CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 02186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 19124-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 350/2023 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/04/2023 R.G.N. 223/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19124 /202 3 Cron. Rep. Ud.22/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l avoratrice presso il MIUR in virtù di contratti di co.co.co., ha agito in giudizio per ottenere la qualificazione del proprio rapporto di lavoro come subordinato a tempo determinato con mansioni di assistente amministrativo ed il conseguente riconoscimento del diritto alla progressione economica per gli anni di servizio prestato a tempo determinato. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 92/2021, ha accertato la natura subordinata a tempo determinato del rapporto di lavoro e condannato il Miur al pagamento delle differenze retributive tra i compensi percepiti in virtù dei contratti di co.co.co. ed il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistenti amministrativi, tenuto conto degli incrementi connessi all’anzianità di servizio maturata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, reiterando l’eccezione di prescrizione dei crediti da lavoro già sollevata in primo grado, disattesa dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Palermo, con sentenza n. 350/2023, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione e, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato prescritti i crediti retributivi e contributivi accertati nella sentenza di primo grado e maturati anteriormente al quinquennio calcolati a ritroso a partire dalla data del primo atto interruttivo notificato al Ministero in data 31.12.2018. [OSCURATO:PERSONA], premesso che si controverteva su crediti aventi natura retributiva e trovava applicazione l’art. 2948 n. 4 c.c., alla luce di quanto previsto da Cass., S.U., n. 575/2003 e confermato da più recenti pronunce di legittimità ( ex multis Cass. n. 10219/2020), ha ritenuto che, anche nel caso di specie, la prescrizione decorre già in costanza di rapporto lavorativo, dal giorno dell’insorgenza del credito stesso, e non dal momento della cessazione del rapporto. Per la Corte Territoriale, infatti, nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrono le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapportosuscettibile di tutela. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la Coniglio, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il solo INPS mentre il Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo la nuova denominazione, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva. - La ricorrente ha poi presentato memoria [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, comma 1, n. 4, c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale avendo ritenuto operante il regime di decorrenza della prescrizione del rapporto pubblico non assistito da garanzia di stabilità reale. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.c. e 111 Cost., la ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per aver la Corte territoriale omesso qualsiasi motivazione in ordine al disconoscimento dei crediti contributivi - Il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte e, di recente, ribadito con la pronunzia resa a sezioni unite n. 36197 del 28.12.2023, secondo cui relativamente al rapporto di lavoro pubblico il termine di prescrizione decorre nel corso del rapporto, non rilavando a tali fini il regime di stabilità reale dello specifico rapporto ma l’inconfigurabilità nell’operare alle dipendenze di una pubblica amministrazione di quella condizione psicologica di metus , che, secondo la Corte costituzionale, legittima nel rapporto di lavoro privato il differimento del decorso alla cessazione del rapporto. - Parimenti infondato risulta il secondo motivo, trovando fondamento la decisione della Corte territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dei crediti contributivi nella stessa dichiarata estinzione dei crediti retributivi, atteso che, in difetto di erogazione di differenze retributive, non vi può essere luogo alla regolarizzazione contributiva, non essendo a tale titolo maturato alcun credito. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M - La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, nei soli confronti dell’INPS controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso