegialetecnico, «diretta emanazione comunale», è privo di autonomia e non è unorgano terzo (come invece la commissione provinciale di cui al previgenteart. 16, l. 22 ottobre 1971, n. 865), mentre la stima redatta dal collegioNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026costituisce attività endoprocedimentale nell’ambito del procedimentoablatorio; che il Comune di Fondi, ente espropriante autore delladeterminazione dell’indennità definitiva, «non» può «contemporaneamente[…] opporsi a sé stesso, nella veste di soggetto beneficiario e tenuto alpagamento»; che «diverso è il caso in cui il beneficiario o il promotore […]siano soggetti diversi dall’Ente espropriante, perché allora tali autonomisoggetti sono certamente titolari di legittimazione attiva al giudizio diopposizione» nei confronti di chi ha determinato l’indennità definitiva, ossial’espropriante, mentre quando autorità espropriante, promotore ebeneficiario dell’espropriazione coincidono, «come nella specie in cui ilComune è anche beneficiario dell’espropriazione», allora gli unici soggettiinteressati al giusto indennizzo sono gli espropriati e gli eventuali terziinteressati; che l’accettazione espressa dell’indennità definitiva fattadall’espropriata con comunicazione depositata presso il Comune di Fondi il6 marzo 2017 precludeva all’espropriante l’opposizione alla stima.Obietta il controricorrente che nel caso di specie il Comune di Fondi,oltre che autorità espropriante, riveste altresì le qualità di promotoredell’espropriazione e di beneficiario della stessa, è l’unico soggetto tenutoal pagamento dell’indennità e dunque è interessato alla correttadeterminazione dell’indennità.

Osserva inoltre che il collegio peritale non èorgano del Comune ma è chiamato a decidere in assoluta autonomiarispetto alle parti che lo costituiscono.1.2.

Il motivo, così come formulato, non può essere accolto.Sono opportune alcune osservazioni preliminari.Per un verso, la terna designata ai sensi dell’art. 21, TUE, che gode diautonomia, come si desume dalle modalità relative alla nomina deicomponenti del collegio (tra i quali, se designato, vi è anche un tecnico difiducia dell’espropriato, mentre il terzo tecnico su istanza di chi abbiainteresse è scelto dal presidente del tribunale entro una cerchiapredeterminata e qualificata), dalle disposizioni sulla liquidazione eNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026ripartizione delle spese, dalle modalità di deposito della relazione,dall’applicazione, sia pur in via residuale, delle norme del codice diprocedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relativerelazioni, e che assolve una funzione potenzialmente deflattiva delcontenzioso giudiziario, non è un organo direttamente riconducibileall’autorità espropriante (così già Cass., sez.

I, ord. 11 luglio 2024, n.19100; Cass., sez.

I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674).Per un altro, avuto altresì riguardo al principio del giusto indennizzo,operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. anche nei confronti delsoggetto che promuove l’espropriazione, da lungo tempo la giurisprudenza,nel considerare la posizione della pubblica amministrazione che abbiaoccupato o espropriato un’area, non si è limitata ad una «letturaforzatamente riduttiva» (Corte cost., 25 marzo 1994, n. 135) delledisposizioni, anche anteriori al vigente d.P.R. n. 327/2001, sullalegittimazione ad opporsi alla stima dell’indennità spettante al proprietariodel fondo occupato o espropriato.

Da ultimo, il principio di cui all’art. 42,comma 3, Cost. è valorizzato anche da Cass., sez.

I, ord. 11 luglio 2024, n.19100 e Cass., sez.

I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674 in fattispecie del tuttoconfrontabili con quella ora in esame.Ciò premesso, nonostante la lettera dell’art. 54, comma 1, TUE, chequanto ai soggetti legittimati ad opporsi alla stima menziona «il proprietarioespropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbiainteresse», e quella di cui all’art. 22, comma 4, TUE, che in tema dideterminazione urgente dell'indennità provvisoria contempla solo laposizione dell’espropriato (sul punto, v.

Cass., sez.

I, 23 luglio 2014, n.16748: «nel caso di determinazione urgente dell'indennità diespropriazione, previsto dall'art. 22 del testo unico di cui al d.p.r. n.327/2001, la legittimazione all'opposizione alla stima è disciplinata dall'art.54 dello stesso testo unico e compete, pertanto, non solo al proprietarioespropriato, ma anche al promotore dell'espropriazione o al terzo che neNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026abbia interesse»), anche l’autorità espropriante, come già affermato darisalente giurisprudenza (richiamata da Cass., sez.

I, 23 luglio 2014, n.16748 e da Corte cost., 25 marzo 1994, n. 135; v. anche Cass., sez.

I, 11giugno 1991, n. 6618 in relazione all’art. 19, l. n. 865/1971 e all’opposizionedel comune avverso la stima di cui all'art. 11, l. cit., c.d. indennitàprovvisoria, determinata dall’amministrazione provinciale e accettata dagliespropriati), è legittimata a promuovere l’opposizione alla stimadell'indennità, che non ha ad oggetto l’impugnazione di un attoamministrativo, ma si configura come ordinario giudizio sul rapportofinalizzato a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nelcorso del quale l’espropriante che non abbia proposto autonomaopposizione e sia convenuto può svolgere domanda riconvenzionale echiedere una riduzione della misura fissata in via amministrativa (v.

Cass.,sez.

VI - 1, ord. 5 agosto 2022, n. 24355; Cass., sez. 1, 28 febbraio 2006,n. 4388 con riferimento all’art. 19, l. 865/1971, richiamata da Cass., sez.I, 13 gennaio 2011, n. 716, in tema di opposizione alla stima delle indennitàdi espropriazione e di asservimento, stabilite dall'UTE, proposta dal comuneche aveva assoggettato a procedimenti di espropriazione e di occupazioned'urgenza alcuni terreni inseriti nel piano per l'edilizia economica epopolare; Cass., sez.

I, 12 marzo 2004, n. 5106; con riguardo allariconvenzionale dell’espropriante o del promotore dell’espropriazione, v.Cass., sez.

I, ord. 6 giugno 2019, n. 15414, par. 3.1.).In relazione alla previgente disciplina, in un caso di espropriazione postain essere dal Ministero dei Trasporti, Cass., sez.

I, 12 marzo 2004, n. 5106osservava: «Non si vede la ragione di dover sottrarre il rimediodell'opposizione alla stima amministrativa dell'indennità di esproprio, alleordinarie regole dell'actio in iudicio, nel senso di negare che l'esercizio deldiritto di azione dipenda da una valutazione di convenienza della parteinteressata, specie ove a dolersi della stima sia l'ente espropriante (dopoCorte Cost. 22.4.1991, n. 173), che solo nell'ipotesi di impugnazione daNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026parte dell'espropriato può ritenere conveniente contestare a sua volta lamisura dell'indennità fissata in via amministrativa.

In tal caso, le proprieragioni non possono che esser fatte valere con la proposizione di unadomanda riconvenzionale, che sola può consentire una variazione al ribassodalla [rectius, della, n.d.r.] somma fissata in sede di valutazioneamministrativa (Cass. 2.3.2001, n. 3048), e che non è più vincolata altermine per l'opposizione, quale che ne sia il decorso (Cass. 6.4.1984, n.2260; 3.4.1995, n. 3902; 20.1.1998, n. 483)».A sostegno dell’interpretazione così accolta vi è anche il principio delgiusto indennizzo, operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. non solonei confronti dei soggetti passivi dell’espropriazione ma anche dei soggettiche la promuovono.

Assume dunque rilievo l’interesse pubblicistico, di cuil’ente espropriante è portatore quando, come nella specie, è obbligato qualebeneficiario a pagare l’indennità (Cass., sez.

I, ord. 4 marzo 2022, n. 7259,par. 2.1.), «a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dallanorma costituzionale», interesse assistito dalla garanzia di cui all’art. 24,comma 1, Cost.: così Corte cost., 27 luglio 1992, n. 365, che ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, l. n. 865/1971, nella partein cui non prevedeva che anche l'espropriante - «da intendersi all'epocacome il beneficiario dell'espropriazione», puntualizza Cass., sez.

I, ord. 4marzo 2022, n. 7259 - potesse proporre opposizione davanti alla corted'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni daespropriare.

Quella pronuncia è richiamata da Corte cost., 25 marzo 1994,n. 135, la quale menzione anche Corte cost., 22 aprile 1991, n. 173, recantedeclaratoria di illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 12, l. n.865/1971, come modificato dalla l. n. 10/1977, nella parte in cui nonprevedeva che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennitàaccettata dall'espropriato, potesse esperire entro sessanta giorniopposizione ai sensi dell'art. 19.Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi èalcuna ragione logico – giuridica, né tantomeno essa può essere desuntadalla natura, dalla funzione e dalla posizione del collegio di tecnici di cuiall’art. 21, T.U.E, tale da precludere all’autorità espropriante di proporreopposizione alla stima, nonostante la lettera dell’art. 54, T.U.E.

Viene infattiin rilievo la correlazione tra l’obbligo di pagare l’indennità, di regolagravante sul beneficiario dell’espropriazione (v. anche Cass., sez.

