CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31255/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 5419del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da Ministero delle imprese e del made in Italy ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del ministro in carica pro tempore, rap- presentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO] e PEC ags.rm@mailcert.av- vocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12. Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] incidentale contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede in Cosenza, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, alla [OSCURATO:PERSONA] 1/A, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del suo Liquidatore sig. [OSCURATO:PERSONA]- seppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] 109, c.f. DMRGPP 70L24 D086G, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza ([OSCURATO:PERSONA] 63A02 L049L, [OSCURATO:TELEFONO], pec. Studiolentiecompany @ pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla [OSCURATO:PERSONA] n. 682, giusta procura speciale a marginedel controricorso. Controricorrente Ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 807 deposi- tata il 6 febbraio 2025 Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente e quella ricorrente in- cidentale abbianochiesto la decisione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso principale e quello incidentale devono considerarsi rinunciati; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che,in considerazione del fatto che nessuna delle parti ha chiesto la decisione, le spese predettepossono essere compensate; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio a