CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 20788/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBEIRTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/segtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1\f, I rrt Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame reale, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi di quattro fucili cal. 12 in danno d [OSCURATO:PERSONA], rinvenuti a seguito di una perquisizione dell'abitazione e frantoio nella titolarità di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro è stato disposto per compiere accertamenti sui fucili onde verificane la compatibilità con i bossoli rinvenuti sulla scena del danneggiamento dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Nell'immediatezza degli spari contro l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], esplosi nella notte del 24 novembre 2020 mentre la autovettura era parcheggiata lungo la pubblica via, i sistemi di videoripresa fotografarono il transito di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] nera. Si accertò che autovetture simili erano nella disponibilità di cinque possibili soggetti di interesse. Tra questi [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente al fratello è titolare di un frantoio nei pressi del luogo in cui Siciliano era solito parcheggiare la propria autovettura, tanto che, in alcune occasioni, erano sorti dei diverbi tra Siciliano e Colicchia a causa delle difficoltà di accesso al frantoio per la presenza dell'autovettura parcheggiata. Il Tribunale ha quindi rilevato la sussistenza del fumus del reato di danneggiamento e la necessità del vincolo per lo svolgimento degli accertamenti balistici. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Nell'affermare l'esistenza di pregressi diverbi tra Colicchia e Siciliano il Tribunale non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese da Siciliano che non fece menzione di alcun dissidio ed anzi del fatto che i Colicchia non mancarono di rappresentare a Siciliano, con toni comprensivi, di aver provveduto a spostare l'autovettura con il muletto. Ha ancora trascurato che le indagini si concentrarono soltanto sull'autovettura di Colicchia, omettendo una verifica finalizza all'individuazione di altri detentori di autovetture dello stesso tipo. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché l'ordinanza, emessa il 6 maggio 2021, è stata depositata il 13 luglio 2021 e quindi senza rispettare il termine di 45 giorni previsto dalla legge. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. L'ordinanza nulla dice sul rispetto dei termini di legge per la convalida del sequestro.Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di lecige e specificazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e residualità del vincolo. Il Tribunale non ha rilevato l'assenza della indicazione di durata della permanenza del vincolo. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Il primo motivo non contiene la descrizione di vizi deducibili nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, contesta la plausibilità della sommaria ricostruzione dei fatti su cui il pubblico ministero ha emesso il decreto di sequestro probatorio, poi convalidata dal Tribunale e, nel far così, propone una diversa lettura delle risultanze di indagine. Si tratta, all'evidenza, di una sollecitazione non valutabile sul piano del sindacato di legittimità„ non potendo la Corte di cassazione apprezzare il grado di plausibilità di una ricostruzione indiziaria. Il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali le indagini si sono indirizzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ciò ha fatto con motivazione logica ed adeguata. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta che il deposito della motivazione dell'ordinanza impugnata sia intervenuto oltre il termine di quarantacinque giorni dal dispositivo, termine massimo di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Ignora in tal modo il ricorrente quanto affermato da Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266790, secondo cui "nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen„ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace". Il tema è stato affrontato anche sotto l'aspetto di una possibile incostituzionalità della previsione, sì come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è si è affermata la manifesta infondatezza della "questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non prevedono un termine a pena di inefficacia per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure c:autelari reali, non applicandosi quello di trenta giorni, stabilito, invece, in caso di riesame delle misure cautelari personali" - Sez. 3, n. 52157 del 27/06/2018, Rv. 275176 -; e ciò dopo aver condivisibilmente argomentato in ordine alla "tollerabilità" costituzionale di un divergente trattamento della disciplina processuale delle due misure, reali e personali. Il terzo motivo è generico ed è articolato in modo talmente sommario da non far comprendere le ragioni della doglianza. Si fa riferimento ad una convalida che sarebbe dovuta intervenire nelle quarantotto ore e quindi si lascia intendere che il sequestro fu disposto dalla polizia giudiziaria d'urgenza quando, invece, l'ordinanza impugnata fa riferimento ad un decreto del pubblico ministero con cui si dispose contestualmente la perquisizione e il sequestro, poi oggetto di riesame. Anche il quarto motivo è generico. Il sequestro è stato motivato con la necessità di svolgimento di accertamenti balistici e, rispetto a questa finalità, adeguatamente motivata, la misura reale appare del tutto proporzionata e adeguata. L'ordinanza impugnata ha logicamente correlato il sequestro alla necessità di verificare se effettivamente i colpi d'arma da fuoco che danneggiarono l'autovettura di Siciliano furono esplosi dai uno dei fucili nella disponibilità dell'indagato e rispetto a tale necessità non si apprezzano eccessi nel ricorso allo strumento dell'apprensione coattiva dell'oggetto dell'accertamento tecnico. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro