CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che si è associato alle richieste della Procura generale e ha chiesto liquidarsi spese e onorari depositando la relativa nota. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 9 luglio 2021, dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione e confermava quanto alle statuizioni civili la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di diffamazione commesso attraverso la pubblicazione di due post sul profilo presente sul social network Facebook, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in ordine all'omessa valutazione della tesi alternativa proposta dall'imputato, in ordine alla conferma delle statuizioni civili e alla eccessività della liquidazione delle spese di parte civile, in assenza di sottoscrizione del difensore, nonché vizi di motivazione. Dopo aver ricapitolato i contenuti della sentenza di primo grado, dei motivi d'appello, nonché della sentenza di secondo grado, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia ben valutato l'attendibilità e il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa, Galasso e Sabatino, e anche della testimone della difesa, Pinto, ritenendo non contestati dalle parti fatti che invece che lo erano e offrendo una interpretazione del contenuto dei post smentita dall'istruttoria dibattimentale. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. La difesa della parte civile ha concluso come indicato in epigrafe. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, occorre rilevare come l'atto di gravame abbia omesso di indicare a quali dei casi disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. debbano ricondursi le numerose censure avanzate. Tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia - come nel caso di specie - puntuale e chiara, si traduce in un difetto di specificità dei motivi che comporta l'inammissibilità del ricorso per genericità. 2.1 Siffatto principio, enucleato in una massima risalente di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010 - 01), è stato più recentemente riaffermato: considerando che il ricorso per cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti per legge, spetta all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 cod. proc. pen. dei motivi, e dunque d'inammissibilità del ricorso - l'onere di indicare i motivi di gravame che intenda formulare, poiché «non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione dei fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza» (Sez. 2, Sentenza n. 57403 del 11/09/2018 Rv. 274258 - 01). 2.2 Nel caso di specie, a fronte della mancata indicazione di una rubrica a premessa del motivo di ricorso, indicante il vizio denunciato ex art. 606 cod. proc. pen., il ricorrente formula in modo discorsivo doglianze tra loro affastellate di cui non è, perciò, chiara ed univoca la riferibilità a una violazione di legge. E quando lo è, non vi è indicazione della norma violata, come anche il motivo è aspecifico quanto al vizio di motivazione della sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 3. In ogni caso, anche volendo prescindere dall'aspetto sin qui enucleato, il ricorso si limita a riproporre censure già avanzate in sede d'appello e non si confronta con le argomentazioni enunciate nella sentenza gravata, non censurando la illogicità della sentenza in sé, ma invece proponendo una non consentita, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non ammessa (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Per altro ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 - dep. 22/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 20562101), come accade nel caso in esame allorchè il ricorrente sollecita questa Corte a valutare l'ipotesi alternativa proposta. Anche il dedotto generico travisamento in ordine alle dichiarazioni dei testi Sabatino e Galasso, avrebbe richiesto l'adempimento dell'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Sacconnanno, Rv. 269801). E quindi, quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni, integra una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità. La motivazione impugnata non è affetta da manifesta illogicità e pertanto sono inammissibili, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965). 4. Le censure aventi ad oggetto la liquidazione del danno e delle spese in favore della parte civile sono manifestamente infondata la prima e generica la seconda. E' manifestamente infondata la censura quanto al risarcimento del danno, tenuto conto che la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 - 01; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450 - 01). Inoltre, la censura quanto alle spese in favore della parte civile è generica, in quanto non viene dedotto alcunché in ordine al vizio relativo alla liquidazione. Difatti, è inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari (Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443 - 01). 5. Ne consegue l'inammissibilità complessiva del ricorso, alla quale consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 6. Quanto alle spese di parte civile in questo grado di giudizio le stesse non sono dovute. Nel caso in esame, infatti, in applicazione del seguente condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta allorchè essa non abbia fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.). Nel caso di specie la parte civile si è riportata alle conclusioni della Procura generale, difettando il necessario contributo richiesto ai fini della liquidazione delle spese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della