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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 39686/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 28/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal G.I.P. del Tribunale di Torino in data 18/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 628, comma primo cod. pen.

Le doglianze difensive, volte a contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione alla mancata derubricazione del reato ascritto in furto con strappo ex art. 624 bis comma secondo cod. pen. e la dosimetria della pena in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 comma primo n. 6 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici e di pacifica giurisprudenza di legittimità.

In particolare, a pag. 4 della sentenza impugnata la corte ha motivato sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, posto che - per condivisibile giurisprudenza di questa Corte - qualora il ladro, alla richiesta di consegnare un oggetto, faccia seguire la minaccia di usare un coltello o proferisca frasi minacciose fingendo di estrarre un'arma dai pantaloni, come nel caso in esame, l'azione criminosa si configura certamente come rapina (e non già come furto con violenza sulle cose); inoltre, a pag. 5 della sentenza impugnata, è stata resa adeguata motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 6 cod. pen., atteso che la circostanza de qua postula un risarcimento del danno volontario, effettivo, integrale e comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, mentre nel caso in esame il risarcimento dei danni dell'imputato non è stato integrale, né effettivo, essendosi lo stesso limitato a restituire alla persona offesa la collanina rubata senza procedere a ristorarla degli ulteriori danni materiali e morali conseguiti da tale condotta e dalle minacce patite.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]7? Il,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 28/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal G.I.P. del Tribunale di Torino in data 18/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 628, comma primo cod. pen. Le doglianze difensive, volte a contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione alla mancata derubricazione del reato ascritto in furto con strappo ex art. 624 bis comma secondo cod. pen. e la dosimetria della pena in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 comma primo n. 6 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici e di pacifica giurisprudenza di legittimità. In particolare, a pag. 4 della sentenza impugnata la corte ha motivato sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, posto che - per condivisibile giurisprudenza di questa Corte - qualora il ladro, alla richiesta di consegnare un oggetto, faccia seguire la minaccia di usare un coltello o proferisca frasi minacciose fingendo di estrarre un'arma dai pantaloni, come nel caso in esame, l'azione criminosa si configura certamente come rapina (e non già come furto con violenza sulle cose); inoltre, a pag. 5 della sentenza impugnata, è stata resa adeguata motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 6 cod. pen., atteso che la circostanza de qua postula un risarcimento del danno volontario, effettivo, integrale e comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, mentre nel caso in esame il risarcimento dei danni dell'imputato non è stato integrale, né effettivo, essendosi lo stesso limitato a restituire alla persona offesa la collanina rubata senza procedere a ristorarla degli ulteriori danni materiali e morali conseguiti da tale condotta e dalle minacce patite. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]7? Il,
Sentenza Cassazione n. 39686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris