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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 31784/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORT APPELLO di TRIESTE ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 15/1/2025, ha riformato la sentenza emessa il 14/9/2021 dal GUP del Tribunale di Gorizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 648bis cod. proc. pen., rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non applicate, però, nella loro massima estensione, e la violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuta la dedotta incompatibilità funzionale del GUP a decidere il procedimento.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di &dee° avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; ), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORT APPELLO di TRIESTE ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 15/1/2025, ha riformato la sentenza emessa il 14/9/2021 dal GUP del Tribunale di Gorizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 648bis cod. proc. pen., rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non applicate, però, nella loro massima estensione, e la violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuta la dedotta incompatibilità funzionale del GUP a decidere il procedimento. Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di &dee° avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; ), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 settembre 2025