I, 19settembre 2024, n. 25211, par. 9), e «la legittimazione non solo a resistereall’opposizione, ma anche a proporla, e ciò tanto nel caso in cui [ilbeneficiario, n.d.r.] sia un soggetto distinto dall’autorità espropriante,quanto nel caso in cui coincida con la stessa» (Cass., sez.

I, 4 marzo 2022,n. 7259, pagine 7 e ss.).In tal senso, e non certo in chiave di assimilazione dell’espropriante adun terzo estraneo al procedimento, va inteso il passaggio motivazionale incui la Corte d’appello di Roma, con un argomento a fortiori, lega lalegittimazione attiva riconosciuta all’autorità espropriante al «direttointeresse» del Comune di Fondi, quale «obbligato al […] pagamento», «allarideterminazione giudiziale dell’indennità».Una diversa lettura, ancorata al mero dato testuale, risulterebberadicalmente in contrasto con la già richiamata giurisprudenza che valorizzail profilo dell’interesse all’opposizione, alla luce del principio del giustoindennizzo.In tale quadro, è irrilevante, e di per sé priva di efficacia preclusivarispetto all’azione tempestivamente esercitata dal Comune, l’accettazionedell’indennità da parte dell’espropriata, oltretutto, nella specie, successivaall’instaurazione del giudizio, che non si configura quale mera impugnazionedi un atto ma verte sul rapporto.Infatti, una volta promossa l’opposizione alla stima, di cui occorrevalutare congruità e conformità ai criteri di legge, la determinazione dellaNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026giusta indennità è riservata all’autorità giudiziaria (v. già Cass., sez.

I, 23maggio 2014, n. 11503, con riferimento alla previgente disciplina).2.

Col secondo motivo di ricorso, illustrato nelle pagine da 19 a 39 delricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

«NULLITA’[OSCURATO:PERSONA] E DELLA SENTENZA.

Nullità delprocedimento Art. 360 cpc. comma 1, n.4) in relazione a violazione artt 62,194, 195, 201 cpc, art. 91 disp.

Att.

Cpc; art. 156, 157, 159, 161 cpc.».A quanto emerge dal ricorso, la relazione del C.T.U. ing.

Marco DeAngelis è stata depositata il 16 novembre 2021 (il ricorso ne riporta varistralci), dopo l’esame, ad opera del C.T.U., delle note tecniche preliminaripresentate dai due C.T.P. corredate da documenti nonché dei vari scrittidifensivi depositati nel corso del procedimento: oltre agli atti introduttivi ilricorso menziona la memoria autorizzata 18 marzo 2021 della convenuta,la nota telematica 7 aprile 2021 del Comune; vi è poi la nota di trattazionescritta depositata dalla sola convenuta l’11 dicembre 2021, dunque a C.T.U.già ultimata.I punti controversi erano già stati evidenziati nell’atto introduttivo delgiudizio, nel quale si fa riferimento al piano regolatore del Comune di Fondi,ad atti pubblici di compravendita di terreni limitrofi, al certificato didestinazione urbanistica oltre che, ovviamente, alla relazione di stimacontestata.Secondo il Comune, al terreno espropriato avrebbe dovuto attribuirsi ilvalore di euro 16,34 al mq, e non di euro 220,00 al mq come da stima delcollegio di tecnici, i quali avevano per errore omesso di considerare chel’area oggetto di esproprio era, come da [OSCURATO:PERSONA] del 1978,collocata in una zona omogenea diversa dalla zona omogenea C e che nonsi trattava di area edificabile.Sul punto la Corte d’appello ha infatti premesso: «[…] che con il secondomotivo di impugnazione il Comune ha contestato la determinazionedell'indennità di esproprio effettuata dagli Arbitri sull’erroneo presuppostoNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026che la viabilità oggetto dell'intervento espropriativo ricadesse e/o sisovrapponesse interamente alla zona omogenea C edificabile, nonostante ilPiano Regolatore del 1978 collocasse, sin dall'origine, l'area oggettodell'esproprio in una zona omogenea diversa dalla zona omogenea C, taleper cui l'intervento di viabilità non potrebbe ritenersi al servizio o funzionaleesclusivamente della zona omogenea edificabile C, trattandosi di unintervento imposto dal PRG al servizio dell'intera comunità cittadina; che ilComune ha precisato in particolare che la Commissione di tecnici sarebbestata indotta in errore a causa della diversa nomenclatura rispetto a quellautilizzata dal DM 1444/1968 e cioè indica le zone omogenee con numeri enon con lettere e che l'area in questione sarebbe inserita nella zona numero4 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Fondi, destinata a “Zone verdi”sottozone VU e VT ( rispettivamente "verde pubblico urbano" e "verdepubblico territoriale") e non nella Zona 1 ("zone residenziali"), sottozona C("espansione"), con conseguente non edificabilità legale; che il Comune haaggiunto poi che sarebbe priva di pregio anche l'affermazione, rinvenibilenella relazione di stima, a proposito della scadenza temporale del vincoloablativo, trattandosi di una destinazione di PRG che rientrerebbe tra lefattispecie di vincoli conformativi che incidono su una pluralitàindifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell'intera zona aviabilità; che con l'ultimo motivo di impugnazione il Comune ha contestatola determinazione dell'indennità di esproprio effettuata dai peritisull'erroneo presupposto dell'edificabilità dell'area, dovendosi invecemedia dei prezzi delle compravendite di terreni limitrofi, i cui atti pubblicisono stati prodotti dal ricorrente ed ha altresì contestato le dichiarazionidelle [OSCURATO:PERSONA] e gli atti di compravendita ed accertamentieffettuati dall'Agenzia delle Entrate richiamati dalla parte espropriata, inquanto relativi ad aree edificabili o con fabbricati già autorizzati, senzaspecificare le superfici ed i valori venali delle porzioni ricadenti nelle diverseNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026zone di PRG e considerato che la Bianchi non aveva mai pagato l’IMU o l'ICIsul bene, ritenendo quindi la stessa implicitamente l'area non edificabile esostenendo che l'intervento in progetto aveva interessato la superficiecomplessiva di oltre 20.000 mq per oltre 80 immobili interessati i cui titolariavevano quasi tutti accettato l'indennizzo di esproprio predeterminato perle cessioni volontarie pari a € 15 al mq e che dal certificato di destinazioneurbanistica rilasciato dal Comune in data 27/10/2015 risultava per tabulasche l'area oggetto di esproprio era destinata unicamente a viabilità ed inparte a verde pubblico; […]».Il contenuto del secondo motivo di ricorso appare composito edeterogeneo.Alle pagine 19-20 del ricorso la ricorrente richiama la nota scrittadepositata l’11 dicembre 2021, suo primo atto difensivo successivo aldeposito della relazione del C.T.U., con la quale era stata dedotta la«nullità» nonché la «erroneità» della C.T.U. in base ai seguenti rilievi:- se il C.T.U. ha acquisito il solo fascicolo dell’opposta e non anche quellodel ricorrente, «non si comprende da quali atti [il C.T.U., n.d.r.] abbiadedotto le ragioni addotte dal Comune a sostegno della sua posizione, nonavendo a disposizione il fascicolo contenente il ricorso cartaceo»;- non risulta agli atti del processo alcuna nomina del C.T.P. del [OSCURATO:PERSONA] benché alle operazioni peritali abbia partecipato l’ing.

FrancescoPalermo, «autonominatosi CTP del Comune»; ne consegue la nullità delleoperazioni peritali, come eccepito nella nota scritta 11 dicembre 2021 di cuisi riporta in ricorso il seguente passaggio: «Peraltro all’inizio delle operazioniperitali il CTU non ha accertato che l’Ing.

Palermo, autonominatosi CTP delComune, non risulta nominato in nessun atto del processo, né della parte,né del difensore e pertanto il CTU avrebbe dovuto procedere senza la suapartecipazione.

Al contrario, il presunto CTP ha svolto corpose attività didepositi documentali, di relazioni tecniche e di concreta partecipazione adNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026cui è pervenuto il CTU, che peraltro si è potuto basare esclusivamente suquelle, non avendo mai avuto a disposizione il fascicolo di parte comunale,con nullità di tutte le operazioni peritali, di cui si chiede la rinnovazione conaffidamento ad altro tecnico».Segue, alle pagine 20 – 21 del ricorso, la trascrizione della motivazionedell’ordinanza 3 gennaio 2022 nella parte in cui la Corte d’appello avevapreso posizione sull’eccezione di nullità della C.T.U., respingendola.Nel controricorso il Comune di Fondi allega che l’ing. [OSCURATO:PERSONA] stato nominato C.T.P. con determinazione dirigenziale n. 671 del 9 luglio2021 del settore lavori pubblici dello stesso Comune, ma nel giudizio dilegittimità è inammissibile la produzione di documenti o atti nontempestivamente eseguita davanti al giudice di merito.Nell’ordinanza impugnata si legge che:«[…] con ordinanza del 14/5/2021 la Corte ha disposto una ConsulenzaTecnica d'Ufficio che è stata espletata e con ordinanza in data 24/6/2021 lacausa è stata rinviata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[…] con decreto del 9/11/2021, ritualmente comunicato, la discussioneorale è stata sostituita con la trattazione scritta e che la sola parte oppostaha depositato le note nel termine assegnato precisando le conclusioni,mentre la parte opponente non ha ricevuto la comunicazione per causa asé imputabile, poiché dalla relata di notifica risulta “casella piena” ([OSCURATO:PERSONA].civ. n° 3164/20, n° 29851/19, n° 7029/18).[…] come risulta dall'annotazione della Cancelleria in data 14/12/2021nel fascicolo telematico, il CTU, prima dell'udienza in cui la causa è stataassunta in decisione, ha depositato il fascicolo di parte opposta».In ordine all’eccezione processuale sollevata dall’opposta la Corted’appello di Roma ha così motivato:«L'eccezione di nullità della [OSCURATO:PERSONA] d'Ufficio sollevatadall'opposta in quanto il C.t.u. avrebbe tenuto conto delle osservazioniNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell'[OSCURATO:PERSONA], quale consulente di parte del Comune di Fondi, inassenza di un atto espresso di nomina, non può essere accolta.Con l'ordinanza in data 24 giugno 2021 la Corte aveva assegnato alleparti termine per la nomina di propri CTP fino all'inizio delle operazioniperitali e risulta dal relativo verbale in data 22 luglio 2021 che il c.t.u.

Ing.[OSCURATO:PERSONA] ha dato atto della presenza dell'Ingegner FrancescoPalermo per il Comune di Fondi, né la parte ha in alcun modo smentito diaver incaricato il suddetto professionista, mentre la norma dell’art. 201 cpcnon impone a pena di nullità il deposito di un formale atto di nomina delCTP in cancelleria.L'acquisizione dei documenti allegati dall'[OSCURATO:PERSONA] da parte delc.t.u., stante la natura sommaria del rito che non è soggetto a preclusioniistruttorie, deve ritenersi ammissibile in quanto detti documenti, comequelli pure allegati dal CTP dell’opposta Ing.

Fiorillo, sono stati sottoposti alcontraddittorio delle parti.La mancata consultazione del fascicolo di parte del Comune di Fondi nonha impedito al c.t.u. di rispondere al quesito postogli, utilizzando idocumenti prodotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed consultandoautonomamente i provvedimenti amministrativi pubblici necessari adaccertare la destinazione urbanistica del bene, che deve essere tenutapresente ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio».2.1.

La ricorrente ripropone l’eccezione di nullità «delle operazioniperitali» e della C.T.U. per violazione dell’art. 201 c.p.c. già sollevata nellanota scritta 11 dicembre 2021 ma disattesa dalla Corte d’appello e sostieneche, in assenza di una regolare nomina del C.T.P., il C.T.U., e in definitivail giudice, non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli elementiaddotti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA].

Afferma dunque che è affetto da«palese violazione di legge e segnatamente dell’art. 201 cpc» il rilievo datodalla Corte d’appello al «silenzio della parte, che non avrebbe smentito lanomina, il conferimento dell’incarico».Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026Nell’illustrare il motivo di ricorso, la ricorrente, da un lato, lamenta laviolazione dell’art. 201 c.p.c. per dedurne la nullità della C.T.U., «delprocedimento» e dell’ordinanza decisoria, quale conseguenza del mancatodeposito ad opera del Comune di un atto «assistito dalla forma scritta» dinomina formale del C.T.P. e del fatto che il C.T.U. ha valutato le osservazionisvolte e i documenti depositati da un consulente di parte privo di formaleinvestitura (pagine 21-30); dall’altro, sostiene che la Corte d’appello hafondato la sua decisione «in modo quasi esclusivo» sulle considerazioni econclusioni del C.T.U., «recependole in pieno», e che il C.T.U. abbia«utilizzato […] solo la relazione dell’ing.

Palermo ed i documenti da questiinviatigli in allegato».Dal contenuto del verbale delle operazioni peritali del 22 luglio 2021,per come trascritto nel ricorso, risulta che all’incontro col C.T.U. avevanopartecipato l’ing. [OSCURATO:PERSONA] per l’opponente e l’ing.

Fiorillo per laresistente, che si era presa visione dello stato dei luoghi, messo in confrontocon le planimetrie catastali e lo stato anteriore all’esecuzione della strada,che il C.T.U.

«di tutto» aveva raccolto documentazione fotografica dandotermine ai C.T.P. per lo scambio di note tecniche preliminari.2.2.

Il motivo così come formulato è inammissibile.Per un verso, mentre la sola irregolarità relativa alla partecipazione alleoperazioni peritali dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di atto di nominadepositato ai sensi dell’art. 201 c.p.c., è insufficiente a determinare la nullitàdella C.T.U. ove non sia espressamente indicato con precisione un concretopregiudizio conseguente alla lamentata irregolarità (Cass., sez. lav., 7 luglio2001, n. 9231), la ricorrente non ha allegato né tantomeno provato di aversubito, in concreto, una violazione del diritto di difesa (Cass., sez.

II, 8giugno 2007, n. 13428), essendo peraltro pacifico: che la consulenza si èsvolta nel contraddittorio delle parti; che il C.T.U. ha preso in esame le tesiproposte e gli elementi addotti da entrambi i contendenti avvalendosi, comeosservato dalla Corte d’appello, dei documenti prodotti dalla difesaNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’opposta e di quelli pubblici, quali i provvedimenti amministrativi(certificato di destinazione urbanistica, piano regolatore generale) necessariad accertare la destinazione urbanistica dell’area, autonomamenteconsultati dal C.T.U. (Cass., sez.

I, 22 novembre 2007, n. 24323; Cass.,sez.

II, 8 giugno 2007, n. 13428); che la relazione del C.T.U. ha indicato lefonti, sottoposte alla discussione dei tecnici e più in generale alcontraddittorio delle parti, sulle quali egli ha maturato il proprioconvincimento in ordine alla non edificabilità dell’area espropriata e al valorestimato in euro 20,00 al mq, spiegando che il terreno de quo alla data deldecreto di esproprio aveva la destinazione a viabilità e dunque in base aivigenti strumenti urbanistici il terreno non era edificabile – taleimpostazione è stata condivisa dalla Corte d’appello sulla base dei propriprecedenti e della giurisprudenza di legittimità in tema di edificabilità legaleper il solo fatto che l’area risulti classificata come tale dagli strumentiurbanistici al momento della vicenda ablativa, senza possibilità legale diedificazione tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolatada un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzaturepubbliche, viabilità ecc.) (viene citata, fra le altre, Cass., sez.

I, 23 maggio2014, n. 11503; da ultimo, Cass., sez.

I, ord. 6 settembre 2024, n. 23961;Cass., sez. un., 19 marzo 2020, n. 7454, par. 10.2) - e che l’errore delcollegio era stato quello di fare riferimento all’edificabilità del terreno«solamente in relazione all’effettivo stato di urbanizzazione della zona,mentre invece il riconoscimento dell’edificabilità è legato alla classificazioneurbanistica» (Cass., sez.

II, ord. 20 febbraio 2025, n. 4534; Cass., sez. 2,ord. 12 ottobre 2021, n. 27723; Cass., sez.

II, 27 agosto 2012, n. 14652);che dopo il deposito della relazione del C.T.U. la convenuta ha formulato lesue osservazioni critiche con apposita nota scritta; che, dal canto suo, laCorte d’appello, esaminate le difese delle parti, ha preso in considerazionela «documentazione in atti», la «CTU espletata» e l’esito di analoghi giudizidi opposizione avverso le stime fatte dal medesimo collegio di tecniciNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026relative ad aree limitrofe a quella della convenuta, facendo espressorichiamo (pagine 7 – 10) a propri precedenti degli anni 2018 – 2020, unodei quali, l’ordinanza 8 ottobre 2018 nel proc. n. 5838/2015 R.G., giuntoall’esame di questa Corte che ha deciso con la già citata ordinanza n.18674/2024 (v. altresì Cass., n. 19100/2024; la Corte d’appello richiamaanche l’ordinanza 15 ottobre 2020 nel proc. n. 5837/2015 R.G., che lastessa ricorrente dice essere stata impugnata con ricorso per cassazione,proc. n. 11096/21); che l’ordinanza impugnata, alle pagine 10 – 11, dàconto della risposta alle note critiche del C.T.P. della convenuta fornita dalC.T.U., anche sulla scorta dell’osservazione della planimetria delle strade dinuova strada non poteva essere considerata a servizio della zona diespansione C.Per altro verso, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbiarecepito le conclusioni del C.T.U. senza però evidenziare in modo specificoautonomi vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e tali daintegrare lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.3.

Il terzo motivo lamenta «Violazione e falsa applicazione di legge (Art.360 n. 3) cpc in relazione agli artt. 32 e 37 DPR 327/2001; art. 19 DPR327/2001; art 16 dpr 380/2001».La ricorrente richiama in particolare le disposizioni del TUE in tema dideterminazione del valore del bene (art. 32) e di determinazionedell’indennità in caso di esproprio di un’area edificabile (art. 37) affermandoche la Corte d’appello ne ha fatto una «erronea applicazione […] al casoconcreto»3.1.

La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbiaaccolto la sua linea difensiva, secondo cui il terreno in località Spineteoggetto di esproprio, da un lato, ricadeva «interamente ed internamente»in zona omogenea di espansione edilizia C/2, come previsto dal vigenteP.R.G. approvato con delibera G.R. n. 1353 del 20 marzo 1978 e costituivaNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026opera di urbanizzazione primaria al servizio del quartiere Spinete e dunqueaveva natura di area legalmente edificabile, da valutare secondo ilparametro delle aree direttamente edificabili e contigue; dall’altro, era statoassoggettato a vincolo espropriativo (e non conformativo), vincoloparticolare e incidente su beni determinati, soggetto a decadenza se neicinque anni dall’apposizione non sia intervenuto l’esproprio.Ad avviso della ricorrente, che illustra il motivo alle pagine 38-59 delricorso, la Corte d’appello aveva errato, seguendo il C.T.U., nel ritenere cheil PRG avesse già impresso la destinazione inedificabile all’area,destinandola a viabilità pubblica, senza dare rilievo alla natura,espropriativa o conformativa, del vincolo apposto dalla variante di PRG concui era stato approvato il progetto per la realizzazione dell’opera, fermadunque «la destinazione non edificabile del terreno oggetto di stima».3.2.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente deduce non la violazione di norme di legge, ossia l’inesattainterpretazione di norme quale conseguenza di una erronea ricognizione, adopera del giudice di merito, della fattispecie astratta, ma l’erroneaapplicazione di quelle norme al caso concreto e dunque lamenta l’erronearicognizione della fattispecie concreta in base alle risultanze di causa, di cuipropone una lettura alternativa rispetto a quella accolta dal giudice dimerito, così esorbitando dai limiti del motivo di ricorso per violazione dilegge (art. 360, comma 1, n, 3, c.p.c.) e introducendo una valutazione dimerito estranea al giudizio di legittimità (Cass., sez.

I, ord. 13 ottobre 2017,n. 24155; Cass., sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 195).Manca in effetti una specifica indicazione dell’asserito error in iudicandoo dei criteri ermeneutici asseritamente violati.In questi termini, nell’ambito di casi analoghi, Cass., sez.

I, ord. 11luglio 2024, n. 19100, par. 4 e Cass., sez.

I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674,par. 6.Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026D'altronde la ricorrente incentra il motivo sull’affermata violazione degliartt. 32 e 37, TUEL, disposizioni che presuppongono la già avvenutaidentificazione, quale oggetto di espropriazione, di aree edificabili.4.

Il quarto motivo deduce «Omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti.

Art. 360, 1 c, n. 4) cpc».4.1.

Sostiene la ricorrente che dal testo dell’ordinanza «non risulta inmodo evidente che la Corte abbia esaminato la ricadenza dell’area nellazona di espansione C che a parere di questa difesa appare necessaria perstabilire la sua natura edificabile» e questo perché, data l’impostazioneassunta, la Corte d’appello ha ritenuto «ininfluente ogni altro elemento,rispetto a quello della previsione dell’opera pubblica nel PRG».Ad avviso della ricorrente, invece, la «ricadenza» dell’area nella zonaurbanistica omogenea edificabile è «un elemento utile, in uno alla naturadell’opera e alla lenticolarità del vincolo, per […] una soluzione chiara delproblema».4.2.

Il motivo così come formulato, oltre a contenere un riferimentonormativo non coerente con la rubrica della dedotta censura (vienerichiamato il n. 4 e non il n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.), èinammissibile sia perché omette di indicare in modo puntuale il fatto storico,principale o secondario, l’accadimento fenomenico esterno al processo, dinatura decisiva, che si assume trascurato dal giudice di merito (cfr. Cass.,sez.

I, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez.

I, 13 ottobre 2020, n. 22056;Cass., sez.

VI-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12387; Cass., sez.

III, ord. 9 luglio2019, n. 18328; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), poiché «laricadenza dell’area nella zona di espansione C» è in realtà il frutto di unavalutazione degli elementi probatori o l’esito di un argomento difensivo o,come afferma la stessa ricorrente, una «questione oggetto di discussionetra le parti, e dirimente, in quanto va ad impingere qualità edificatoriadell’area»; sia perché la sua illustrazione si traduce non in una argomentatacensura dell’ordinanza impugnata ma nella mera contrapposizione tra la tesiNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026proposta dalla ricorrente, a sostegno dell’esistenza di un vincoloespropriativo, e quella fatta propria dal Comune, la cui nota scritta 7 aprile2021 è in larga parte stata riprodotta nelle pagine da 59 a 61 del ricorso.5.

Col quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. la «Nullità della sentenza per apparente motivazione e per suainsanabile contraddittorietà».5.1.

In sintesi, alle pagine da 62 a 75, in larga parte occupate dallatrascrizione di scritti difensivi della ricorrente (del suo difensore o delC.T.P.), della risposta del C.T.U., del passaggio motivazionale già richiamatonel paragrafo 2.2., la ricorrente censura come «non riscontrabili in atti» e«contraddittorie» le affermazioni contenute nelle pagine 10 – 11, laddovesi riporta la replica del C.T.U. alle note critiche del C.T.P. sullecaratteristiche della nuova strada.5.2.

Il motivo è inammissibile.Da un lato, con riguardo sia allo specifico passo censurato, siaall’esposizione complessiva delle ragioni della decisione, sono del tuttoinsussistenti i caratteri propri della motivazione apparente, poiché l’iterargomentativo seguito dalla Corte d’appello è completo, logicamenteordinato e comprensibile, ricco di specifici riferimenti ai fatti di causa e alledifese delle parti (Cass., sez.

I, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass., sez.I, ord. 4 marzo 2025, n. 5669; Cass., sez.

III, ord. 15 febbraio 2024, n.4166; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. un., 17novembre 2005, n. 23240); dall’altro, sotto l’apparente deduzione del viziodi attività relativo alla motivazione, la ricorrente sollecita una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito, preclusa in sede di legittimità(Cass., sez.

II, ord. 23 aprile 2024, n. 10927; Cass., sez.

V, ord. 22novembre 2023, n. 32505; Cass., sez.

I, 4 marzo 2021, n. 5987; Cass.,sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., sez. un., 27 dicembre 2019,n. 34476).Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/20266.

Col sesto motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione di leggeArt. 360 n. 3) cpc in relazione agli artt. 32 e 37 DPR 327/2001».6.1.

Sostiene la ricorrente che dall’erronea decisione sulla natura nonedificabile dell’area espropriata «discende l’illegittima valutazione del valoredel fondo».6.2.

Il motivo è assorbito per effetto dell’inammissibilità dei motiviterzo, quarto e quinto.7.

Col settimo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., l’«Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione»e, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Nullità dellasentenza per vizio del procedimento».7.1.

Lamenta la ricorrente, nelle pagine da 78 a 84 del ricorso, che ilC.T.U. non abbia preso in considerazione «una mole di documenti chedeponevano per una stima ben più considerevole rispetto a quella poideterminata».7.2.

Il composito motivo, del tutto genericamente formulato, èinammissibile laddove tende a un nuovo esame dei fatti e assorbito laddoveassume la natura edificabile dell’area espropriata.8.

In conclusione, il ricorso va respinto.9.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.10.

Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Roma depositata il 3 gennaio2022 nel proc. n. 5380/2016 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con ricorso affidato a sette motivi la signora [OSCURATO:PERSONA] impugnal’ordinanza 3 gennaio 2022 con cui la Corte di appello di Roma ha accoltoin parte l’opposizione del Comune di Fondi alla stima (euro 250.837,43,valore del terreno euro 220,00 al mq) risultante dalla relazione depositatail 12 luglio 2016 dal collegio dei tecnici nominati, su istanza delladestinataria dell’espropriazione, ex art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 37,testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (di seguito,TUE), nell’ambito dell’espropriazione, per la realizzazione di una strada, diun’area di proprietà dell’odierna ricorrente sita in Fondi (LT), localitàSpinete.La Corte d’appello ha determinato l’indennità definitiva dovutaall’espropriata nella misura di euro 20.950,02 (euro 18.540,00 quanto allaporzione di terreno di 927 mq effettivamente espropriata più 2.410,20 perla diminuzione di valore della parte residua del bene, parzialmenteespropriato), oltre interessi legali decorrenti dall’emissione del decreto diesproprio avvenuta il 1° giugno 2016, ne ha disposto il versamento pressoil servizio di gestione depositi del Ministero dell’economia, compensando perun mezzo le spese processuali, nel residuo mezzo poste a carico dellaconvenuta, e ponendo il costo della C.T.U. a carico di entrambe le parti, unmezzo per ciascuna.Come si legge nel ricorso, il decreto di esproprio, emesso il 1° giugno2016, era stato notificato il 19 febbraio 2017 all’espropriata, la quale nonaveva ricevuto comunicazione dell’avvenuto deposito della relazione delcollegio dei tecnici ma con comunicazione depositata presso il Comune il 6marzo 2017 aveva dichiarato di accettare l’indennità di esproprio nellamisura risultante dalla relazione depositata il 12 luglio 2016.2. Resiste il Comune di Fondi con controricorso.Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/20263. E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio.Solo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si deduce «Difetto di legittimazionedell’ente espropriante violazione e falsa applicazione di legge. ART. 360, 3)CPC in relazione all’art. 54 DPR n. 327/2001, art. 21 e 27 DPR 327/2001,art. 29 DLGS n. 150/2011».Il giudizio di merito, definito in grado unico dalla Corte d’appello diRoma, è stato promosso dal Comune di Fondi con ricorso ex artt. 54, TUEe 29, d.lgs. 19 settembre 2011, n. 150, depositato il 9 settembre 2016.Nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevatadall’odierna ricorrente, la Corte d’appello di Roma ha così motivato: «[…]benché l’art. 54 del d.p.r. 327/01 non includa espressamente l’autoritàespropriante tra i soggetti legittimati a proporre opposizione alla stima, lanorma deve essere interpretata in modo da estendere la legittimazioneragione, deve essere riconosciuta anche all’ente espropriante che ha undiretto interesse alla rideterminazione giudiziale dell’indennità, essendoobbligato al relativo pagamento».1.1. Sostiene la ricorrente che l’ente espropriante, quale soggetto cheper legge è l’unico a stabilire l’indennità definitiva di esproprio e non èmenzionato dalle disposizioni in tema di opposizione alla stima (artt. 21, 27e 54, TUE; art. 29, d.lgs. n. 150/2011), non può opporsi ad unadeterminazione ad esso direttamente imputabile; che l’organo collegialetecnico, «diretta emanazione comunale», è privo di autonomia e non è unorgano terzo (come invece la commissione provinciale di cui al previgenteart. 16, l. 22 ottobre 1971, n. 865), mentre la stima redatta dal collegioNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026costituisce attività endoprocedimentale nell’ambito del procedimentoablatorio; che il Comune di Fondi, ente espropriante autore delladeterminazione dell’indennità definitiva, «non» può «contemporaneamente[…] opporsi a sé stesso, nella veste di soggetto beneficiario e tenuto alpagamento»; che «diverso è il caso in cui il beneficiario o il promotore […]siano soggetti diversi dall’Ente espropriante, perché allora tali autonomisoggetti sono certamente titolari di legittimazione attiva al giudizio diopposizione» nei confronti di chi ha determinato l’indennità definitiva, ossial’espropriante, mentre quando autorità espropriante, promotore ebeneficiario dell’espropriazione coincidono, «come nella specie in cui ilComune è anche beneficiario dell’espropriazione», allora gli unici soggettiinteressati al giusto indennizzo sono gli espropriati e gli eventuali terziinteressati; che l’accettazione espressa dell’indennità definitiva fattadall’espropriata con comunicazione depositata presso il Comune di Fondi il6 marzo 2017 precludeva all’espropriante l’opposizione alla stima.Obietta il controricorrente che nel caso di specie il Comune di Fondi,oltre che autorità espropriante, riveste altresì le qualità di promotoredell’espropriazione e di beneficiario della stessa, è l’unico soggetto tenutoal pagamento dell’indennità e dunque è interessato alla correttadeterminazione dell’indennità. Osserva inoltre che il collegio peritale non èorgano del Comune ma è chiamato a decidere in assoluta autonomiarispetto alle parti che lo costituiscono.1.2. Il motivo, così come formulato, non può essere accolto.Sono opportune alcune osservazioni preliminari.Per un verso, la terna designata ai sensi dell’art. 21, TUE, che gode diautonomia, come si desume dalle modalità relative alla nomina deicomponenti del collegio (tra i quali, se designato, vi è anche un tecnico difiducia dell’espropriato, mentre il terzo tecnico su istanza di chi abbiainteresse è scelto dal presidente del tribunale entro una cerchiapredeterminata e qualificata), dalle disposizioni sulla liquidazione eNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026ripartizione delle spese, dalle modalità di deposito della relazione,dall’applicazione, sia pur in via residuale, delle norme del codice diprocedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relativerelazioni, e che assolve una funzione potenzialmente deflattiva delcontenzioso giudiziario, non è un organo direttamente riconducibileall’autorità espropriante (così già Cass., sez. I, ord. 11 luglio 2024, n.19100; Cass., sez. I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674).Per un altro, avuto altresì riguardo al principio del giusto indennizzo,operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. anche nei confronti delsoggetto che promuove l’espropriazione, da lungo tempo la giurisprudenza,nel considerare la posizione della pubblica amministrazione che abbiaoccupato o espropriato un’area, non si è limitata ad una «letturaforzatamente riduttiva» (Corte cost., 25 marzo 1994, n. 135) delledisposizioni, anche anteriori al vigente d.P.R. n. 327/2001, sullalegittimazione ad opporsi alla stima dell’indennità spettante al proprietariodel fondo occupato o espropriato. Da ultimo, il principio di cui all’art. 42,comma 3, Cost. è valorizzato anche da Cass., sez. I, ord. 11 luglio 2024, n.19100 e Cass., sez. I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674 in fattispecie del tuttoconfrontabili con quella ora in esame.Ciò premesso, nonostante la lettera dell’art. 54, comma 1, TUE, chequanto ai soggetti legittimati ad opporsi alla stima menziona «il proprietarioespropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbiainteresse», e quella di cui all’art. 22, comma 4, TUE, che in tema dideterminazione urgente dell'indennità provvisoria contempla solo laposizione dell’espropriato (sul punto, v. Cass., sez. I, 23 luglio 2014, n.16748: «nel caso di determinazione urgente dell'indennità diespropriazione, previsto dall'art. 22 del testo unico di cui al d.p.r. n.327/2001, la legittimazione all'opposizione alla stima è disciplinata dall'art.54 dello stesso testo unico e compete, pertanto, non solo al proprietarioespropriato, ma anche al promotore dell'espropriazione o al terzo che neNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026abbia interesse»), anche l’autorità espropriante, come già affermato darisalente giurisprudenza (richiamata da Cass., sez. I, 23 luglio 2014, n.16748 e da Corte cost., 25 marzo 1994, n. 135; v. anche Cass., sez. I, 11giugno 1991, n. 6618 in relazione all’art. 19, l. n. 865/1971 e all’opposizionedel comune avverso la stima di cui all'art. 11, l. cit., c.d. indennitàprovvisoria, determinata dall’amministrazione provinciale e accettata dagliespropriati), è legittimata a promuovere l’opposizione alla stimadell'indennità, che non ha ad oggetto l’impugnazione di un attoamministrativo, ma si configura come ordinario giudizio sul rapportofinalizzato a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nelcorso del quale l’espropriante che non abbia proposto autonomaopposizione e sia convenuto può svolgere domanda riconvenzionale echiedere una riduzione della misura fissata in via amministrativa (v. Cass.,sez. VI - 1, ord. 5 agosto 2022, n. 24355; Cass., sez. 1, 28 febbraio 2006,n. 4388 con riferimento all’art. 19, l. 865/1971, richiamata da Cass., sez.I, 13 gennaio 2011, n. 716, in tema di opposizione alla stima delle indennitàdi espropriazione e di asservimento, stabilite dall'UTE, proposta dal comuneche aveva assoggettato a procedimenti di espropriazione e di occupazioned'urgenza alcuni terreni inseriti nel piano per l'edilizia economica epopolare; Cass., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5106; con riguardo allariconvenzionale dell’espropriante o del promotore dell’espropriazione, v.Cass., sez. I, ord. 6 giugno 2019, n. 15414, par. 3.1.).In relazione alla previgente disciplina, in un caso di espropriazione postain essere dal Ministero dei Trasporti, Cass., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5106osservava: «Non si vede la ragione di dover sottrarre il rimediodell'opposizione alla stima amministrativa dell'indennità di esproprio, alleordinarie regole dell'actio in iudicio, nel senso di negare che l'esercizio deldiritto di azione dipenda da una valutazione di convenienza della parteinteressata, specie ove a dolersi della stima sia l'ente espropriante (dopoCorte Cost. 22.4.1991, n. 173), che solo nell'ipotesi di impugnazione daNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026parte dell'espropriato può ritenere conveniente contestare a sua volta lamisura dell'indennità fissata in via amministrativa. In tal caso, le proprieragioni non possono che esser fatte valere con la proposizione di unadomanda riconvenzionale, che sola può consentire una variazione al ribassodalla [rectius, della, n.d.r.] somma fissata in sede di valutazioneamministrativa (Cass. 2.3.2001, n. 3048), e che non è più vincolata altermine per l'opposizione, quale che ne sia il decorso (Cass. 6.4.1984, n.2260; 3.4.1995, n. 3902; 20.1.1998, n. 483)».A sostegno dell’interpretazione così accolta vi è anche il principio delgiusto indennizzo, operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. non solonei confronti dei soggetti passivi dell’espropriazione ma anche dei soggettiche la promuovono. Assume dunque rilievo l’interesse pubblicistico, di cuil’ente espropriante è portatore quando, come nella specie, è obbligato qualebeneficiario a pagare l’indennità (Cass., sez. I, ord. 4 marzo 2022, n. 7259,par. 2.1.), «a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dallanorma costituzionale», interesse assistito dalla garanzia di cui all’art. 24,comma 1, Cost.: così Corte cost., 27 luglio 1992, n. 365, che ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, l. n. 865/1971, nella partein cui non prevedeva che anche l'espropriante - «da intendersi all'epocacome il beneficiario dell'espropriazione», puntualizza Cass., sez. I, ord. 4marzo 2022, n. 7259 - potesse proporre opposizione davanti alla corted'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni daespropriare. Quella pronuncia è richiamata da Corte cost., 25 marzo 1994,n. 135, la quale menzione anche Corte cost., 22 aprile 1991, n. 173, recantedeclaratoria di illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 12, l. n.865/1971, come modificato dalla l. n. 10/1977, nella parte in cui nonprevedeva che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennitàaccettata dall'espropriato, potesse esperire entro sessanta giorniopposizione ai sensi dell'art. 19.Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi èalcuna ragione logico – giuridica, né tantomeno essa può essere desuntadalla natura, dalla funzione e dalla posizione del collegio di tecnici di cuiall’art. 21, T.U.E, tale da precludere all’autorità espropriante di proporreopposizione alla stima, nonostante la lettera dell’art. 54, T.U.E. Viene infattiin rilievo la correlazione tra l’obbligo di pagare l’indennità, di regolagravante sul beneficiario dell’espropriazione (v. anche Cass., sez. I, 19settembre 2024, n. 25211, par. 9), e «la legittimazione non solo a resistereall’opposizione, ma anche a proporla, e ciò tanto nel caso in cui [ilbeneficiario, n.d.r.] sia un soggetto distinto dall’autorità espropriante,quanto nel caso in cui coincida con la stessa» (Cass., sez. I, 4 marzo 2022,n. 7259, pagine 7 e ss.).In tal senso, e non certo in chiave di assimilazione dell’espropriante adun terzo estraneo al procedimento, va inteso il passaggio motivazionale incui la Corte d’appello di Roma, con un argomento a fortiori, lega lalegittimazione attiva riconosciuta all’autorità espropriante al «direttointeresse» del Comune di Fondi, quale «obbligato al […] pagamento», «allarideterminazione giudiziale dell’indennità».Una diversa lettura, ancorata al mero dato testuale, risulterebberadicalmente in contrasto con la già richiamata giurisprudenza che valorizzail profilo dell’interesse all’opposizione, alla luce del principio del giustoindennizzo.In tale quadro, è irrilevante, e di per sé priva di efficacia preclusivarispetto all’azione tempestivamente esercitata dal Comune, l’accettazionedell’indennità da parte dell’espropriata, oltretutto, nella specie, successivaall’instaurazione del giudizio, che non si configura quale mera impugnazionedi un atto ma verte sul rapporto.Infatti, una volta promossa l’opposizione alla stima, di cui occorrevalutare congruità e conformità ai criteri di legge, la determinazione dellaNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026giusta indennità è riservata all’autorità giudiziaria (v. già Cass., sez. I, 23maggio 2014, n. 11503, con riferimento alla previgente disciplina).2. Col secondo motivo di ricorso, illustrato nelle pagine da 19 a 39 delricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. «NULLITA’[OSCURATO:PERSONA] E DELLA SENTENZA. Nullità delprocedimento Art. 360 cpc. comma 1, n.4) in relazione a violazione artt 62,194, 195, 201 cpc, art. 91 disp. Att. Cpc; art. 156, 157, 159, 161 cpc.».A quanto emerge dal ricorso, la relazione del C.T.U. ing. Marco DeAngelis è stata depositata il 16 novembre 2021 (il ricorso ne riporta varistralci), dopo l’esame, ad opera del C.T.U., delle note tecniche preliminaripresentate dai due C.T.P. corredate da documenti nonché dei vari scrittidifensivi depositati nel corso del procedimento: oltre agli atti introduttivi ilricorso menziona la memoria autorizzata 18 marzo 2021 della convenuta,la nota telematica 7 aprile 2021 del Comune; vi è poi la nota di trattazionescritta depositata dalla sola convenuta l’11 dicembre 2021, dunque a C.T.U.già ultimata.I punti controversi erano già stati evidenziati nell’atto introduttivo delgiudizio, nel quale si fa riferimento al piano regolatore del Comune di Fondi,ad atti pubblici di compravendita di terreni limitrofi, al certificato didestinazione urbanistica oltre che, ovviamente, alla relazione di stimacontestata.Secondo il Comune, al terreno espropriato avrebbe dovuto attribuirsi ilvalore di euro 16,34 al mq, e non di euro 220,00 al mq come da stima delcollegio di tecnici, i quali avevano per errore omesso di considerare chel’area oggetto di esproprio era, come da [OSCURATO:PERSONA] del 1978,collocata in una zona omogenea diversa dalla zona omogenea C e che nonsi trattava di area edificabile.Sul punto la Corte d’appello ha infatti premesso: «[…] che con il secondomotivo di impugnazione il Comune ha contestato la determinazionedell'indennità di esproprio effettuata dagli Arbitri sull’erroneo presuppostoNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026che la viabilità oggetto dell'intervento espropriativo ricadesse e/o sisovrapponesse interamente alla zona omogenea C edificabile, nonostante ilPiano Regolatore del 1978 collocasse, sin dall'origine, l'area oggettodell'esproprio in una zona omogenea diversa dalla zona omogenea C, taleper cui l'intervento di viabilità non potrebbe ritenersi al servizio o funzionaleesclusivamente della zona omogenea edificabile C, trattandosi di unintervento imposto dal PRG al servizio dell'intera comunità cittadina; che ilComune ha precisato in particolare che la Commissione di tecnici sarebbestata indotta in errore a causa della diversa nomenclatura rispetto a quellautilizzata dal DM 1444/1968 e cioè indica le zone omogenee con numeri enon con lettere e che l'area in questione sarebbe inserita nella zona numero4 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Fondi, destinata a “Zone verdi”sottozone VU e VT ( rispettivamente "verde pubblico urbano" e "verdepubblico territoriale") e non nella Zona 1 ("zone residenziali"), sottozona C("espansione"), con conseguente non edificabilità legale; che il Comune haaggiunto poi che sarebbe priva di pregio anche l'affermazione, rinvenibilenella relazione di stima, a proposito della scadenza temporale del vincoloablativo, trattandosi di una destinazione di PRG che rientrerebbe tra lefattispecie di vincoli conformativi che incidono su una pluralitàindifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell'intera zona aviabilità; che con l'ultimo motivo di impugnazione il Comune ha contestatola determinazione dell'indennità di esproprio effettuata dai peritisull'erroneo presupposto dell'edificabilità dell'area, dovendosi invecemedia dei prezzi delle compravendite di terreni limitrofi, i cui atti pubblicisono stati prodotti dal ricorrente ed ha altresì contestato le dichiarazionidelle [OSCURATO:PERSONA] e gli atti di compravendita ed accertamentieffettuati dall'Agenzia delle Entrate richiamati dalla parte espropriata, inquanto relativi ad aree edificabili o con fabbricati già autorizzati, senzaspecificare le superfici ed i valori venali delle porzioni ricadenti nelle diverseNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026zone di PRG e considerato che la Bianchi non aveva mai pagato l’IMU o l'ICIsul bene, ritenendo quindi la stessa implicitamente l'area non edificabile esostenendo che l'intervento in progetto aveva interessato la superficiecomplessiva di oltre 20.000 mq per oltre 80 immobili interessati i cui titolariavevano quasi tutti accettato l'indennizzo di esproprio predeterminato perle cessioni volontarie pari a € 15 al mq e che dal certificato di destinazioneurbanistica rilasciato dal Comune in data 27/10/2015 risultava per tabulasche l'area oggetto di esproprio era destinata unicamente a viabilità ed inparte a verde pubblico; […]».Il contenuto del secondo motivo di ricorso appare composito edeterogeneo.Alle pagine 19-20 del ricorso la ricorrente richiama la nota scrittadepositata l’11 dicembre 2021, suo primo atto difensivo successivo aldeposito della relazione del C.T.U., con la quale era stata dedotta la«nullità» nonché la «erroneità» della C.T.U. in base ai seguenti rilievi:- se il C.T.U. ha acquisito il solo fascicolo dell’opposta e non anche quellodel ricorrente, «non si comprende da quali atti [il C.T.U., n.d.r.] abbiadedotto le ragioni addotte dal Comune a sostegno della sua posizione, nonavendo a disposizione il fascicolo contenente il ricorso cartaceo»;- non risulta agli atti del processo alcuna nomina del C.T.P. del [OSCURATO:PERSONA] benché alle operazioni peritali abbia partecipato l’ing. FrancescoPalermo, «autonominatosi CTP del Comune»; ne consegue la nullità delleoperazioni peritali, come eccepito nella nota scritta 11 dicembre 2021 di cuisi riporta in ricorso il seguente passaggio: «Peraltro all’inizio delle operazioniperitali il CTU non ha accertato che l’Ing. Palermo, autonominatosi CTP delComune, non risulta nominato in nessun atto del processo, né della parte,né del difensore e pertanto il CTU avrebbe dovuto procedere senza la suapartecipazione. Al contrario, il presunto CTP ha svolto corpose attività didepositi documentali, di relazioni tecniche e di concreta partecipazione adNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026cui è pervenuto il CTU, che peraltro si è potuto basare esclusivamente suquelle, non avendo mai avuto a disposizione il fascicolo di parte comunale,con nullità di tutte le operazioni peritali, di cui si chiede la rinnovazione conaffidamento ad altro tecnico».Segue, alle pagine 20 – 21 del ricorso, la trascrizione della motivazionedell’ordinanza 3 gennaio 2022 nella parte in cui la Corte d’appello avevapreso posizione sull’eccezione di nullità della C.T.U., respingendola.Nel controricorso il Comune di Fondi allega che l’ing. [OSCURATO:PERSONA] stato nominato C.T.P. con determinazione dirigenziale n. 671 del 9 luglio2021 del settore lavori pubblici dello stesso Comune, ma nel giudizio dilegittimità è inammissibile la produzione di documenti o atti nontempestivamente eseguita davanti al giudice di merito.Nell’ordinanza impugnata si legge che:«[…] con ordinanza del 14/5/2021 la Corte ha disposto una ConsulenzaTecnica d'Ufficio che è stata espletata e con ordinanza in data 24/6/2021 lacausa è stata rinviata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[…] con decreto del 9/11/2021, ritualmente comunicato, la discussioneorale è stata sostituita con la trattazione scritta e che la sola parte oppostaha depositato le note nel termine assegnato precisando le conclusioni,mentre la parte opponente non ha ricevuto la comunicazione per causa asé imputabile, poiché dalla relata di notifica risulta “casella piena” ([OSCURATO:PERSONA].civ. n° 3164/20, n° 29851/19, n° 7029/18).[…] come risulta dall'annotazione della Cancelleria in data 14/12/2021nel fascicolo telematico, il CTU, prima dell'udienza in cui la causa è stataassunta in decisione, ha depositato il fascicolo di parte opposta».In ordine all’eccezione processuale sollevata dall’opposta la Corted’appello di Roma ha così motivato:«L'eccezione di nullità della [OSCURATO:PERSONA] d'Ufficio sollevatadall'opposta in quanto il C.t.u. avrebbe tenuto conto delle osservazioniNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell'[OSCURATO:PERSONA], quale consulente di parte del Comune di Fondi, inassenza di un atto espresso di nomina, non può essere accolta.Con l'ordinanza in data 24 giugno 2021 la Corte aveva assegnato alleparti termine per la nomina di propri CTP fino all'inizio delle operazioniperitali e risulta dal relativo verbale in data 22 luglio 2021 che il c.t.u. Ing.[OSCURATO:PERSONA] ha dato atto della presenza dell'Ingegner FrancescoPalermo per il Comune di Fondi, né la parte ha in alcun modo smentito diaver incaricato il suddetto professionista, mentre la norma dell’art. 201 cpcnon impone a pena di nullità il deposito di un formale atto di nomina delCTP in cancelleria.L'acquisizione dei documenti allegati dall'[OSCURATO:PERSONA] da parte delc.t.u., stante la natura sommaria del rito che non è soggetto a preclusioniistruttorie, deve ritenersi ammissibile in quanto detti documenti, comequelli pure allegati dal CTP dell’opposta Ing. Fiorillo, sono stati sottoposti alcontraddittorio delle parti.La mancata consultazione del fascicolo di parte del Comune di Fondi nonha impedito al c.t.u. di rispondere al quesito postogli, utilizzando idocumenti prodotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed consultandoautonomamente i provvedimenti amministrativi pubblici necessari adaccertare la destinazione urbanistica del bene, che deve essere tenutapresente ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio».2.1. La ricorrente ripropone l’eccezione di nullità «delle operazioniperitali» e della C.T.U. per violazione dell’art. 201 c.p.c. già sollevata nellanota scritta 11 dicembre 2021 ma disattesa dalla Corte d’appello e sostieneche, in assenza di una regolare nomina del C.T.P., il C.T.U., e in definitivail giudice, non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli elementiaddotti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Afferma dunque che è affetto da«palese violazione di legge e segnatamente dell’art. 201 cpc» il rilievo datodalla Corte d’appello al «silenzio della parte, che non avrebbe smentito lanomina, il conferimento dell’incarico».Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026Nell’illustrare il motivo di ricorso, la ricorrente, da un lato, lamenta laviolazione dell’art. 201 c.p.c. per dedurne la nullità della C.T.U., «delprocedimento» e dell’ordinanza decisoria, quale conseguenza del mancatodeposito ad opera del Comune di un atto «assistito dalla forma scritta» dinomina formale del C.T.P. e del fatto che il C.T.U. ha valutato le osservazionisvolte e i documenti depositati da un consulente di parte privo di formaleinvestitura (pagine 21-30); dall’altro, sostiene che la Corte d’appello hafondato la sua decisione «in modo quasi esclusivo» sulle considerazioni econclusioni del C.T.U., «recependole in pieno», e che il C.T.U. abbia«utilizzato […] solo la relazione dell’ing. Palermo ed i documenti da questiinviatigli in allegato».Dal contenuto del verbale delle operazioni peritali del 22 luglio 2021,per come trascritto nel ricorso, risulta che all’incontro col C.T.U. avevanopartecipato l’ing. [OSCURATO:PERSONA] per l’opponente e l’ing. Fiorillo per laresistente, che si era presa visione dello stato dei luoghi, messo in confrontocon le planimetrie catastali e lo stato anteriore all’esecuzione della strada,che il C.T.U. «di tutto» aveva raccolto documentazione fotografica dandotermine ai C.T.P. per lo scambio di note tecniche preliminari.2.2. Il motivo così come formulato è inammissibile.Per un verso, mentre la sola irregolarità relativa alla partecipazione alleoperazioni peritali dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di atto di nominadepositato ai sensi dell’art. 201 c.p.c., è insufficiente a determinare la nullitàdella C.T.U. ove non sia espressamente indicato con precisione un concretopregiudizio conseguente alla lamentata irregolarità (Cass., sez. lav., 7 luglio2001, n. 9231), la ricorrente non ha allegato né tantomeno provato di aversubito, in concreto, una violazione del diritto di difesa (Cass., sez. II, 8giugno 2007, n. 13428), essendo peraltro pacifico: che la consulenza si èsvolta nel contraddittorio delle parti; che il C.T.U. ha preso in esame le tesiproposte e gli elementi addotti da entrambi i contendenti avvalendosi, comeosservato dalla Corte d’appello, dei documenti prodotti dalla difesaNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’opposta e di quelli pubblici, quali i provvedimenti amministrativi(certificato di destinazione urbanistica, piano regolatore generale) necessariad accertare la destinazione urbanistica dell’area, autonomamenteconsultati dal C.T.U. (Cass., sez. I, 22 novembre 2007, n. 24323; Cass.,sez. II, 8 giugno 2007, n. 13428); che la relazione del C.T.U. ha indicato lefonti, sottoposte alla discussione dei tecnici e più in generale alcontraddittorio delle parti, sulle quali egli ha maturato il proprioconvincimento in ordine alla non edificabilità dell’area espropriata e al valorestimato in euro 20,00 al mq, spiegando che il terreno de quo alla data deldecreto di esproprio aveva la destinazione a viabilità e dunque in base aivigenti strumenti urbanistici il terreno non era edificabile – taleimpostazione è stata condivisa dalla Corte d’appello sulla base dei propriprecedenti e della giurisprudenza di legittimità in tema di edificabilità legaleper il solo fatto che l’area risulti classificata come tale dagli strumentiurbanistici al momento della vicenda ablativa, senza possibilità legale diedificazione tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolatada un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzaturepubbliche, viabilità ecc.) (viene citata, fra le altre, Cass., sez. I, 23 maggio2014, n. 11503; da ultimo, Cass., sez. I, ord. 6 settembre 2024, n. 23961;Cass., sez. un., 19 marzo 2020, n. 7454, par. 10.2) - e che l’errore delcollegio era stato quello di fare riferimento all’edificabilità del terreno«solamente in relazione all’effettivo stato di urbanizzazione della zona,mentre invece il riconoscimento dell’edificabilità è legato alla classificazioneurbanistica» (Cass., sez. II, ord. 20 febbraio 2025, n. 4534; Cass., sez. 2,ord. 12 ottobre 2021, n. 27723; Cass., sez. II, 27 agosto 2012, n. 14652);che dopo il deposito della relazione del C.T.U. la convenuta ha formulato lesue osservazioni critiche con apposita nota scritta; che, dal canto suo, laCorte d’appello, esaminate le difese delle parti, ha preso in considerazionela «documentazione in atti», la «CTU espletata» e l’esito di analoghi giudizidi opposizione avverso le stime fatte dal medesimo collegio di tecniciNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026relative ad aree limitrofe a quella della convenuta, facendo espressorichiamo (pagine 7 – 10) a propri precedenti degli anni 2018 – 2020, unodei quali, l’ordinanza 8 ottobre 2018 nel proc. n. 5838/2015 R.G., giuntoall’esame di questa Corte che ha deciso con la già citata ordinanza n.18674/2024 (v. altresì Cass., n. 19100/2024; la Corte d’appello richiamaanche l’ordinanza 15 ottobre 2020 nel proc. n. 5837/2015 R.G., che lastessa ricorrente dice essere stata impugnata con ricorso per cassazione,proc. n. 11096/21); che l’ordinanza impugnata, alle pagine 10 – 11, dàconto della risposta alle note critiche del C.T.P. della convenuta fornita dalC.T.U., anche sulla scorta dell’osservazione della planimetria delle strade dinuova strada non poteva essere considerata a servizio della zona diespansione C.Per altro verso, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbiarecepito le conclusioni del C.T.U. senza però evidenziare in modo specificoautonomi vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e tali daintegrare lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.3. Il terzo motivo lamenta «Violazione e falsa applicazione di legge (Art.360 n. 3) cpc in relazione agli artt. 32 e 37 DPR 327/2001; art. 19 DPR327/2001; art 16 dpr 380/2001».La ricorrente richiama in particolare le disposizioni del TUE in tema dideterminazione del valore del bene (art. 32) e di determinazionedell’indennità in caso di esproprio di un’area edificabile (art. 37) affermandoche la Corte d’appello ne ha fatto una «erronea applicazione […] al casoconcreto»3.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbiaaccolto la sua linea difensiva, secondo cui il terreno in località Spineteoggetto di esproprio, da un lato, ricadeva «interamente ed internamente»in zona omogenea di espansione edilizia C/2, come previsto dal vigenteP.R.G. approvato con delibera G.R. n. 1353 del 20 marzo 1978 e costituivaNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026opera di urbanizzazione primaria al servizio del quartiere Spinete e dunqueaveva natura di area legalmente edificabile, da valutare secondo ilparametro delle aree direttamente edificabili e contigue; dall’altro, era statoassoggettato a vincolo espropriativo (e non conformativo), vincoloparticolare e incidente su beni determinati, soggetto a decadenza se neicinque anni dall’apposizione non sia intervenuto l’esproprio.Ad avviso della ricorrente, che illustra il motivo alle pagine 38-59 delricorso, la Corte d’appello aveva errato, seguendo il C.T.U., nel ritenere cheil PRG avesse già impresso la destinazione inedificabile all’area,destinandola a viabilità pubblica, senza dare rilievo alla natura,espropriativa o conformativa, del vincolo apposto dalla variante di PRG concui era stato approvato il progetto per la realizzazione dell’opera, fermadunque «la destinazione non edificabile del terreno oggetto di stima».3.2. Il motivo è inammissibile.La ricorrente deduce non la violazione di norme di legge, ossia l’inesattainterpretazione di norme quale conseguenza di una erronea ricognizione, adopera del giudice di merito, della fattispecie astratta, ma l’erroneaapplicazione di quelle norme al caso concreto e dunque lamenta l’erronearicognizione della fattispecie concreta in base alle risultanze di causa, di cuipropone una lettura alternativa rispetto a quella accolta dal giudice dimerito, così esorbitando dai limiti del motivo di ricorso per violazione dilegge (art. 360, comma 1, n, 3, c.p.c.) e introducendo una valutazione dimerito estranea al giudizio di legittimità (Cass., sez. I, ord. 13 ottobre 2017,n. 24155; Cass., sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 195).Manca in effetti una specifica indicazione dell’asserito error in iudicandoo dei criteri ermeneutici asseritamente violati.In questi termini, nell’ambito di casi analoghi, Cass., sez. I, ord. 11luglio 2024, n. 19100, par. 4 e Cass., sez. I, ord. 9 luglio 2024, n. 18674,par. 6.Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026D'altronde la ricorrente incentra il motivo sull’affermata violazione degliartt. 32 e 37, TUEL, disposizioni che presuppongono la già avvenutaidentificazione, quale oggetto di espropriazione, di aree edificabili.4. Il quarto motivo deduce «Omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti. Art. 360, 1 c, n. 4) cpc».4.1. Sostiene la ricorrente che dal testo dell’ordinanza «non risulta inmodo evidente che la Corte abbia esaminato la ricadenza dell’area nellazona di espansione C che a parere di questa difesa appare necessaria perstabilire la sua natura edificabile» e questo perché, data l’impostazioneassunta, la Corte d’appello ha ritenuto «ininfluente ogni altro elemento,rispetto a quello della previsione dell’opera pubblica nel PRG».Ad avviso della ricorrente, invece, la «ricadenza» dell’area nella zonaurbanistica omogenea edificabile è «un elemento utile, in uno alla naturadell’opera e alla lenticolarità del vincolo, per […] una soluzione chiara delproblema».4.2. Il motivo così come formulato, oltre a contenere un riferimentonormativo non coerente con la rubrica della dedotta censura (vienerichiamato il n. 4 e non il n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.), èinammissibile sia perché omette di indicare in modo puntuale il fatto storico,principale o secondario, l’accadimento fenomenico esterno al processo, dinatura decisiva, che si assume trascurato dal giudice di merito (cfr. Cass.,sez. I, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22056;Cass., sez. VI-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12387; Cass., sez. III, ord. 9 luglio2019, n. 18328; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), poiché «laricadenza dell’area nella zona di espansione C» è in realtà il frutto di unavalutazione degli elementi probatori o l’esito di un argomento difensivo o,come afferma la stessa ricorrente, una «questione oggetto di discussionetra le parti, e dirimente, in quanto va ad impingere qualità edificatoriadell’area»; sia perché la sua illustrazione si traduce non in una argomentatacensura dell’ordinanza impugnata ma nella mera contrapposizione tra la tesiNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026proposta dalla ricorrente, a sostegno dell’esistenza di un vincoloespropriativo, e quella fatta propria dal Comune, la cui nota scritta 7 aprile2021 è in larga parte stata riprodotta nelle pagine da 59 a 61 del ricorso.5. Col quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. la «Nullità della sentenza per apparente motivazione e per suainsanabile contraddittorietà».5.1. In sintesi, alle pagine da 62 a 75, in larga parte occupate dallatrascrizione di scritti difensivi della ricorrente (del suo difensore o delC.T.P.), della risposta del C.T.U., del passaggio motivazionale già richiamatonel paragrafo 2.2., la ricorrente censura come «non riscontrabili in atti» e«contraddittorie» le affermazioni contenute nelle pagine 10 – 11, laddovesi riporta la replica del C.T.U. alle note critiche del C.T.P. sullecaratteristiche della nuova strada.5.2. Il motivo è inammissibile.Da un lato, con riguardo sia allo specifico passo censurato, siaall’esposizione complessiva delle ragioni della decisione, sono del tuttoinsussistenti i caratteri propri della motivazione apparente, poiché l’iterargomentativo seguito dalla Corte d’appello è completo, logicamenteordinato e comprensibile, ricco di specifici riferimenti ai fatti di causa e alledifese delle parti (Cass., sez. I, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass., sez.I, ord. 4 marzo 2025, n. 5669; Cass., sez. III, ord. 15 febbraio 2024, n.4166; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. un., 17novembre 2005, n. 23240); dall’altro, sotto l’apparente deduzione del viziodi attività relativo alla motivazione, la ricorrente sollecita una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito, preclusa in sede di legittimità(Cass., sez. II, ord. 23 aprile 2024, n. 10927; Cass., sez. V, ord. 22novembre 2023, n. 32505; Cass., sez. I, 4 marzo 2021, n. 5987; Cass.,sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., sez. un., 27 dicembre 2019,n. 34476).Numero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/20266. Col sesto motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione di leggeArt. 360 n. 3) cpc in relazione agli artt. 32 e 37 DPR 327/2001».6.1. Sostiene la ricorrente che dall’erronea decisione sulla natura nonedificabile dell’area espropriata «discende l’illegittima valutazione del valoredel fondo».6.2. Il motivo è assorbito per effetto dell’inammissibilità dei motiviterzo, quarto e quinto.7. Col settimo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., l’«Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione»e, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Nullità dellasentenza per vizio del procedimento».7.1. Lamenta la ricorrente, nelle pagine da 78 a 84 del ricorso, che ilC.T.U. non abbia preso in considerazione «una mole di documenti chedeponevano per una stima ben più considerevole rispetto a quella poideterminata».7.2. Il composito motivo, del tutto genericamente formulato, èinammissibile laddove tende a un nuovo esame dei fatti e assorbito laddoveassume la natura edificabile dell’area espropriata.8. In conclusione, il ricorso va respinto.9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.10. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 17326/2022Numero sezionale 4397/2025Numero di raccolta generale 12449/2026Data pubblicazione 04/05/2026processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLI
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