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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2020

Cassazione n. 08930/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29221-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - et avverso la sentenza n. 1508/2020 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] (AV), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare, pro quota, al risarcimento dei danni causati all'appartamento di loro proprietà da infiltrazioni provenienti da una colonna fecale e derivate dall'occlusione e rottura della detta colonna a seguito di lavori di consolidamento all'intero fabbricato - di cui facevano parte anche gli appartamenti dei convenuti -, eseguiti nel 1981 e resisi necessari a causa del terremoto del 1980.

Si costituirono sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali contestarono la domanda, sostenendo che le infiltrazioni si erano verificate nel 2011, epoca in cui erano stati effettuati dall'attore anche lavori per la eliminazione delle stesse e che già con atto di divisione ereditaria per notar C. Trifoggi del 15 aprile 1993 si era proceduto alla divisione e all'assegnazione tra le parti delle rispettive quote dell'intero fabbricato, sicché ciascuno era divenuto proprietario esclusivo della propria colonna fecale, di cui ciascuno era, quindi,responsabile. [OSCURATO:PERSONA] adito, con sentenza n. 193/2015, accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Giannattasio al risarcimento dei danni per la quota di un terzo per parte.

Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propose appello cui aderirono, con comparsa depositata dopo la prima udienza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre Vincenzo e Ric. 2020 n. 29221 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- k [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva in questa sede, chiesero il rigetto dell'impugnazione.

Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1508/2020, pubblicata il 15 ottobre 2020, ritenne di non condividere il ragionamento del C.T.U. fatto proprio dal primo giudice, secondo cui, posto che i lavori di consolidamento statico erano stati effettuati nell'agosto 1981, a seguito del sisma del 23 novembre 1980, non vi era dubbio che i danni e le anomalie riscontrate alla colonna fecale preesistevano alla data di redazione dell'atto di divisione ereditaria relativa al fabbricato in questione del 15 aprile 1993.

Reputò il Giudice di secondo grado che l'appellante non poteva rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni subiti da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] per le infiltrazioni originate nel 2011 da una colonna fecale di cui pacificamente non era più custode dal 1994, a seguito del già richiamato atto di divisione e della realizzazione di un'autonoma condotta fecale posta a servizio dell'unità immobiliare allo stesso assegnata; l'appellante neppure poteva rispondere di tali danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che egli avesse causato personalmente nel 1981 i danneggiamenti alla colonna fecale allorché ne era ancora proprietario, in quanto nel rogito notarile già indicato lo stesso era definito operaio e la di lui moglie sarta, per cui i lavori erano stati da questi ultimi conferiti in appalto ad un'impresa edile.

Il Tribunale rilevò che l'autonomia dell'appaltatore comportava, di regola, che il medesimo dovesse ritenersi unico responsabile dei danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente solo in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo oppure nel caso di mera esecuzione, da parte dell'appaltatore, di ordini del committente, in base a patti contrattuali, ma che in relazione a tanto nulla era stato dedotto e provato in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29221 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- altresì il giudice di secondo grado che la statuizione di primo grado in danno di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] era passata in giudicato, in mancanza di tempestivo loro appello.

Il Tribunale, con la sentenza n. 1508/2020, rigettò, quindi, le originarie domande proposte dagli attori e condannò questi ultimi a restituire all'appellante [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente la somma di euro 1.449,60 ed euro 424,10, condannò gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire al predetto appellante la somma di euro 2.413,77 e regolò le spese, anche di c.t.u., del doppio grado del giudizio di merito tra le parti.

Avverso la sentenza del Tribunale Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] (indicato in controricorso come Enrico) [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione del punto n° 5 dell'art. 360 c.p.c. con riferimento agli art[t]. 1100 e segg.ti c.c. avendo omesso il Giudice dell'appello di considerare e valutare la "permanenza" del danneggiamento provocato dalla cosa comune», i ricorrenti sostengono che il Giudice di appello, pur avendo indicato, come il Giudice di primo grado, le cause tecniche delle lamentate infiltrazioni a far data dal 2011 nell'occlusione della canna fecale di proprietà esclusiva dei ricorrenti a causa di una "baiocca di cemento" iniettata nella muratura portante dell'intero edificio durante i lavori di consolidamento eseguiti il 3 agosto 1981 e nel fatto che i ferri del placcaggio utilizzati sempre per detti lavori avevano fin dall'origine danneggiato la colonna fecale - poi divenuta di proprietà esclusiva dei Ric. 2020 n. 29221 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -4- ricorrenti - il che pian piano poi, con il trascorrere del tempo, aveva finito, in uno con l'occlusione con la baiocca di cemento con il provocare le lamentate infiltrazioni, ha escluso la responsabilità dell'appellante ex artt. 2051 e 2043 c.c., senza considerare che la baiocca di cemento e i ferri di placcaggio che hanno danneggiato la canna fecale dei ricorrenti, anche se con effetto ritardato, servono per consolidare e sostenere le parti dell'intero edificio e, quindi, anche le parti comuni.

Sostengono i ricorrenti che non sarebbe rilevante la cosa danneggiata dalla quale si sono verificate le infiltrazioni ma da chi sarebbe stata danneggiata; pertanto, ritenuto assodato "il dato tecnico della causa", sarebbe fuori discussione che la balocca di cemento e i ferri servirebbero per consolidare e tenere insieme le parti comuni dell'edificio e di conseguenza il danneggiamento resterebbe in atto fino a quando quella baiocca e quei ganci di sostegno della baiocca stessa serviranno a sostenere le parti comuni dell'edificio; ne conseguirebbe che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1100 c.c., i resistenti dovrebbero rispondere per la loro quota sia dei danni arrecati e sia della spesa occorsa per risistemare il tubo della canna fecale degli attori in altra posizione, in modo tale che non si intersechi più con la baiocca in parola e i ganci di consolidamento.

1.1. L'unico motivo è inammissibile, in quanto non coglie appieno la ratio decidendi e prospetta una questione nuova perché non precisa quando e in quali esatti termini tale questione sarebbe stata dedotta nei gradi di merito.

Gli stessi ricorrenti al riguardo e solo nella memoria si limitano a dedurre apoditticamente e senza ulteriori precisazioni che "Su questo presupposto risulta introdotto, anche se ad onor del vero in modo generico e non specifico sul punto, l'intero giudizio di primo grado".

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere Ric. 2020 n. 29221 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -5- per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29221-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - et avverso la sentenza n. 1508/2020 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] (AV), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare, pro quota, al risarcimento dei danni causati all'appartamento di loro proprietà da infiltrazioni provenienti da una colonna fecale e derivate dall'occlusione e rottura della detta colonna a seguito di lavori di consolidamento all'intero fabbricato - di cui facevano parte anche gli appartamenti dei convenuti -, eseguiti nel 1981 e resisi necessari a causa del terremoto del 1980. Si costituirono sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali contestarono la domanda, sostenendo che le infiltrazioni si erano verificate nel 2011, epoca in cui erano stati effettuati dall'attore anche lavori per la eliminazione delle stesse e che già con atto di divisione ereditaria per notar C. Trifoggi del 15 aprile 1993 si era proceduto alla divisione e all'assegnazione tra le parti delle rispettive quote dell'intero fabbricato, sicché ciascuno era divenuto proprietario esclusivo della propria colonna fecale, di cui ciascuno era, quindi,responsabile. [OSCURATO:PERSONA] adito, con sentenza n. 193/2015, accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Giannattasio al risarcimento dei danni per la quota di un terzo per parte. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propose appello cui aderirono, con comparsa depositata dopo la prima udienza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre Vincenzo e Ric. 2020 n. 29221 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- k [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva in questa sede, chiesero il rigetto dell'impugnazione. Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1508/2020, pubblicata il 15 ottobre 2020, ritenne di non condividere il ragionamento del C.T.U. fatto proprio dal primo giudice, secondo cui, posto che i lavori di consolidamento statico erano stati effettuati nell'agosto 1981, a seguito del sisma del 23 novembre 1980, non vi era dubbio che i danni e le anomalie riscontrate alla colonna fecale preesistevano alla data di redazione dell'atto di divisione ereditaria relativa al fabbricato in questione del 15 aprile 1993. Reputò il Giudice di secondo grado che l'appellante non poteva rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni subiti da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] per le infiltrazioni originate nel 2011 da una colonna fecale di cui pacificamente non era più custode dal 1994, a seguito del già richiamato atto di divisione e della realizzazione di un'autonoma condotta fecale posta a servizio dell'unità immobiliare allo stesso assegnata; l'appellante neppure poteva rispondere di tali danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che egli avesse causato personalmente nel 1981 i danneggiamenti alla colonna fecale allorché ne era ancora proprietario, in quanto nel rogito notarile già indicato lo stesso era definito operaio e la di lui moglie sarta, per cui i lavori erano stati da questi ultimi conferiti in appalto ad un'impresa edile. Il Tribunale rilevò che l'autonomia dell'appaltatore comportava, di regola, che il medesimo dovesse ritenersi unico responsabile dei danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente solo in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo oppure nel caso di mera esecuzione, da parte dell'appaltatore, di ordini del committente, in base a patti contrattuali, ma che in relazione a tanto nulla era stato dedotto e provato in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29221 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- altresì il giudice di secondo grado che la statuizione di primo grado in danno di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] era passata in giudicato, in mancanza di tempestivo loro appello. Il Tribunale, con la sentenza n. 1508/2020, rigettò, quindi, le originarie domande proposte dagli attori e condannò questi ultimi a restituire all'appellante [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente la somma di euro 1.449,60 ed euro 424,10, condannò gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire al predetto appellante la somma di euro 2.413,77 e regolò le spese, anche di c.t.u., del doppio grado del giudizio di merito tra le parti. Avverso la sentenza del Tribunale Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] (indicato in controricorso come Enrico) [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione del punto n° 5 dell'art. 360 c.p.c. con riferimento agli art[t]. 1100 e segg.ti c.c. avendo omesso il Giudice dell'appello di considerare e valutare la "permanenza" del danneggiamento provocato dalla cosa comune», i ricorrenti sostengono che il Giudice di appello, pur avendo indicato, come il Giudice di primo grado, le cause tecniche delle lamentate infiltrazioni a far data dal 2011 nell'occlusione della canna fecale di proprietà esclusiva dei ricorrenti a causa di una "baiocca di cemento" iniettata nella muratura portante dell'intero edificio durante i lavori di consolidamento eseguiti il 3 agosto 1981 e nel fatto che i ferri del placcaggio utilizzati sempre per detti lavori avevano fin dall'origine danneggiato la colonna fecale - poi divenuta di proprietà esclusiva dei Ric. 2020 n. 29221 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- ricorrenti - il che pian piano poi, con il trascorrere del tempo, aveva finito, in uno con l'occlusione con la baiocca di cemento con il provocare le lamentate infiltrazioni, ha escluso la responsabilità dell'appellante ex artt. 2051 e 2043 c.c., senza considerare che la baiocca di cemento e i ferri di placcaggio che hanno danneggiato la canna fecale dei ricorrenti, anche se con effetto ritardato, servono per consolidare e sostenere le parti dell'intero edificio e, quindi, anche le parti comuni. Sostengono i ricorrenti che non sarebbe rilevante la cosa danneggiata dalla quale si sono verificate le infiltrazioni ma da chi sarebbe stata danneggiata; pertanto, ritenuto assodato "il dato tecnico della causa", sarebbe fuori discussione che la balocca di cemento e i ferri servirebbero per consolidare e tenere insieme le parti comuni dell'edificio e di conseguenza il danneggiamento resterebbe in atto fino a quando quella baiocca e quei ganci di sostegno della baiocca stessa serviranno a sostenere le parti comuni dell'edificio; ne conseguirebbe che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1100 c.c., i resistenti dovrebbero rispondere per la loro quota sia dei danni arrecati e sia della spesa occorsa per risistemare il tubo della canna fecale degli attori in altra posizione, in modo tale che non si intersechi più con la baiocca in parola e i ganci di consolidamento. 1.1. L'unico motivo è inammissibile, in quanto non coglie appieno la ratio decidendi e prospetta una questione nuova perché non precisa quando e in quali esatti termini tale questione sarebbe stata dedotta nei gradi di merito. Gli stessi ricorrenti al riguardo e solo nella memoria si limitano a dedurre apoditticamente e senza ulteriori precisazioni che "Su questo presupposto risulta introdotto, anche se ad onor del vero in modo generico e non specifico sul punto, l'intero giudizio di primo grado". 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere Ric. 2020 n. 29221 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civil
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