CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle pi-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 30/06/2021, il G.i.p. del Tribunale di Padova applicava a CURCIO David, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione ai delitti di rapina aggravata, furto aggravato, associazione per delinquere a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che il ricorso è stato sottoscritto dal CURCIO personalmente: modalità non più consentita ai sensi del novellato art. 613 cod. proc. pen., che ormai prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso debba necessariamente essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nessuna rilevanza, al riguardo, può attribuirsi al fatto che la sottoscrizione del ricorrente sia stata autenticata dal difensore: questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). Tale circostanza rende ultroneo ogni approfondimento in ordine alle doglianze prospettate, peraltro palesemente inammissibili avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; in senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1 [OSCURATO:PERSONA] CA (CRLIE