Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29586/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che le censure di cui all’unico motivo di ricorso, con le quali sicontesta la mancata adozione di pene sostitutive, sono reiterative di quanto giàsostenuto in grado di appello e sulle quali la Corte di appello ha espressomotivazione logica e coerente con le risultanze processuali, che non può esseresindacata nella presente sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che le censure di cui all’unico motivo di ricorso, con le quali sicontesta la mancata adozione di pene sostitutive, sono reiterative di quanto giàsostenuto in grado di appello e sulle quali la Corte di appello ha espressomotivazione logica e coerente con le risultanze processuali, che non può esseresindacata nella presente sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29586/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris